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Associazione spontanea Personale ATA della Scuola Italiana: Comunicato
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1. Associazione spontanea Personale ATA della Scuola Italiana: Comunicato
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Dalle Alpi alla Valle dei Templi un solo grido da parte del personale ATA :

NO a questo contratto Scuola
NO alla spartizione clientelare del fondo d’istituto
NO alla professionalità valutata dalla RSU
NO a dei profili professionali che ci riportano 40 anni indietro .
NO per i tanti motivi che seguono

v Da qualche anno a questa parte tutte le incombenze dei soppressi Provveditorati agli Studi (e non solo), dove i compiti erano svolti per settori specializzati da una molteplicità di addetti, sono state scaricate sulle Segreterie delle scuole.

v Sono state innovate tutte le procedure amministrative e contabili di competenza delle istituzioni scolastiche, o per meglio dire delle segreterie delle istituzioni scolastiche!

v Per non parlare di tutti gli adempimenti di carattere fiscale e contributivo posti a carico delle scuole e delle relative procedure tanto che soltanto per lo svolgimento della ordinaria attività delle segreterie è richiesta la conoscenza, neanche troppo superficiale di:

Ø informatica,

Ø diritto (in ogni sua branca: amministrativo, sindacale, civile, tributario, previdenziale ecc.)

Ø contabilità

Ø per non parlare della normativa che non basta conoscere (il problema sarebbe risolto; no, bisogna chiarire, cercare di interpretare, chiedere pareri a dei colleghi e quando pensi di aver trovato la soluzione giusta…..beh…allora esce fuori una circolare che dice tutt’altro .)

Eppure la scuola risponde a tutte le innovazioni grazie non solo alla preparazione dei vari DSGA ma anche alla buona volontà e alla professionalità di chi ci lavora dentro unitamente alla solidarietà tra colleghi!

( Valgono ad esempio tutti i vari contributi professionali ,pubblicati sui vari siti , realizzati da colleghi che hanno rinunciando a parte del loro tempo libero, hanno messo a disposizione la loro professionalità )

Ma chi ci ha preparati a tutto questo? Forse il titolo di studio che ci ha consentito di accedere al profilo?? O forse dei corsi di formazione mai attivati?

Si è rivalutata o no, specialmente negli ultimi tempi, la professionalità del Personale A.T.A?

Pensate valga forse 3 Euro la capacità acquisita di rispondere alle continue innovazioni somministrate alle scuole ? ; certamente no se rapportate poi ai 60 euro max dei docenti.( nutro un profondo rispetto per il corpo insegnante, ma nello stesso tempo ritengo che questi possano seguitare a svolgere la loro funzione anche senza aggiornamento…è solo un problema di etica professionale; per noi è un obbligo, è impensabile poter gestire una scuola se non ci si aggiorna continuamente.

Leggere il contratto…il docente può infischiarsene………………noi (nonostante i conati di…..) siamo costretti a farlo.

L’unico aiuto che abbiamo ricevuto è un pacchetto applicativo (SISSI) pieno di buchi che ci permette di accelerare il lavoro dopo aver perso decine e decine di ore a scoprirne gli errori e il funzionamento!

ED A RICOMPENSA DI TUTTO CIO’ :

viene firmata una pre-intesa contrattuale che veramente ci butta a terra, o forse peggio ci fa sprofondare!

A parte i contenuti retributivi che non possono non considerarsi discriminatori rispetto ai nostri “colleghi di contratto”, l’impianto normativo è a dir poco raccapricciante!

In una quindicina di articoli, 44-60, del “capo V” è stata racchiusa e regolamentata, stravolgendola, l’attività del Personale A.T.A della scuola italiana:

v dopo una premessa sulla forma del contratto da stipulare con detto Personale, sopraggiunge la prima novità, la riduzione del periodo di prova a 2 mesi per i profili A(collaboratori scolastici) ed A super (collaboratori scolastici istruttori (istruttori di che, non si sa) ed a 4 mesi per gli altri profili.

Una domanda sorge spontanea: sono sufficienti 4 mesi per dimostrare non quello che si sa fare, ma bensì quello che si è in grado di imparare a fare, considerato che è richiesta la licenza media e un attestato di qualifica per poter accedere al profilo di assistente amministrativo? Ovvero anche con il diploma di Laurea richiesto al DSGA, bastano 4 mesi per valutare le capacità attitudinali allo svolgimento del lavoro? In 4 mesi si svolge solo un terzo dell’attività amministrativa della scuola!

v Proseguendo nella lettura della intesa contrattuale, si passa a trattare di “sistema professionale del personale e dei relativi compiti”: a questo punto, la confusione regna sovrana! Non si capisce più chi debba svolgere la notevole mole di lavoro che ogni giorno ci assilla:

Ø il DSGA, su direttiva del DS, organizza autonomamente il Personale ATA e ne attribuisce gli incarichi, svolge compiti di rilevante complessità (chi definisce il grado di complessità?) e se vuole, può svolgere attività di formazione;

Ø il neo-immesso in ballo “Responsabile amministrativo”, ancora da stabilire chi e quanti dovrebbero essere, svolge le funzioni dell’assistente amministrativo ed in più ha compiti esecutivi e di definizione degli atti contabili già predisposti e formalizzati dal DSGA, (in pratica, che fa? Mette il timbro? ), inoltre, coordina più assistenti amministrativi (quanti?) i cui compiti sono già organizzati ed attribuiti dal DSGA svolgendo anche attività tutorie ( fa l’insegnante di sostegno?), infine sostituisce il DSGA temporaneamente assente (più avanti vedremo come); Un’altra domanda sorge più che spontanea : Gli ex dipendenti enti locali collocati nell’area C dove andranno? In scuole di quali dimensioni ? Potremo avere una scuola media con : un DSGA,un Resp. Amm.vo e un Ass. Ammivo ?

Ø l’assistente amministrativo, dotato di specifica professionalità (acquisita da chi? Si nasce assistenti amministrativi?), nelle scuole dotate di magazzino, può essere addetto alla custodia ed alla gestione delle giacenze, altrimenti, svolge mansioni esecutive che possono arrivare fino, addirittura, alla catalogazione anche con l’utilizzazione di strumenti di tipo informatico.

Ø un altro neo-immesso in ballo, il Collaboratore scolastico istruttore, che costituisce la “SUPER AREA A”, ancora da stabilire chi e quanti dovrebbero essere, svolge, oltre alle mansioni del collaboratore scolastico, anche attività di assistenza qualificata ai portatori di handicap nonché di monitoraggio delle esigenze igienico-sanitarie della scuola

Ø il collaboratore scolastico, svolge attività di accoglienza, sorveglianza, collaborazione con i docenti, assistenza alla mensa, ecc. e presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap, peraltro già qualificatamente assistito dall’”istruttore”.

Le due nuove figure introdotte, svolgono in pratica quelle che nel contratto attualmente in vigore sono le funzioni aggiuntive, fonti di tante battaglie tra colleghi, una volta soppresse, nelle scuole sarà la guerra: tanti capi e capetti ma in base a quanto scritto nell’intesa contrattuale in esame, i sudditi devono fare ben poco, chi dovrebbe fare il tutto? Il risultato è ovvio, si continuerà a fare il tutto per la gloria, nessuna gratificazione, nessun incentivo, nessuno stimolo a progredire, tanto a che serve? Si fa niente e va bene, lo dice il contratto, si fa tutto e fa comodo, ma non lo diranno capi e capetti! Ma se si decidesse di fare esclusivamente quello che sta scritto nel contratto, chi porterà avanti la carretta? chi le pratiche relative al TFR? chi gli stipendi? Chi dovrà fare le ricostruzioni di carriera ? (sono attività complesse?) Chi i certificati di servizio (hanno rilevanza esterna?) ecc. ecc. si potrebbe continuare all’infinito con gli esempi!

Continuando la disanima degli articoli dedicati al Personale A.T.A, si parla di Mobilità tra le aree e all’interno dell’area. Le modalità di passaggio da una qualifica a quella superiore sono da definire con contrattazione integrativa, si parla di frequenza a corsi ma, non è necessario possedere il titolo di studio prescritto in via ordinaria per il profilo di destinazione, basta possedere quello che ha dato accesso profilo di appartenenza! Chi non lo possiede? Col massimo rispetto per i collaboratori scolastici, è giusto che un collaboratore scolastico che è diventato tale con la licenza media, e forse anche meno, possa accedere ad un profilo che richiede specifica professionalità e magari dopo 5 anni sostituire il DSGA! Nulla in contrario se possedesse titoli, volontà e capacità!

Saltando un po’ oltre, e sorvolando quanto disposto in materia di orario di lavoro, permessi assenze, modalità di prestazione, recuperi, ritardi e riposi compensativi, si arriva ad un altro bel punto:

v Indennità di amministrazione e sostituzione del DSGA.

Al primo comma nulla di nuovo, a parte le entità delle cifre su cui all’inizio si è deciso di sorvolare, non è la retribuzione il nocciolo del problema, quanto + il significato della stessa! Comunque, tornando al discorso, al DSGA spetta l’indennità di amministrazione, ma anche al suo sostituto spetta l’indennità di amministrazione ; il bello è che questa, a norma dell’art. 86, unitamente all’indennità di funzioni superiori è finanziata niente poco di meno che dal Fondo dell’istituzione scolastica, nei limiti della disponibilità! Che significa questo? Che se correttamente all’inizio dell’anno scolastico si procede alla contrattazione d’istituto, spartendo le risorse disponibili e non potendo prevedere l’eventuale assenza del DSGA, il sostituto dovrebbe poi sostituisce senza indennità alcuna?? O che prevedendo l’assenza del DSGA non si procede alla spartizione del Fondo d’Istituto? Ai posteri l’ardua sentenza!

Nello stesso articolo un’altra novità, il DSGA, in caso di assenza è sostituito dal coordinatore amministrativo (prima denominato responsabile amministrativo ), una figura fantasma che a sua volta è sostituito secondo le regole per le supplenze: da quali graduatorie? In questo caso il CCNL è previdente, fino a concreta e completa attivazione del profilo del coordinatore-responsabile amministrativo, il DSGA, in caso di assenza temporanea, è sostituito da un assistente amministrativo con incarico retribuito con incarico specifico, nei limiti delle disponibilità del Fondo dell’istituzione scolastica, attribuito, quindi, dal dirigente scolastico in sede di contrattazione d’istituto.

In questo caso anche “la simpatia può valere titolo”! e’ immaginabile che la RSU abbia competenza a valutare le qualità professionali e/o morali di una persona? Trattandosi per la maggior parte di docenti è legittimo che la nostra professionalità, il nostro lavoro, la nostra competenza debba essere valutata da costoro ?

Perché non affidare allora alle RSU anche la scelta delle figure obiettivo ??????? da questo orecchio i sindacati non ci sentono.

Perché non affidare agli allievi la valutazione dei docenti ?????? siamo pazzi……….

Solo per gli ata non ci si crea scrupoli e problemi.

Ma non finisce qui, in presenza di un posto vacante o disponibile per DSGA, il relativo incarico, a tempo determinato, è conferito sulla base delle graduatorie permanenti. Da quando esistono graduatorie permanenti? Verranno per caso riesumate le graduatorie permanenti per responsabili amministrativi (146/2000)? Un concentrato di aleatorietà, questo articolo (e non solo questo articolo, in verità! Non sono vietati i contratti aleatori?).

A questo punto, tutti gli assistenti amministrativi, che per ambizione, per buona volontà, per incoscienza, per l’illusione di una possibilità di progressione, dal 1/9/2000 (da quando cioè i responsabili amministrativi sono diventati Direttori dei servizi generali ed amministrativi) si sono sobbarcati l’onere di accettare l’incarico di funzione superiore, in quanto titolari di funzione aggiuntiva nella scuola di appartenenza o anche spostandosi dalla scuola di titolarità nel caso in cui nessuno abbia voluto accollarsi l’onere di tale funzione, che fine hanno fatto ? Sono stati cancellati con un colpo di spugna. ? Quale azienda ì butterebbe a mare l’esperienza e la professionalità acquisita dai suoi dipendenti ? SOLTANTO L’AZIENDA SCUOLA e ciò per merito di quanti ( li paghiamo pure) dovrebbero tutelare i nostri interessi.

Tutti questi assistenti amministrativi non potranno più mettere a frutto la loro esperienza, la loro professionalità, la loro buona volontà. A discapito di chi? Certo a discapito loro, sicuramente! Ma non anche a discapito dell’efficienza? Magari si troverà a svolgere l’incarico gente che con la scuola non ha mai avuto a che fare! Avrà le competenze specifiche necessarie? Chi si preoccuperà di offrire la formazione necessaria? Dovranno essere gli assistenti ormai esperienti, che magari quel ruolo lo hanno avuto soffiato, a formare il loro superiore? E se questi si rifiutassero? Chi li può obbligare? Certo, tutti hanno diritto a lavorare e ad imparare! Tutti lo abbiamo fatto e lo continuiamo a fare! Ma tutti dobbiamo anche avere la possibilità e non l’illusione di progredire nella carriera dimostrandone le capacità e la professionalità!

Anche per i posti vacanti o disponibili di docenti, assistenti amministrativi, collaboratori scolastici, si nomina da graduatoria permanente, ma dalla graduatoria si attinge anche per le supplenze brevi e saltuarie, perché non il DSGA? Dov’è la coerenza?

Ma forse potrebbe trovarsi l’escamotage nell’articolo successivo: le collaborazioni plurime, una volta rimosso il divieto ai DSGA di prestare la propria collaborazione in altra scuola! Ottima soluzione sarebbe un DSGA per 2 o magari 3 scuole, dove lavorerebbe meglio? A discapito di chi? Di un posto di lavoro? E l’efficienza, il buon funzionamento?

Quanti interrogativi questo contratto! Esisterà qualcuno che possa rispondere a tutti? Certo i sindacati hanno trovato-creato pane per i loro denti! Il modo giusto per creare controversie e per spezzare i nervi dei lavoratori! Che difensori!Che tutela!

A proposito di DSGA, magari per colpa di qualcuno di costoro che si è riempito le tasche con la compiacenza del DS e l’indolenza delle RSU ( e consci di ciò si lascia a queste la gestione del fondo d’istituto), si vuole imporre il limite di 100 ore per il suo lavoro straordinario, senza alcuna differenza tra la piccola scuola di periferia e il grande istituto; sono uguali le esigenze amministrative? Inoltre, potranno aver riconosciute prestazioni aggiuntive solo se finanziate con risorse dell’UE, da enti pubblici e da soggetti privati. Che dire di tutti quei contributi che prescrivono esplicitamente il divieto di finanziare spese per gli amministrativi? Chi li amministra quei fondi? E’ questo lo scotto che devono pagare i Direttori per aver avuto riconosciuto, peraltro solo dal 1/1 /03 l’ulteriore differenziale del 30% tra lo stipendio di responsabile amministrativo e quello del Direttore amministrativo di accademie e conservatori? Anziché impedire l’accesso al Fondo d’Istituto ai DSGA per evitare abusi, perché non fissare un compenso forfetario in percentuale all’entità dei progetti amministrati? La scuola moderna è all’insegna dei Progetti, chi li gestisce? Come si può negare l’impegno aggiuntivo che questi comportano in una amministrazione?

A proposito di funzioni aggiuntive per il personale ATA, sono state soppresse, i fondi confluiranno nel Fondo dell’istituzione Scolastica, ma chi assicura che tali somme vengano attribuite al personale ATA se sono senza vincolo di destinazione? La RSU? Nella stragrande maggioranza dei casi sono docenti, dobbiamo sperare nel loro buon cuore? Oppure saranno premiate le attività di “ Bilinguismo “

E che dire della diversità di trattamento tra docenti e personale ATA in tema di progressione professionale? Se un docente sbaglia e gli viene inflitta una sanzione disciplinare di sospensione dal servizio fino a un mese, ritarda di un anno il passaggio alla posizione stipendiale superiore, per l’ATA bastano 5 giorni; se poi la sospensione è di 6 giorni, ritarda di 2 anni il passaggio, mentre per il docente deve superare il mese! Qual è la motivazione di tale discriminazione? Emblematica anche la regolamentazione disciplinare del Personale ATA ed il rinvio della regolamentazione disciplinare del Personale Docente ed educativo!

E per finire (non che non ci sia altro da commentare!) una bella novità che non colpisce solo il personale ATA (anche se in prevalenza): il conglobamento dell’indennità integrativa speciale! Che bella cosa: lo stipendio improvvisamente si gonfia! Perché mai? Un’altra delle fregature di questo contratto che dice esplicitamente che questo meccanismo non produrrà effetti sulla determinazioni delle prestazioni pensionistiche. Ovvio!

Si può decidere di aumentare le pensioni? Non sia mai!

Si può decidere di aumentare i contributi? Certo che sì!

Un esempio con gli attuali stipendi di un collaboratore scolastico, classe prima: (...) e meno male che ci ha pensato la riforma fiscale a lenirne un po’ gli effetti! O è stata una compensazione dei benefici?

Facciamo la prova con gli importi a regime proposti dal nuovo CCNL?
(...) è stato dichiarato un aumento di € 52.74 in effetti, ancora al lordo di IRPEF, l’aumento si è ridotto ad € 33,38 solo per l’effetto del conglobamento della IIS! Quanto era l’inflazione programmata? La copriamo?

La pensione resterà uguale, il TFR resterà uguale quel collaboratore scolastico pagherà quasi 20 euro in più di tasca sua! Stavamo meglio quando stavamo peggio! Almeno eravamo meno presi per i fondelli!

Facciamo qualche conto, dimostriamo che lo sappiamo fare, che abbiamo questa professionalità! Prendiamo coscienza e non continuiamo a farci prendere in giro!

F.to
Associazione spontanea Personale ATA della Scuola Italiana


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Mail: redazione@edscuola.com
Date: 16 Jun, 2003 on 06:30
Associazione spontanea Personale ATA della Scuola Italiana: Comunicato
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