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La riduzione dell’ora di lezione nella prospettiva degli obblighi di servizio dei docenti
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Gianfranco Purpi
1. La riduzione dell’ora di lezione nella prospettiva degli obblighi di servizio dei docenti
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Sulla gestione e sui significati giuridici della riduzione dell’ora di lezione nella prospettiva degli obblighi di servizio dei docenti

di Gianfranco Purpi

Abbiamo letto con vivo interesse il recente saggio del Preside Prof.Dr. Salvatore Indelicato intitolato:”””ore vere,ore ridotte,ore finte ecc.…””” ; e ne abbiamo ricavato elementi di analisi e di valutazione di pregevole rigore interpretativo e di contestuale vibrante significato etico (di auspicabile razionalizzazione etica,prima che pedagogica,della scuola e della funzione docente delle nostre istituzioni …)..

Al di là delle “righe” di una spietata lettura storicistica del costume e delle antropologie istituzionali di molte scuole del nostro tempo e dei nostri paesaggi sociologici,abbiamo con soddisfazione intravisto nel saggio in questione la voce isolata (di un collega dirigente) che si eleva alta e nitida,affrancata da compromessi e da demagogiche considerazioni di parte,ancorchè critica e scientificamente attestata sul continuo approccio precisamente filologico ed attendibilmente ermeneutico rivolto alla comprensione autentica delle legislazioni scolastiche ed agli auspici più condivisibili (almeno da chi abbia e cerchi “onestà intellettuale…) degli orizzonti pedagogici verso cui dovremo volare.

…E in queste righe vi abbiamo percepito anche il cuore e la coscienza civile; e dunque il vivo senso di cittadinanza ed il compiuto senso dello Stato; di un dirigente che non si fa “omologare” dai costumi diffusi del lassismo del “tutti fanno così”; ovvero dalla “monotonia” della unidimensionalità di pensiero e di critica alla “cosa pubblica” della scuola … in quanto “res publica” istituzionale della Polis (..di quella Polis che,anche per questo; anzi proprio per questo, il collega Indelicato dimostra di rappresentarsi e voler rappresentare a tutti noi colleghi sotto le luci della più autentica cittadinanza responsabile,come si conviene ad un dirigente pedagogicamente responsabile e managerialmente maturo…).

Per questo,crediamo il caso di offrire al dibattito un modesto contributo in termini di analisi e di essenziali richiami alle normative ed ai conseguenti contenuti gestionali di riferimento di qualche aspetto di materia presa in esame dal collega Indelicato in prospettiva,come ripetiamo,di considerazione autenticamente attendibile da dover tesoreggiare;…e su cui riflettere parecchio.

Proponiamo questa disamina di integrazione attraverso i seguenti punti di analisi e di riflessione:

a) La circolare ministeriale n. 243/1979 aveva già originariamente previsto la facoltà, nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica, di ridurre la durata dell'ora di lezione fino al limite minimo di cinquanta minuti, per favorire la soluzione di difficoltà organizzative connesse con il funzionamento orario del servizio scolastico (ad esempio: pendolarismo degli alunni e orario servizi di trasporto pubblico, doppi turni, ecc.).

Tale circolare, richiamato il carattere eccezionale della determinazione, poneva talune limitazioni inderogabili, rimettendo comunque la decisione finale alla responsabilità dei capi di istituto - sentiti i collegi dei docenti e i consigli di istituto - e dei provveditori agli studi.

Le disposizioni iniziali furono successivamente riconfermate con le circolari 3.7.1980 n. 192; 16.9.1987, n. 281; 2.12.1994, n. 346, escludendosi l'obbligo di recuperare le frazioni orarie da parte dei docenti.

b) Circa tale “obbligo del recupero”,negli ultimi anni,sono venuti ad innovare la legislazione ordinamentale,in modo rilevante,le seguenti fonti di diritto:

- l'art. 41, comma 4, del ccnl. 4.8.1995 che, nel caso di sperimentazioni comportanti la riduzione della durata dell'unità oraria di lezione, ha ribadito il dovere per i docenti di completare l'orario d'obbligo (cfr. art. 41, commi 1 e 3) con attività connesse alla sperimentazione o con altre modalità previste dallo stesso progetto di sperimentazione;

- l'art. 1, comma 78, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, che impone ai capi di istituto di ricorrere alle supplenze brevi e saltuarie solo "…dopo aver provveduto, eventualmente utilizzando spazi di flessibilità dell'organizzazione dell'orario didattico, alla sostituzione del personale assente con docenti già in servizio nella medesima istituzione scolastica";

c) Il quadro normativo sopra tratteggiato non può che far ritenere sussistente l'obbligo (da parte dei docenti) di recuperare le frazioni orarie oggetto di riduzione, considerato che gli obblighi di lavoro del personale docente (cioè tutte le prestazioni da rendere per contratto,in ragione del contestuale profilo funzionale di ruolo e quindi dello stato giuridico ordinamentale) si risolvono in tutta una serie di competenze/attribuzioni e compiti di servizio che includono (in modo “sovrasistemico”) ANCHE gli obblighi di servizio di insegnamento (di cui agli artt.40 e 41 del CCNL 04/08/95 ed all’art.24,25 e 26 del CCNL 26/05/99);…ma che ovviamente non si risolvono in questi ultimi.

Sappiamo bene che,oltre ai compiti di insegnamento ordinario (obbligatorio) o di insegnamento aggiuntivo,il docente rinviene nel suo profilo di funzione e di ruolo,quali onerosi e vincolanti,tutti compiti di servizio funzionali all’insegnamento di cui all’art.42 del CCNL così come riproposto dal CCNL 26/05/99).

d) Si consideri che la circ.min. 492 del 07/08/96 portava alla questione ulteriori chiarimenti e prospettava,in particolare,la possibilità di un recupero delle ore di insegnamento non prestate per la “riduzione dell’ora”, attraverso l’utilizzazione corrispettiva dei docenti in interventi integrativi di individualizzazione/personalizzazione/differenziazione dell’insegnamento e della prassi didattico/educativa all’indirizzo di alunni con carenze di profitto.

e) In relazione alla necessità di dover comunque recuperare il servizio d’insegnamento non reso, corrispettivo alle diverse contingenze e gestioni di riduzione dell’ora di insegnamento , nel tempo sono state intraprese anche talune iniziative istruttorie da parte della Corte dei Conti che qui,per ovvi motivi di economia di trattazione,non richiamiamo.

Ciò,a monte della necessità e del diritto che le istituzioni scolastiche ed i dirigenti avessero potuto contare su regole chiare e non ambigue; e,peraltro,si fossero potuti riferire a normazioni secondarie in regime di congruenza applicativa con le normazioni primarie di legge che esse stesse normative ministeriali venivano e vengono a disciplinare o regolamentare riguardo la materia in questione.

f) Sulla traccia delle norme contrattuali del 4.8.1995 e delle correlate determinazioni ministeriali e di legge; in data 17 settembre 1997 veniva sottoscritto un apposito accordo di interpretazione autentica dell'art. 41 del ccnl 4.8.1995.

L'accordo interpretativo, per la parte che riguarda la durata delle ore di lezione nei casi di insuperabili problemi oggettivi, ha testualmente previsto che: "””…le parti …non hanno inteso regolamentare la fattispecie della riduzione dell'ora di lezione per cause di forza maggiore determinate da motivi estranei alla didattica , ritenendo in tal caso la materia già regolata dalle c.m. 22 settembre 1979, n. 243 e c.m. 3 luglio 1980, n. 192 nonché dalle ulteriori circolari in materia che le hanno confermate. Tutti gli altri casi di riduzione dell'ora di lezione, in quanto deliberati autonomamente dalla scuola per esigenze interne, vanno assoggettati alla disciplina prevista dall'art. 41 del ccnl,,,(,,,),,,."””.

E’,così,che l' efficacia giuridica di quest’ultima interpretazione autentica negoziale , ai sensi dell'art. 53 del d. lgs. n. 29/1993, determina una transazione di effetti giuridici a decorrere dall’entrata in vigore delle norme del CCNL del 4.8.1995.

In questo senso,ricordiamo che tale art.41/CCNL 04/08/95 ,così,tra l’altro,viene a recitare chiaramente al riguardo:

“””…(…)…4. Qualora siano state deliberate sperimentazioni autonome di ordinamento e struttura che comportino la riduzione della durata dell’unità oraria di lezione, i docenti completano l’orario d’obbligo con attività connesse alla sperimentazione o con le altre modalità previste dallo stesso progetto di sperimentazione.

5. L’orario di insegnamento, anche con riferimento al completamento dell’orario d’obbligo ai sensi del comma 3 può essere articolato, sulla base della pianificazione annuale delle attività e nelle forme previste dai vigenti ordinamenti, in maniera flessibile su base plurisettimanale, in misura, di norma, non eccedente le quattro ore.

6. Per il personale insegnante che opera per la vigilanza e l’assistenza degli alunni durante il servizio di mensa il tempo impiegato nelle predette attività rientra a tutti gli effetti nell’orario di attività didattica…(…)…”””.

g) Il problema in questione -e con esso la regolamentazione che lo ha via via disciplinato a livello di normazione secondaria- va comunque considerato ed avviato a soluzione di diritto sulla base di un preciso raffronto transferiale e di lettura rigorosamente “filologica” (e soltanto in questa prospettiva generativa,anche…ermeneutica) con la contestuale disciplina giuridica di attuazione dell'autonomia scolastica.

L'art. 21, comma 8, della legge 15 marzo 1997 n. 59 prevede, tra l'altro, il superamento dei "…(…)…vincoli in materia di unità oraria della lezione …(…)…fermi restando …(…)… il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi …(…)….".

In attuazione della delega di tale Legge 59/97,il regolamento sull'autonomia di cui al d.P.R. n. 275/1999 prefigura ampia flessibilità nell'articolazione oraria delle lezioni (all’art. 4) e nell'impiego dei docenti (all’art. 5).

Ciò,fermo restando che,purtuttavia,anche la sperimentazione nazionale dell'autonomia (d.m. n. 251/1998; direttiva n. 252/1998; d.m. n. 179/1999) ha avuto modo di introdurre e di presupporre in modo prescrittivo "””…(…)… flessibilità dell'orario e diversa articolazione della durata della lezione, nel rispetto del monte annuale orario complessivo previsto per ciascun curricolo e per ciascuna delle discipline ed attività comprese nei piani di studio…(si badi bene:n.d.r.)…, fermi restando la distribuzione dell'attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto dei complessivi obblighi di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi…(…)…"””, nonché l'utilizzazione dei docenti "””…(…)…nel rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio previsti dai contratti collettivi…(…)…"””.

Al di là del dettato peraltro già esplicito dell’art.48 del CCNL 26/05/99; anche l’articolo 24, comma 3, di quest’ultimo Contratto richiama espressamente l'applicabilità ed il risultare in vigore delle norme contrattuali previgenti (tra cui,dunque,gli artt.40,41 e 42 del CCNL 04/08/95; e le conseguenti norme di interpretazione autentica in materia di orario di servizio dei docenti); ciò,anche successivamente all'entrata in vigore del regolamento sull'autonomia (a partire dal 1° settembre 2000).

Dopo tale data,inoltre,gli obblighi e gli oneri di servizio del contestuale profilo di funzione dei docenti non possono che rappresentarsi,configurarsi e,così,esigersi in prospettiva di “funzionalizzazione” all’indirizzo finalistico (“teleologico”…) di tutti i diversi impegni di servizio che ciascun progetto formativo e ciascuna programmazione didattica vengono a far ricorrere oggettivamente nel contesto della razionalizzazione curricolare del Piano dell’offerta formativa.

Ciò,dunque anche ai sensi dell’art.24 del CCNL 26/05/99 e,comunque, entro i limiti complessivi degli obblighi e degli oneri di servizio di cui ai suddetti artt. del CCNL 04/08/95 così come riproposti anche attraverso tale art.24 e in riferimento anche all’art.25 dello stesso CCNL 26/05/99.

Alla luce di ciò,dunque, quale che sia la durata delle ore di lezione (cioè del servizio di insegnamento in senso stretto di cui all’art.41/CCNL 04/09/95 succitato), i docenti sono tenuti ad assolvere agli obblighi di lavoro complessivi contrattualmente fissati e quindi a prestare servizio in ragione dei monte ore previsto prescrittivamente per tali oneri vincolanti costitutivi il loro profilo di funzione contestuale.

h) Sulla base del quadro normativo fin qui profilato e con specifico riferimento all'art. 24, comma 3, del CCNL 26.5.1999 , è stato acquisito l’accordo sindacale ulteriore del 18 ottobre 2000, che così testualmente è venuto,tra l’altro,a sancire:

-§:comma 1: "Le modalità organizzative per l'esercizio della funzione docente e l'articolazione dell'orario di insegnamento, che le istituzioni scolastiche adottano nella propria autonomia progettuale ed in coerenza con gli obiettivi definiti dal piano dell'offerta formativa, restano disciplinate dall'art. 24 del contratto collettivo nazionale di lavoro 26 maggio 1999 e dall'art. 41 del contratto collettivo nazionale di lavoro 4 agosto 1995."

-§:comma 2: "Sono del pari confermate le interpretazioni autentiche riferite alla disciplina contrattuale richiamate nel precedente comma 1."

In questo senso, la nuova intesa sindacale parrebbe riconfermare il contenuto del precedente accordo di interpretazione autentica del 17 novembre 1997.

Sembrerebbero,così, aperte talune questioni o perplessità eventualmente emergenti da tale accordo interpretativo ultimo citato.

Purnondimeno,non sfugga che,rispetto al passato,chiare normazioni secondarie (peraltro,d’imperio e quindi con potestà autoritativa e rango legislativo inconfutabili) sono venute a chiarire definitivamente (si pensa…) che le decisioni ed i disposti gestionali (di dirigente scolastico ed organi collegiali,ciascuno per le rispettive competenze…) in materia di riduzione dell'ora di lezione per cause di forza maggiore determinate da motivi estranei alla didattica, quale materia già regolata dalle c.m. 22 settembre 1979, n. 243 e c.m. 3 luglio 1980, n. 192 nonché dalle ulteriori circolari in materia che le hanno confermate;

non sono state oggetto di intesa sindacale (come testualmente ha tenuto a precisare l'accordo del 17 novembre 1997) e vengono così posti in essere dai dirigenti scolastici stessi nella loro autonoma responsabilità gestionale,PUR SEMPRE IN RAGIONE DI PRECISA CONGRUENZA ED ADERENZA ALLA VIGENTE NORMATIVA SOPRA RICHIAMATA.

Ed in questo senso,ribadiamo ancora una volta che l’art.41 del CCNL 04/08/95 (riproposto dal CCNL 26/05/99 correlatamente all’art.24 di quest’ultimo) , viene,tra l’altro, così chiaramente a recitare:

…(…)…4. Qualora siano state deliberate sperimentazioni autonome di ordinamento e struttura che comportino la riduzione della durata dell’unità oraria di lezione, i docenti completano l’orario d’obbligo con attività connesse alla sperimentazione o con le altre modalità previste dallo stesso progetto di sperimentazione.

5. L’orario di insegnamento, anche con riferimento al completamento dell’orario d’obbligo ai sensi del comma 3 può essere articolato, sulla base della pianificazione annuale delle attività e nelle forme previste dai vigenti ordinamenti, in maniera flessibile su base plurisettimanale, in misura, di norma, non eccedente le quattro ore.

6. Per il personale insegnante che opera per la vigilanza e l’assistenza degli alunni durante il servizio di mensa il tempo impiegato nelle predette attività rientra a tutti gli effetti nell’orario di attività didattica….(…)…”””.

Riferimenti normativi: c.m. 22.9.1979, n. 243; c.m. 3.7.1980 n. 192; c.m. 16.9.1987 n. 281; c.m. 2.12.1994 n. 346; art. 41 ccnl comparto scuola 4.8.1995; c.m. 7.8.1996, n. 492; legge 15.3.1997, n. 59; contratto di interpretazione 17.9.1997; d.m. 29.5.1998, n. 251; direttiva 29.5.1998, n. 252; ccnl comparto scuola 26.5.1999; d.m. 19.7.1999, n. 179; accordo sindacale del 18.10.2000 relativo all'art. 24, comma 3, ccnl 26.5.1999.

dm 19.07.1999, n. 179; ccnl 26.05.1999; dir 29.05.1998, n. 252; dm 29.05.1998, n. 251; acc 17.09.1997; L 15.03.1997, n. 59; L 15.03.1997, n. 59, art. 21; L 23.12.1996, n. 662; cm 07.08.1996, n. 492; ccnl 04.08.1995, art. 41; dlgs 03.02.1993, n. 29, art. 53; cm 03.07.1980, n. 192; cm 22.09.1979, n. 243.

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Appendice


...Per chi volesse approfondire le superiori prospettive di analisi e di riflessione:

http://www.edscuola.it/archivio/norme/iaccnl.html

Date: 06 Oct, 2001 on 08:02
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