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S.in.COBAS: Comunicato Stampa 30 ottobre 2003
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1. S.in.COBAS: Comunicato Stampa 30 ottobre 2003
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RICONOSCIMENTO ANZIANITA' A.T.A. EX ENTI LOCALI: LA VERITA' FA MALE!
ANCORA BUGIE DALLA CGIL PER COPRIRE LE PROPRIE RESPONSABILITA'

Dopo le innumerevoli "contorsioni" da parte di CGIL,CISL, UIL e SNALS per sottrarsi alle loro responsabilità nella vergognosa vicenda che ha visto protagonisti, loro malgrado, gli ATA ex enti locali, siamo finalmente arrivati al dunque. Non è rimasta che la classica foglia di fico dietro la quale si vuole ora "nascondere" l'esistenza stessa del famigerato accordo ARAN-CGIL-CISL-UIL-SNALS del 20 luglio 2003.

Veniamo al dunque: sul sito della CGIL scuola in questi giorni è comparsa questa ricostruzione di quanto sarebbe accaduto all'indomani del famoso trasferimento "coatto" degli ATA ex enti locali:

"Tutto è cominciato quando la L. 124/99 ha disciplinato il passaggio del personale ATA dipendente dagli Enti locali allo Stato sancendo all'art.8 il diritto al riconoscimento "ai fini giuridici ed economici dell' anzianità maturata presso l' Ente locale di provenienza" senza tuttavia prevederne il relativo finanziamento.

In ragione del mancato finanziamento, lo Stato ha inquadrato tale personale in base al maturato economico, anziché in base all'anzianità reale, in palese violazione di legge."

No cari "compagni" della CGIL. Non è in ragione del mancato finanziamento che lo Stato ha inquadrato gli ATA in base al maturato economico bensì in base all'accordo del luglio 2000 da voi sottoscritto e che adesso volete perfino occultare.

Se davvero si voleva applicare quanto previsto dalla legge, ovvero riconoscere gli anni effettivamente svolti, bastava dirla semplicemente così.

Invece l'accordo sottoscritto, all'articolo 3, diceva:

"I dipendenti, di cui all'art. 1 del presente accordo, sono inquadrati nella progressione economica per posizioni stipendiali delle corrispondenti qualifiche professionali del comparto scuola, indicate nell'allegata tabella B, con le seguenti modalità.

Ai suddetti dipendenti viene attribuita la posizione stipendiale, tra quelle indicate nell'allegata tabella B, d'importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31-12-1999 costituito da stipendio e retribuzione individuale di anzianità nonché, per coloro che ne sono provvisti, dall'indennità specifica prevista dall'art. 4, comma 3 del CCNL 16-7-1996 enti locali come modificato dall'art. 28 del CCNL 1-4-1999 enti locali, dall'indennità prevista dall'art.37, comma 4, del CCNL 6-7-1995 e dall'indennità prevista dall'art.37, comma 1, lettera d) del medesimo CCNL.

L'eventuale differenza tra l'importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31-12-1999, come sopra indicato, è corrisposta "ad personam" e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale. "

Le bugie hanno le gambe corte: questo il titolo del nostro primo volantino all'indomani della sottoscrizione di quell'accordo. Purtroppo in questo caso i tempi per smascherare la truffa non sono stati tanto brevi. Solamente quando il Tribunale di Milano ha emesso la prima sentenza favorevole ai lavoratori (su iniziativa del SinCobas) anche la CGIL ha iniziato a dire che "qualcosa non andava". Prima, tutto era fermo a causa degli interminabili "conteggi" legati al "macchinoso" meccanismo di inquadramento studiato per rendere meno decifrabile la truffa e magari raccogliere qualche tessera per "rassicurare" i lavoratori sulla corretta applicazione del sopra riportato articolo 3.

Dopo di che i firmatari dell'accordo contro cui abbiamo dovuto fare ricorso in tribunale hanno cominciato pure loro a fare le prime conciliazioni e i primi ricorsi e li hanno anche vinti, pensate un po', con sentenze che "disapplicavano" o "dichiaravano nullo" il loro accordo sindacale perché chiaramente sottoscritto in "violazione della legge".

Certo nel frattempo tante cose erano cambiate tra cui il governo e non può certo sfuggire il fatto che la CGIL, che aveva pensato bene di "sacrificare" i diritti dei lavoratori al governo amico, cerchi ora di rifarsi la verginità scaricando le responsabilità sul Governo Berlusconi. Un Governo contro cui abbiamo scioperato e di cui auspichiamo la fine da ieri non da domani, ma con la coerenza, che la CGIL non può certo rivendicare, di non aver fatto sconti nemmeno ai governi precedenti quando in gioco c'erano gli interessi dei lavoratori.

Ma per tornare al dunque, se il problema è l'accordo sindacale del luglio 2000, al posto di far spendere soldi e tempo ai lavoratori per fare le cause, perché in tutti questi anni i firmatari di quell'accordo non hanno mai ritirato la loro firma e inserito la richiesta di riconoscimento dell'anzianità effettiva nelle piattaforme contrattuali su cui si invitavano i lavoratori a scioperare? La risposta è semplice. Ammettere le proprie responsabilità o i propri errori non sta nel DNA di CGIL e soci.. Meglio perseverare nelle bugie arrivando perfino, con l' abilità del mago Casella, a far "sparire" dalla ricostruzione dei fatti l'esistenza dell'accordo sindacale in questione.

Siccome tuttavia, a dispetto della loro abilità, l'accordo esiste e continua a produrre gli effetti che ben sappiamo in termini di perdita di salario effettivo, gli ATA ex enti locali non devono scoraggiarsi nel portare avanti le loro richieste visto che, proprio all'inizio di ottobre, la Corte di Appello di Milano ha respinto in pieno l'appello del Ministero su un ricorso vinto da un gruppo di ATA. In pratica gli ATA in questione avevano vinto il ricorso in primo grado, il Ministero aveva fatto appello e l'ha perso. Per dirla meglio: I LAVORATORI HANNO VINTO IL SECONDO GRADO DI GIUDIZIO!.

Le nostre sedi sono a disposizione per informazioni al riguardo.


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Mail: redazione@edscuola.com
Date: 01 Nov, 2003 on 07:36
S.in.COBAS: Comunicato Stampa 30 ottobre 2003
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