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SAB: Comunicato 10 novembre 2003
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1. SAB: Comunicato 10 novembre 2003
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Prot. 10/11as
Lì, 10/11/2003

Oggetto: Esemplare sentenza di condanna al risarcimento del Tribunale di Castrovillari contro dirigente scolastico in materia di nomine a docenti precari di sostegno.
Soddisfatto il SAB della GILDA-UNAMS che ha patrocinato la conciliazione.

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari, dott.ssa Carmen Maria Raffaella Ciarcia, con esemplare sentenza n. 983/03 del 6/11/03, ha “dichiarato il diritto della prof.ssa Ruggio Fatima Concetta, rappresentata e difesa in giudizio dall’avvocato Gaetano Parise del Foro di Castrovillari, alla stipulazione, con il Dirigente scolastico dell’IPSIA di Trebisacce, del contratto a tempo determinato per l’a.s. 2002/03 dal 10/10/02 per la supplenza fino al termine delle attività didattiche nell’insegnamento di sostegno e, per l’effetto, condanna lo stesso dirigente scolastico al risarcimento, in favore della ricorrente, dei danni derivanti dalla mancata stipulazione, commisurati alla retribuzione che la stessa avrebbe avuto diritto di percepire in conseguenza della instaurazione del rapporto di lavoro”. Condanna lo stesso dirigente dell’IPSIA di Trebisacce al pagamento della somma degli interessi legali dal momento della presentazione della domanda giudiziale al saldo, con l’aggiunta, a favore della ricorrente, delle spese processuali che si liquidano in complessivi 1.300 euro di cui 800 per onorari e 500 per diritti oltre IVA, CPA ed accessori.

Il sindacato Sab della GILDA-UNAMS non può che esprimere soddisfazione per tale decisione del Tribunale che ha visto lo stesso sindacato partecipe al procedimento in fase conciliativa con il segretario generale e legale rappresentante prof. Francesco Sola alla quale il dirigente scolastico non ha inteso aderire non presentandosi, con condanna ora, sia per lo stesso che per il M.I.U.R. ( Ministero dell’Istruzione ecc.).

Per il calcolo del risarcimento della retribuzione non percepita bisogna fare riferimento alla posizione tabellare e stipendiale della ricorrente che, nel caso di specie, per i docenti delle scuole superiori prevedono una retribuzione annua lorda di circa 18.000 euro da rapportare al periodo indicato dal Giudice al quale vanno aggiunte le somme degli interessi legali nonché le spese di giudizio, sicuramente da raddoppiare in quanto, per come risulta al SAB, a giorni, sempre contro lo stesso dirigente, verrà deciso analogo ricorso di altro docente che, con la stessa procedura, e sempre per posti di sostegno, è stato scavalcato in graduatoria.

Ipoteticamente, secondo il SAB , la condanna definitiva al risarcimento, per entrambi i ricorsi, potrebbe raggiungere la cifra di circa 39.000 euro ( pari a circa 75 milioni delle vecchie lire).

La decisione del Giudice è esemplare perché pone fine alla gestione di tale tipo di nomine da parte di alcuni dirigenti scolastici e nel caso specifico del dirigente dell’IPSIA di Trebisacce il quale, nel conferire nomine su posti di sostegno vacanti, anche nella sede associata di Oriolo, non ha inteso fare ricorso alle graduatorie d’istituto così come previsto dalla legge n. 124/99 (legge sul precariato) e dai successivi regolamenti applicativi di tale legge ( D.M. 201/00 e 103/01), bensì ha proceduto a conferire i contratti a docenti sulla base di semplice comunicazione di disponibilità a tale insegnamento senza tener conto della posizione degli stessi in graduatoria d’istituto, scavalcando la prof.ssa Ruggio e conferendo contratti a docenti che seguivano la stessa in graduatoria.

Nella sentenza è esemplare un passaggio del Giudice che si riporta integralmente: “Non v’è chi non veda, comunque, come una limitazione di tale genere renderebbe inutile l’inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto dei docenti non inseriti anche in quelle provinciali, alla nomina dei quali si finirebbe per non fare mai ricorso”.

Prof. Francesco SOLA
Seg. Gen. SAB
(GILDA – UNAMS)


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Date: 10 Nov, 2003 on 23:13
SAB: Comunicato 10 novembre 2003
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