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ANCST Legacoop: Comunicato 11 luglio 2003
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1. ANCST Legacoop: Comunicato 11 luglio 2003
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Inserimento lavorativo delle persone disabili, modifica alla Legge 68, ruolo delle cooperative sociali

La norma contenuta nell’art.14 del decreto legislativo attuativo della legge 30 ha riaperto il dibattito sul ruolo e il contributo della cooperazione sociale nelle politiche di integrazione lavorativa delle persone disabili, con particolare riferimento a quanto previsto dalla L.68/99.
Il mondo della cooperazione sociale Legacoop ha guardato con grande interesse alla legge per il diritto al lavoro delle persone disabili per i principi e i valori sociali a cui si ispira e per le innovazioni contenute rispetto alle precedenti normative anche aldilà degli aspetti che coinvolgono le cooperative sociali.
Per quanto riguarda in particolare gli articoli della L.68 che più specificatamente interessano le cooperative sociali, mentre si era valutato positivamente quanto previsto nell’Art. 11 a proposito della possibilità da parte degli Uffici competenti (provincie,ecc) di attivare convenzioni con le cooperative sociali per progetti mirati di formazione e accompagnamento all’inserimento lavorativo nelle aziende sottoposte agli obblighi, era stata espressa posizione negativa per i contenuti e i rischi presenti nell’art. 12 che prevede la possibilità da parte dei datori di lavoro di affidare a cooperative sociali, attraverso il meccanismo di commesse e per un periodo temporaneo, il compito di inserire una parte delle persone disabili su cui c’è obbligo di assunzione.
In particolare la cooperazione sociale aderente a Legacoop aveva espresso uno posizione che se in generale intendeva rifiutare un uso riduttivo e strumentale della cooperazione sociale in chiave di “spazio protetto” o comunque “sostitutivo” degli obblighi e dei processi di inserimento delle persone nelle aziende e nelle strutture previste dalla legge stessa, in particolare denunciava la impraticabilità del meccanismo previsto al fine di determinare veri processi e progetti produttivi e di integrazione lavorativa delle persone disabili nelle cooperative sociali.
Come avevamo previsto la relazione sullo stato di attuazione della legge 68 sottolinea la totale non applicazione delle convenzioni con le cooperative sociali di cui all’art.12.
La necessità di porre mano a questa parte della norma c’era e c’è ma sarebbe stato più utile farlo nell’ambito di una valutazione più generale dello stato di applicazione della L.68, che evidenzia molti aspetti critici in relazione sia al ridotto effetto ottenuto in termini di numero di persone disabili inserite nel mercato del lavoro,(con grandi squilibri tra aree del paese e tra “categorie e gradi diversi di disabilità”) sia di ritardi gravi nella organizzazione e diffusione di quello che era il cuore della legge: l’attivazione di percorsi, servizi, modalità per un inserimento mirato delle persone. Obiettivo che richiede strumenti e strategie per favorire realmente l’incontro tra domanda e offerta, valorizzando le capacità delle persone disabili e un grande impegno degli attori imprenditoriali e sociali locali in termini di rete.
Da questo punto di vista l’esperienza indica ad esempio che andrebbe valorizzato e rafforzato quanto previsto dall’art.11 della L.68 per quanto riguarda la possibilità di attivare convenzioni anche con le cooperative sociali relativamente alle attività di sostegno e tutoraggio all’azione di inserimento nelle realtà aziendali e di lavoro di disabili particolarmente svantaggiati.

Con l’art.14 dei decreti attuativi della legge 30 di fatto si prevede il superamento dell’art.12 della L.68 e la possibilità che i datori di lavoro, attraverso convenzioni fatte a livello territoriale, possano conferire commesse di lavoro alle cooperative sociali nelle quale siano inseriti lavoratori svantaggiati e disabili che vivono particolari difficoltà di collocamento. In questo caso i datori di lavoro potranno essere esonerati dagli obblighi di assunzione previsti dalla legge 68 in relazione all’ammontare annuo delle commesse e al numero di persone svantaggiate inserite nelle cooperative.
La nuova norma punta certamente a superare alcuni elementi negativi della precedente in particolare accentuando l’approccio “concertativo” territoriale tra le parti coinvolte( servizi per l’impiego,associazioni datoriali, sindacati, cooperazione sociale) determinando quindi le premesse per potere creare maggiori coerenze tra processi di inserimento delle persone svantaggiate,specie quelle con più problemi, la congruità delle commesse in termini di attività e di risorse, i piani di reale sviluppo produttivo e lavorativo per le cooperative sociali, condizione questa per garantire un lavoro né fittizio né marginale per le persone svantaggiate.

L’applicazione di tale provvedimento e di tale metodo di concertazione dovrà partire da una visione del ruolo della cooperazione sociale come soggetto direttamente protagonista di politiche innovative di integrazione lavorativa delle persone disagiate e non in qualche modo “ancellare” e secondario rispetto al mondo delle imprese profit e comunque non sostitutivo dell’impegno di altri importanti soggetti del mondo produttivo e del lavoro.
Per questo il settore della cooperazione sociale Legacoop è partecipe delle forti preoccupazioni manifestate da diversi settori, in particolare del mondo della disabilità, che questa norma possa essere utilizzata in una visione non espansiva rispetto al necessario impegno per una applicazione più ampia e sostanziale della Legge 68 ma anche riduttiva dal punto di vista dei diritti delle persone disabili e del ruolo della cooperazione sociale.

Tantopiù che nella norma sono presenti debolezze per quanto riguarda lo status e i diritti delle persone svantaggiate, soprattutto a fronte di eventuali disadempienze o processi non effettivi di inserimento, che possono aprire delle brecce al sistema, già abbastanza fragile, delle esigibilità e delle pari opportunità in materia di lavoro e di inclusione sociale per i disabili.

Per migliorare questi ed altri aspetti il mondo della cooperazione sociale è impegnato anche nel confronto con il governo e ritiene essenziale che su queste problematiche, che riguardano sia i diritti al lavoro delle persone svantaggiate che il ruolo peculiare della cooperazione sociale come strumento di protagonismo sociale e non solo di inserimento, si riapra un confronto tra i diversi soggetti interessati e coinvolti.

Il Settore della cooperazione sociale ANCST/ Legacoop

Alleghiamo le proposte di modifica delle organizzazioni della cooperazione

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A.G.C.I. CONFCOOPERATIVE LEGACOOP

EMENDAMENTI ALLO SCHEMA DI DLGS. ATTUATIVO DELLA LEGGE 30/03

All’art. 14 (Cooperative sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati):
• al comma 1, dopo le parole “al fine di favorire l’inserimento dei lavoratori svantaggiati”, inserire le parole “ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 381/91”;
• al comma 1: dopo le parole “e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale”, sostituire le parole “e con le cooperative sociali” con le parole “e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative”;
• al comma 2, lett. d): aggiungere le parole: “e con i costi dell’inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e disabili”;
• al comma 2, dopo la lett. g), aggiungere la seguente: “g-bis. La durata per la quale la copertura di ciascuna unità della quota d’obbligo può essere assicurata attraverso il conferimento di commesse di lavoro a cooperative sociali”;
• dopo il comma 3, inserire il seguente comma: “3-bis. Il presente articolo sostituisce l’art. 12 della legge 68/99”.

Nota
Si ritiene necessario il riferimento all’art. 4 della legge 381/91, in quanto l’art. 1, comma 1, lett. k), dello schema di decreto definisce il lavoratore svantaggiato attraverso il riferimento al Reg. CE 2204/2002, mentre l’art. 14 fa riferimento all’azione delle cooperative sociali che, in accordo alla legge che le disciplina, sono tenute ad inserire tipologie di lavoratori svantaggiati ben definiti dall’emendamento preposto.
Con il secondo emendamento si intende eliminare l’asimmetria presente nella bozza di d.lgs., in ragione della quale le convenzioni sono stipulate tra organizzazioni datoriali, sindacali e singole cooperative sociali: lo scopo è di rafforzare la capacità negoziale della cooperazione sociale e favorire la diffusione delle buone pratiche attraverso il coinvolgimento attivo delle associazioni cooperative.
Con il terzo, che riproduce un principio già presente nella legge 68/99, si dispone che le convenzioni, e i contratti da esse discendenti, debbano considerare anche i particolari costi che le cooperative sociali sostengono per l’inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati (formazione, sostegno, minore produttività, etc.).
Il quarto emendamento ha lo scopo di preindividuare anche sotto il profilo temporale la possibilità di sostituire l’obbligo di assunzione con l’affidamento di commesse alle cooperative sociali
Infine, con il quinto comma si vogliono evitare possibili ambiguità legate alla coesistenza dell’art. 12 della legge 68/99 con le innovazioni dello schema di decreto in oggetto.


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Date: 11 Jul, 2003 on 20:31
ANCST Legacoop: Comunicato 11 luglio 2003
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