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CIP: Comunicato 3 luglio 2003
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1. CIP: Comunicato 3 luglio 2003
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Il CIP - Comitati Insegnanti Precari - Associazione Nazionale esprime la propria contrarietà alla approvazione del DdL n.1877, licenziato dal Senato in data 11 giugno 2003, "Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado", ed attualmente all'esame della Commissione Lavoro della Camera (Atto Camera 2480 - B).

Chi entra nella scuola per gradimento vescovile deve uscirne se il gradimento finisce.

In conformità con la legislazione vigente - pattizia tra Stato italiano e Vaticano n..121/1985 per l’applicazione del Concordato, degli artt. 309, 310 e 311 del Testo Unico (Decreto legislativo 297/1994) e, per gli aspetti organizzativi, delle successive Intese fra il Ministero della P.I. e la Conferenza episcopale italiana sancite dal Dpr 751/1985, modificato dal Dpr 202/1990 - che prevede l’assunzione nella scuola statale solo degli insegnanti di religione che abbiano il gradimento vescovile e stabiliscono la necessità di allontanare immediatamente (ad nutum) dall'incarico chi non ha più il placet episcopale, la mobilità su altri posti di insegnamento rappresenta una manifesta incostituzionalità (rispetto agli artt. 3, 4, 7 e 97) ed una grossolana violazione delle norme che disciplinano il reclutamento del personale docente nella scuola pubblica statale.
La mancanza del placet ecclesiastico per l'insegnamento della religione cattolica deve essere, infatti, causa di licenziamento per inidoneità del dipendente chiamato a svolgere l'incarico per cui e' stato assunto. In tal senso la giurisprudenza si è espressa nel caso Cordero / Universita' Cattolica di Milano. E lo stesso professor Cordero ha recentemente ammesso di aver fatto male a chiedere al giudice di rimanere a insegnare in Cattolica essendo in contrasto con l'impostazione religiosa della Chiesa.

Il DDL n.1877 disciplina il reclutamento senza concorso pubblico per esami.

L'accesso ai concorsi ipotizzati dal DdL n. 1877 non è aperto a tutti i precari ma è subordinato al "riconoscimento di idoneità ... rilasciato dall'ordinario diocesano competente per territorio" (art.3 comma 4). Inoltre, le prove d'esame avverranno "con esclusione dei contenuti specifici dell'insegnamento della religione cattolica" (art.3 comma 5).
Per i docenti di religione si disegna un vero e proprio accesso privilegiato, un canale di reclutamento alternativo nella scuola dello Stato privo delle prove selettive dei concorsi, in cui i partecipanti sono stati severamente esaminati su vaste aree culturali.
In tal modo non si determina una graduatoria di merito, come avviene nei concorsi che gli insegnanti affrontano, ma solo un "...elenco dei docenti che hanno superato il concorso..." (art.3 comma 8). E’ previsto l'elenco e non la graduatoria di merito per consentire all'ordinario diocesano di scegliere quali docenti di religione immettere in ruolo e quali no: "l'assunzione con contratto a tempo indeterminato è disposta dal dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario competente per territorio" (art.3 comma 8).
Anacronisticamente, nell’Italia multietnica e multireligiosa, si ripropone la confusione dei ruoli tra Stato e Chiesa cattolica con la perdita di indipendenza e sovranità.
Anche l'uscita è disposta dall'ordinario diocesano ma: "Ai motivi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dalle disposizioni vigenti revoca dell'idoneità da parte dell'ordinario diocesano competente per territorio divenuta esecutiva a norma dell'ordinamento canonico" (art.3 comma 9) . E' chiaro che l'idoneità all'insegnamento della religione cattolica è un attributo ideologico che può venir meno per l'insindacabile giudizio dell'ordinario diocesano, secondo l'ordinamento canonico e non secondo quello dello Stato italiano. Ossia l'ordinamento canonico prevale su quello dello Stato italiano.

Il privilegio della mobilità

"L' insegnante di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo indeterminato... può fruire della mobilità professionale nel comparto del personale della scuola (art.4 comma 3). Così gli insegnanti di religione cattolica potranno passare agevolmente sulle cattedre che decine di migliaia di precari aspettano da più di un decennio.

Nessun altro docente precario, quali che siano le sue competenze specifiche in materia di storia delle religioni e del cristianesimo, potrà mai accedere ai ruoli di religione, ma i docenti di religione forniti di altre abilitazioni, senza che nessuno abbia accertato la loro specifica competenza in religione, potranno passare su altre cattedre.


Proprio quando si conferma il blocco delle immissioni in ruolo e si riducono drasticamente gli organici e le classi, si inseriscono nei ruoli dello stato i docenti che insegnano una materia facoltativa - come ha sancito la Corte Costituzionale nel 1989 e nel 1991 - spesso scelta solo da pochi alunni, data la non obbligatorietà di questo insegnamento. Il CIP (Comitati Insegnanti Precari – Associazione Nazionale)

CHIEDE

il rispetto della legge 3 maggio 1999 n.124 e dei relativi decreti attuativi, riguardanti l’immissione in ruolo dei precari (già abilitati) su tutti i posti disponibili, già ribadito con la partecipazione alla manifestazione del 16 giugno scorso a Roma - indetta da CIGL, CISL, UIL, SNALS - e con altre iniziative di lotta in sede locale, e

SI OPPONE

al privilegio ingiustificabile della immissione in ruolo dei docenti di religione, avvertito come un inaccettabile affronto alla stragrande maggioranza dei docenti della scuola italiana, precari e non.

Roma, 3 luglio 2003

Gianfranco Pignatelli
Presidente Nazionale dei CIP


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Date: 03 Jul, 2003 on 22:50
CIP: Comunicato 3 luglio 2003
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