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FISH Emilia Romagna: Comunicato 9 luglio 2003
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1. FISH Emilia Romagna: Comunicato 9 luglio 2003
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A: MINISTRO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI
PARLAMENTARI ELETTI IN E-R
PRESIDENTE CONSIGLIO REGIONE EMILIA-ROMAGNA
PRESIDENTE GIUNTA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
CONSIGLIERI REGIONE EMILIA-ROMAGNA

OGGETTO: CITTADINANZA ED INTEGRAZIONE LAVORATIVA PERSONE IN SITUAZIONE DI HANDICAP

Con la presente si esprime grave preoccupazione sui temi in oggetto relativamente a quanto previsto dallo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27-11-2000 e dello Schema di decreto legislativo da emanarsi ai sensi degli articoli da 1 a 7 della legge 23 febbraio 2003, n. 30, recante delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro.

In specie si esprime netta contrarietà a quanto riportato:
1. al 3 comma dell’art. 3 del dlrd 200/78/CE “non costituiscono atti di discriminazione ai sensi dell’articolo 2 quelle differenze di trattamento dovute a caratteristiche connesse alla religione, alle convinzioni personali, all’handicap, all’età o all’orientamento sessuale di una persona, qualora, per la natura dell’attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, si tratti di caratteristiche che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell’attività medesima”
2. all’art. 14 dello Schema di decreto legislativo da emanarsi ai sensi degli articoli da 1 a 7 della legge 23 febbraio 2003, n. 30, - riprodotto in allegato - recante delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro, con cui si propone l’indirizzo di garantire il diritto al lavoro delle persone con disabilità solo nelle cooperative sociali, a detrimento della normativa n. 68/99.

Di fronte alla lesione della dignità e piena cittadinanza e alle pesanti discriminazioni lavorative rese possibili a persone in situazione di handicap e in modo parimenti inaccettabile per altre “caratteristiche” e alla possibile limitazione dell’integrazione lavorativa delle persone in situazione di handicap nelle sole cooperative sociali di cui all'articolo 1 comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge, siamo a chiedervi di assumere atti concreti per rimuovere o impedire questo imbarbarimento.

Rimanendo in attesa di un riscontro, porgiamo un franco saluto,

IL PRESIDENTE REGIONALE
DR. GIOVANNI BATTISTA PESCE

----------------------------

Schema di decreto legislativo da emanarsi ai sensi degli articoli da 1 a 7 della legge 23 febbraio 2003, n. 30,
Articolo 14
Coperative sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati
1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili, i servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, così come modificato dall'articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68, stipulano con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale e con le cooperative sociali di cui all'articolo 1 comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge, convenzioni quadro su base territoriale, che devono essere validate da parte della Commissione Provinciale del Lavoro, aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali medesime da parte delle imprese associate o aderenti.
2. La convenzione quadro disciplina i seguenti aspetti:
a) le modalità di adesione da parte delle imprese interessate;
b) i criteri di individuazione dei lavoratori svantaggiati da inserire al lavoro in cooperativa. L'individuazione dei disabili sarà curata dal Comitato Tecnico previsto dall'articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
c) le modalità di attestazione del valore complessivo del lavoro annualmente conferito da ciascuna impresa e la correlazione con il numero dei lavoratori svantaggiati inseriti al lavoro in cooperativa;
d) la determinazione del coefficiente di calcolo del valore unitario delle commesse, ai fini del computo di cui al comma 3, secondo criteri di congruità con i costi del lavoro derivati dai contratti collettivi di categoria applicati dalle cooperative sociali;
e) la promozione e lo sviluppo delle commesse di lavoro a favore delle cooperative sociali;
f) l'eventuale costituzione, anche nell'ambito dell'agenzia sociale di cui all'articolo che precede, di una struttura tecnico-operativa senza scopo di lucro a supporto delle attività previste dalla convenzione;
g) i limiti di percentuali massime di copertura della quota d'obbligo da realizzare con lo strumento della convenzione

3. Allorché l'inserimento lavorativo nelle cooperative sociali, realizzato in virtù dei precedenti commi, riguardi i lavoratori disabili, che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, in base alla esclusiva valutazione del comitato tecnico di cui all'articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68, lo stesso si considera utile ai fini della copertura della quota di riserva, di cui all'articolo 3 della stessa legge cui sono tenute le imprese conferenti. Il numero delle coperture per ciascuna impresa è dato dall'ammontare annuo delle commesse dalla stessa conferite diviso per il coefficiente di cui al precedente comma 2, lettera d) e nei limiti di percentuali massime stabilite con le convenzioni quadro di cui al comma 1. Tali limiti percentuali non hanno effetto nei confronti delle imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti. La congruità della computabilità dei lavoratori inseriti in cooperativa sociale sarà verificata dalla Commissione Provinciale del Lavoro o da una società di certificazione da questa promossa o dalla stessa struttura tecnico-operativa, di cui al comma 2, lettera f).


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Date: 09 Jul, 2003 on 15:47
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