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SAB: Comunicato 4 dicembre 2003
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1. SAB: Comunicato 4 dicembre 2003
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Prot. 4/12 as
Lì, 04/12/2003

Oggetto: Il Tribunale di Castrovillari condanna nuovamente il dirigente scolastico dell’IPSIA di Trebisacce al risarcimento dei danni in favore di docente precario scavalcato in graduatoria ed al pagamento di 1.300,00 euro per spese processuali.

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari dott.ssa Carmen Maria Raffaella Ciarcia , con sentenza del 27/11/03, ha riconosciuto il diritto del ricorrente prof. Romano Giovanni, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. Gaetano Parise del Foro di Castrovillari, alla stipulazione, con il dirigente scolastico dell’IPSIA di Trebisacce, del contratto a tempo determinato per l’a.s. 2002/03 per la supplenza fino al termine delle attività scolastiche nell’insegnamento di sostegno e, per l’effetto, condanna il dirigente scolastico dello stesso istituto, al risarcimento, in favore del ricorrente, dei danni derivanti dalla mancata stipulazione, commisurati alla retribuzione che lo stesso avrebbe avuto diritto a percepire in conseguenza della instaurazione del rapporto di lavoro.

Condanna lo stesso dirigente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali che si liquidano in complessivi 1.300,00 euro di cui 800,00 per onorari e 500,00 per diritti oltre IVA, CPA ed accessori come per legge.

Il SAB della GILDA-UNAMS nella persona del segretario generale prof. Francesco Sola valuta positivamente la nuova decisione del Giudice, analoga ad altra precedentemente emessa, in quanto rende nuovamente giustizia al torto subito dal docente che, sebbene inserito nelle graduatorie d’istituto della provincia di Cosenza ed in quella dell’IPSIA di Trebisacce, nel conferimento di nomina su posto vacante di sostegno, si era visto scavalcare da docente che non risultava inserito in nessuna graduatoria della provincia di Cosenza, bensì in quelle permanenti di Vicenza e di istituto di Brindisi; il dirigente aveva conferito il contratto sulla base di una semplice disponibilità della stessa scavalcando invece chi, legittimamente, era inserito nella graduatoria dell’Istituto.

La decisione del Giudice è esemplare anche nel merito delle eccezioni sollevate dalla controparte sulla competenza territoriale tra chi presta servizio in una scuola legalmente riconosciuta ed in una scuola statale, riconoscendo il foro competente con riferimento all’ufficio dell’ente pubblico e non a quello privato presso il quale il dipendente “è addetto o prestava la propria opera all’epoca della cessazione del rapporto” intendendosi tale espressione come luogo di svolgimento della prestazione effettiva del pubblico dipendente.

Il Giudice riconosce, inoltre, l’attribuzione del punteggio al prof. Romano in ragione della declaratoria di illegittimità del contratto stipulato dal dirigente con altro docente e del riconoscimento del suo diritto alla conclusione del contratto stesso, che è atto proprio della pubblica amministrazione, costituente logica conclusione della pronuncia del Giudice.

Di conseguenza, i CSA competenti dove risultano inseriti le parti, dovranno prendere gli opportuni provvedimenti modificando i relativi punteggi sia del prof. Romano e sia della parte soccombente.

Prof. Francesco SOLA
Segretario Generale SAB
(GILDA-UNAMS)


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Date: 05 Dec, 2003 on 18:07
SAB: Comunicato 4 dicembre 2003
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