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AEDE: Il nuovo contratto della scuola ed i "soggetti che offrono formazione"
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1. AEDE: Il nuovo contratto della scuola ed i "soggetti che offrono formazione"
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Il nuovo contratto della scuola ed i "soggetti che offrono formazione"

La "formazione" viene individuata dal nuovo contratto del personale scolastico come "una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane attraverso qualificate iniziative di prima formazione e di formazione in servizio, di mobilità, di riqualificazione e riconversione professionale, nonché di interventi formativi finalizzati a specifiche esigenze". Bisogna ricordare che l'"accordo sindacale" relativo al personale della scuola era scaduto il lontano 1° gennaio 2001 e solo dopo una serie di incontri nella sede dell'ARAN è stato firmato il 16 maggio 2003 il "Contratto Collettivo Nazionale del Comparto della Scuola" per il "quadriennio giuridico 2002 - 05" e per il primo "biennio economico 2002 - 03". Il nuovo CCNL scolastico si applica alle seguenti aree professionali: della funzione docente e dei servizi generali, tecnici ed amministrativi; mentre per quanto concerne i capi di istituto come è noto la contrattazione è ormai affidata ad altri tavoli. Infatti, a seguito della promulgazione della Legge 59/97 che decretava l'autonomia delle istituzioni scolastiche venne istituita la "dirigenza scolastica", anche se sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 1998 veniva pubblicato l'accordo quadro per la definizione delle autonome aree di contrattazione della dirigenza delle amministrazioni pubbliche che non comprendeva il settore della scuola. E' solo con un successivo specifico atto di indirizzo per il CCNL del personale dirigenziale scolastico del maggio 2000 che veniva istituita la "quinta area autonoma" riservata a tutti i Dirigenti scolastici di ogni ordine e grado.
Il contratto recentemente firmato si compone di ben centoquarantatrè articoli, di cui otto sono "raccolti" nel "Capo VI" dedicato alla "formazione"; all'art. 66 si afferma che sono considerati soggetti qualificati per la formazione del personale della scuola: le università, i consorzi universitari, interuniversitari, gli IRRE, gli istituti pubblici di ricerca ed inoltre "Il MIUR può riconoscere come soggetti qualificati associazioni professionali sulla base della vigente normativa". Il Ministero dell'istruzione fra i soggetti qualificati e accreditati per la formazione e l'aggiornamento del personale della scuola ha già riconosciuto l'AEDE e pertanto l'"Association Europèenne Des Enseignants", come specificato al comma 2 dell'art. 66, può "accedere alle risorse destinate a progetti di interesse generale promossi dall'amministrazione".
Tra gli strumenti organizzativi del cambiamento occupa sicuramente un posto di rilievo la formazione del personale, il cui ruolo fondamentale quale criterio di gestione delle risorse umane era già stato da tempo riconosciuto sul piano normativo. Bisogna rilevare lo sviluppo della terminologia: nel passato si parlava di "aggiornamento", mentre nel nuovo CCNL si ribadisce l'espressione "formazione in servizio"; connotato della prima espressione era l'episodicità e la frammentarietà, mentre col secondo termine s'intende consapevolezza e richiesta di tempi specifici e non marginali di effettuazione, nonché itinerari ben delineati. La formazione va intesa come quel processo attraverso il quale si favorisce l'interpretazione di fenomeni complessi, la formazione di opinioni individuali, lo sviluppo di capacità nei rapporti interpersonali; è soprattutto, ma non solo, attraverso la "formazione" che si esplicita il ruolo politico e educativo dell'AEDE. I due ruoli sono da sempre patrimonio della "mission" dell'associazione dei docenti europeisti e pertanto s'integrano perfettamente con gli aspetti "personale" e "sociale" degli insegnanti.
Fra i criteri di riferimenti che l'AEDE utilizza nel proprio agire formativo vi sono:
• lo sviluppo professionale del personale della scuola, nonché la conoscenza della natura e delle caratteristiche dei processi stessi;
• l'attività di ricerca e le iniziative di innovazione metodologica condotte nell'ambito della propria vocazione "europeista" e "federalista";
• la specifica competenza nel campo dei progetti europei;
• il ricorso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
I soggetti che offrono formazione riconosciuti dal MIUR devono essere disponibili: a consentire il monitoraggio, l'ispezione e la valutazione delle singole azioni formative ed a fornire l'informazione secondo moduli standard che saranno definiti dal Ministero; sarà affidata, invece alla "contrattazione decentrata regionale" l'individuazione dei criteri coi quali le "associazioni professionali" parteciperanno ai progetti definiti a livello territoriale.

Prof. Floriano Roncarati
Dirigente Scolastico e Segretario AEDE di Bologna


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Mail: redazione@edscuola.com
Date: 22 Jun, 2003 on 17:45
AEDE: Il nuovo contratto della scuola ed i "soggetti che offrono formazione"
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