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ANIEF: Comunicato Stampa 19 aprile 2003
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1. ANIEF: Comunicato Stampa 19 aprile 2003
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Per conoscenza:
All’Illustre Presidente della Repubblica Italiana
Agli ill. Senatori e ai Deputati, componenti delle rispettive “Commissioni Cultura” del Senato e della Camera
Alla dott.ssa Letizia Moratti, Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
All’On. Valentina Aprea, Sottosegretario MIUR
Al dott. A. Zucaro, Direttore generale del personale MIUR
Al Presidente della CRUI
Al responsabile della formazione per la CRUI, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Palermo
Ai Magnifici Rettori delle Università italiane, loro sedi
Al presidente della CoDiSSIS,
Ai Direttori delle SSIS, loro sedi
Ai Direttori Scolastici Regionali, loro sedi
Al Presidente del CNPI
Alle OO.SS., loro sedi
Alle testate giornalistiche, loro sedi


Oggetto: giudizio sul Decreto Ministeriale n. 40 del 16/04/2002 firmato dal Ministro Moratti, e sul Decreto Dirigenziale del 17/04/2002, inerente l’apertura e il rinnovo delle Graduatorie Permanenti per l’a.s. 2003/2004 e richiesta di ritiro degli stessi Decreti per palesi violazioni delle leggi della Repubblica Italiana, delle sentenze dei Tribunali della Repubblica Italiana, dei diritti dei Lavoratori della Repubblica Italiana.


L’ANIEF -Associazione Nazionale Insegnanti ed Educatori in Formazione-,

considerata la pubblicazione in data 16/04/2003 del Decreto Ministeriale n. 40 firmato dal Ministro Moratti, e in data 17/04/2003 del Decreto Dirigenziale inerente l’apertura e il rinnovo delle Graduatorie Permanenti per l’a.s. 2003/2004,

chiede

il ritiro dei Decreti in oggetto per palesi violazioni delle leggi della Repubblica Italiana, delle sentenze dei Tribunali della Repubblica Italiana, dei diritti dei Lavoratori della Repubblica Italiana.

Nell’analisi delle motivazioni, degli articoli, delle note e delle tabelle di valutazione dei presenti Decreti,

risulta evidente che

a) l’art. 3, comma 1 del Decreto Dirigenziale del 17/04/2003,

“Nuovi inserimenti nella III fascia delle graduatorie permanenti. 1 -Possono presentare domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie permanenti di una sola provincia, secondo i termini e le modalità indicati all'art.10, gli aspiranti che alla data di scadenza per la presentazione delle domande siano in possesso di uno dei titoli di seguito indicati per la medesima classe di concorso o il medesimo posto: [….] c) abilitazione all'insegnamento conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (S. S. I. S.)”,

e l’art. 5, comma 1 del Decreto Dirigenziale del 17/04/2003,

“Attività didattica di sostegno. 1- Gli aspiranti che alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande siano forniti dello specifico titolo di specializzazione di cui all'articolo 325 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297, ovvero previsto dal decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 26 maggio 1998, emanato di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, possono chiedere i correlati posti di sostegno ad alunni disabili psico-fisici, della vista, dell'udito, per tutti gli ordini e gradi di scuole per i quali siano in possesso di titolo valido per l'insegnamento di materie comuni”,

contrastano

l’art. 3, comma 2 del Decreto Direttoriale 12 febbraio 2002, concernente termini e modalità per la presentazione delle domande per l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti per il personale docente ed educativo per l'a.s. 2002/2003, e citato nello stesso Decreto del 17/04/2003 come precedente fonte giuridica,

“Possono presentare domanda di inserimento anche coloro che alla data di scadenza dei termini previsti dall'art.10 del presente decreto, stiano ancora frequentando i corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento o presso le S.S.I.S., o le sessioni riservate di abilitazione di cui all'O.M.1/2001, purché i corsi si concludano con lo svolgimento degli esami finali entro il 31 maggio 2002. In tal caso gli aspiranti dovranno indicare tale circostanza nel modulo di domanda, ivi compreso l'eventuale conseguimento dell'idoneità all'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare, dichiarando altresì i titoli valutabili. Resta fermo l'ulteriore obbligo di inviare, entro 5 giorni dalla data di espletamento degli esami finali e comunque, tassativamente, entro la data del 31 maggio 2002, la dichiarazione sostitutiva del conseguimento del titolo con il relativo punteggio. Il personale in questione viene inserito, con riserva, nella graduatoria provvisoria, con l'attribuzione, relativamente al titolo di idoneità o di abilitazione, del punteggio minimo previsto dalla tabella allegata (all. A) mentre, nella graduatoria definitiva, consegue il punteggio spettante sulla base della medesima tabella, in relazione alla votazione con la quale ha conseguito l'idoneità o l'abilitazione”,

gli articoli 1 e 3 della legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni,

“la formazione iniziale è di pari dignità per tutti i docenti e si svolge nelle università presso i corsi di laurea specialistica, il cui accesso è programmato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni. La programmazione degli accessi ai corsi stessi è determinata ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, sulla base della previsione dei posti effettivamente disponibili, per ogni ambito regionale, nelle istituzioni scolastiche”

L’Università organizza i corsi SSIS secondo un numero programmato stabilito ogni anno dal MIUR, numero che è ritenuto indispensabile al fine di razionalizzare il rapporto posti disponibili/insegnanti abilitati nella Scuola italiana.
L’insegnante che si abilita presso le SSIS compie un biennio di formazione il cui sbocco finale è il solo inserimento nelle graduatorie permanenti.
Il MIUR, dopo aver emanato l’anno precedente un decreto nel quale garantiva l’inserimento con riserva degli abilitati presso le SSIS entro il 31 maggio del 2002, lasciando supporre che negli anni successivi tale norma sarebbe andata a regime, quest’anno senza avvertire né i Rettori delle Università italiane né i Direttori delle SSIS non ha riproposto l’inserimento con riserva degli abilitati presso le SSIS entro il 31 maggio dell’anno in corso, tradendo la programmazione elaborata sullo spirito del Decreto del 12/02/2002 nei singoli corsi SSIS, lo spirito e il vincolo di collaborazione tra MIUR e Università che è alla base delle legge 264/99 e le aspettative di inserimento degli specializzandi SSIS del III ciclo e degli specializzandi del corso di 400 di sostegno, corsi organizzati per sopperire al fabbisogno della Scuola italiana e che lasciano fuori dalle graduatorie permanenti più di 20.000 insegnanti specializzati.

b) il Decreto n. 40 del 16/04/2003 che approva la tabella di valutazione A/1 valida per la terza fascia delle graduatorie permanenti secondo il Decreto del 17/04/2003, alla voce A Titoli di accesso alla graduatoria, punto 4,

“Per le altre abilitazioni/titoli abilitanti all’insegnamento comunque posseduti e riconosciuti validi per l’ammissione, o idoneità, in aggiunta al punteggio previsto sono attribuiti ulteriori punti 18”,

viola

l’art. 14, comma 1 del Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1, 2, 6 e 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124, adottato con decreto ministeriale 123 del 27 marzo 2000, registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2000, citato come norma precedente nello stesso Decreto del 17/04/2002,

“che affida ad un apposito decreto ministeriale la definizione dei termini e delle modalità per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie permanenti, di aggiornamento del punteggio per nuovi titoli acquisiti e di trasferimento in altra provincia”,
la legge 3 maggio 1999 n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e in particolare gli articoli 1, 2, 4, 6 e 11, comma 9, e che attribuisce come punteggio agli abilitati attraverso sessione riservata o concorso ordinario il solo voto di abilitazione,

la legge 341/90, il D.I.M. n.460, 24/11/1998, la legge 264 del 2 agosto 1999, la legge n.306 del 27/10/2000, gli artt. 7 e 8 del D. I.M. n.268 del 4 giugno 2001, che attuano l’art. 6-ter della 306/2000 e che riconoscono ai soli abilitati attraverso le SSIS il punteggio “aggiuntivo” di 30 punti rispetto alle altre abilitazioni,

la sentenza del Consiglio di Stato del 16/11/2002, pubblicata in data 30/12/2002 avente ad oggetto l’impugnativa del MIUR avverso la decisione del TAR del Lazio n. 7121/2002 e le oltre 34 sentenze dei TAR Italiani aventi ad oggetto le stesse decisioni, e la relativa decisione di impedire la cumulabilità del punteggio di servizio prestato eventualmente durante il biennio di formazione presso le SSIS in quanto già inserito nella legittima attribuzione del punteggio aggiuntivo di 30 punti,

“Una diversa interpretazione, che cercasse in altro modo di giustificare l’aggiuntività del punteggio in questione, aprirebbe il fronte a evidenti censure di disparità, di irragionevolezza, di difetto di proporzionalità e di adeguatezza di questa specifica determinazione adottata dall’amministrazione”.

L’aggiornamento del punteggio in graduatoria permanente, evidentemente, riguarda l’acquisizione di nuovi titoli ritenuti valutabili a fine di attribuzione di punteggio, e non le attribuzioni di punteggi aggiuntivi dati ai titoli di abilitazione senza alcuna giustificazione, senza alcun precedente normativo, in contrasto anzi con le leggi che hanno istituito quei corsi e i loro relativi punteggi finali, e con quei decreti che hanno stabilito nell’anno scolastico precedente una determinata tabella di valutazione definita legittima da tutti i tribunali della Repubblica Italiana, dalle OO. SS. confederali, eccetto per la possibilità per gli abilitati SSIS di cumulare eventualmente il punteggio di servizio coi 30 punti.
Il Consiglio di Stato definisce legittimo il punteggio aggiuntivo di 30 punti conferito agli abilitati presso le SSIS nell’inserimento in graduatoria permanente in quanto derivante dalla somma del punteggio relativo a due anni di servizio (24 punti), quanto la durata del corso SSIS, e di ulteriore punti 6 (ovvero del doppio di punteggio per ogni titolo dichiarato equipollente); ma il punteggio di 30 punti attribuito è aggiuntivo rispetto a quello dato agli altri titoli, ragion per cui se vengono dati 18 punti aggiuntivi agli altri titoli abilitanti, si riduce di fatto il punteggio aggiuntivo per gli abilitati SSIS a 12 punti, ovvero si inficia il giudizio di legittimità pronunciato dai Tribunali su tale punteggio e le leggi e i decreti che attribuiscono un punteggio aggiuntivo di 30 punti agli abilitati SSIS e non di 12.
A ciò si aggiunge il fatto che gli abilitati attraverso concorso ordinario e corso riservato possono sommare ai 18 punti il punteggio di servizio prestato (24 punti) arrivando al punteggio aggiuntivo di 42 punti, al contrario dell’abilitato presso la SSIS che vede confermato il divieto di cumulare il punteggio di servizio eventualmente prestato durante il biennio di formazione delle SSIS e che rimane col solo punteggio aggiuntivo di 30 punti, restando lesi pertanto ulteriormente i diritti del solo docente che è stato formato per insegnare nella Scuola italiana, ovvero dell’insegnante formato attraverso le SSIS.
I Decreti in oggetto, inolte, non citano tra le fonti normative il parere (facoltativo) del Consiglio di Stato sulla legittimità dei procedimenti in atto, parere che doveva essere necessariamente richiesto visto il pronunciamento dello stesso Tribunale sulla materia in oggetto, visto che il MIUR ha atteso la sentenza del Consiglio di Stato previo il suo disconoscimento prima di elaborare la nuova tabella di valutazione, né
I Decreti in oggetto, infine, non tengono conto dei parere della CRUI del 10/12/2002 e del 8/4/2003, né dei pareri della CodiSSIS del 11/3/2003 e del 16/3/2003, pareri che ribadiscono la legittimità dell’attribuzione del punteggio aggiuntivo di 30 punti ai soli abilitati presso le SSIS e un atteggiamento contrario al parere del CNPI citato dal decreto ma contrastante le sentenze dei TAR e del Consiglio di Stato della Repubblica italiana.

c) la nota 2 della tabella di valutazione A/1 valida per la terza fascia delle graduatorie permanenti secondo il Decreto del 17/04/2003, come approvata dal Decreto n. 40 del 16/04/2003,

“Tale punteggio va assegnato esclusivamente alle abilitazioni direttamente conseguite presso le SSIS con esclusione di quelle dichiarate corrispondenti, ai sensi della Tabella A/2 del D.M. n. 39/1998, alle quali saranno assegnati 18 punti. Gli abilitati SSIS, in alternativa al bonus di 30 punti, con le limitazioni alla valutazione dei servizi di insegnamento di cui alla successiva nota 3), integrati alla valutazione del relativo punteggio di abilitazione, possono optare, se complessivamente più favorevole, derivante dall’attribuzione di 18 punti sommati alla valutazione del servizio prestato durante il periodo di durata convenzionale dei corsi di specializzazione integrati dalla valutazione del relativo punteggio di abilitazione”,

viola

la sentenza del Consiglio di Stato del 16/11/2002, pubblicata in data 30/12/2002 avente ad oggetto l’impugnativa del MIUR avverso la decisione del TAR del Lazio n. 7121/2002 e le oltre 34 sentenze dei TAR Italiani aventi ad oggetto le stesse decisioni,

“Si consideri, ad ulteriore sostegno di detta conclusione, da un lato, che il rammentato d.m. del 1998 considera anche l’attività di insegnamento svolto prima dell’inizio effettivo dei corsi come tirocinio in servizio di cui tenere conto nel corso dello svolgimento del corso; dall’altro, che una diversa opzione esegetica porterebbe al risultato irragionevole di discriminare la posizione dei docenti che frequentino le SIS e svolgano attività di insegnamento nel biennio legale a seconda dell’inizio più o meno posticipato dei corsi che può essere fissato dalle singole Università nell’esplicazione dell’autonomia, così frustrando, anche sul piano dell’equità, l’esigenza di considerare in modo uguale per tutti i docenti l’insegnamento svolto nel biennio legale come attività apprezzata nel computare i ventiquattro per il tirocinio obbligatorio, anche in servizio, svolto nel biennio legale, che, sommati ai sei punti per il titolo di studio formano il valore aggiunto fino di trenta punti di cui si è fin qui detto”

La possibilità ammessa dal MIUR per l’abilitato presso la SSIS di rinunciare al punteggio aggiuntivo di 30 punti in cambio del bonus di 18 punti legato al titolo abilitante sommato al servizio eventualmente prestato durante il biennio di formazione presso le SSIS,
dimostra l’alto valore lesivo e illegittimo dell’attribuzione del punteggio aggiuntivo di 18 punti ai titoli abilitanti eccetto la loro cumulabilità coi 30 punti SSIS, e il reale difetto di disparità, di irragionevolezza, di proporzionalità e di adeguatezza di questa specifica determinazione adottata dall’amministrazione, e nega le motivazioni sottese alla sentenza del Consiglio di Stato che, nel negare l’attribuzione dell’eventuale punteggio di servizio prestato, adduceva come spiegazione l’alto impegno richiesto dalle attività e dalla frequenza del corso SSIS e la non legittimità di una disparità di trattamento tra gli specializzati presso le SSIS.
Ergo, tale procedimento induce ad una disparità di trattamento tra i docenti abilitati presso le SSIS e non per ultimo inficia il raggiungimento di un’efficace programmazione e la serietà dei corsi stessi, trasformando le SSIS in un corso riservato dalla frequenza auspicabile ma non conveniente in quanto penalizzante.

Alle osservazioni sopra riportate si deve aggiungere:
- per le immissioni in ruolo la disparità di trattamento che ancora oggi sussiste tra gli abilitati preso le SSIS e quelli del concorso ordinario che hanno diritto al 50% dei posti disponibili in graduatoria permanente insieme agli abilitati attraverso sessione riservata e agli abilitati attraverso SSIS, e ad un ulteriore 50% dei posti disponibili in base all’iscrizione ad una graduatoria di merito soltanto loro riservata e oggi scaduta a rigore di legge (legge 3 maggio 1999 n. 124) perché di validità triennale, a dispetto del fatto che l’esame finale SSIS ha valore di prova concorsuale (legge n.306 del 27/10/2000), mentre il suo esame di accesso si basa sui contenuti del concorso a cattedra;
- per l’attribuzione del punteggio dei 30 punti aggiuntivi agli abilitati presso le SSIS, di cui 24 punti risultanti come la somma del punteggio attribuito per due anni di servizio (sentenza del Consiglio di Stato pubblicata il 30/12/2002), il mancato pagamento da parte dello Stato dei contributi previdenziali agli abilitati presso le SSIS per il biennio di formazione, sebbene come si ribadisce nella legislazione italiana e come viene ribadito ancora nella nota 3 della tabella di valutazione A/1 “Non si valutano i servizi per i quali non siano stati versati i contributi secondo la normativa vigente”:
- per il tirocinio svolto dagli specializzati presso le SSIS nel biennio di formazione, l’inesistenza di una qualsiasi forma di retribuzione, sebbene nella legge 28 marzo 2003, n.53 recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, sia previsto nel futuro sistema di reclutamento il pagamento con contratti di formazione lavoro dei tirocinanti usciti dal biennio della laurea specialistica per l’insegnamento, e sebbene il Consiglio di Stato con sentenza pubblicata il 30/12/2002 abbia definito il biennio di formazione SSIS come biennio di tirocinio,

“Pertanto, ove pure il corso SSIS durasse in concreto meno di due anni, il servizio di insegnamento eventualmente prestato durante il biennio di durata curricolare del corso (una parte del quale coincidente con esso; l’altra collocato al di fuori del corso), in ogni caso deve ritenersi improduttivo di punteggio utile ai fini del bagaglio in dotazione del docente. Si tratta, infatti, di servizio di insegnamento sostitutivo o comunque integrativo del tirocinio e, come tale, già compensato (in termini di punteggio) con il riconoscimenti di trenta punti. Si consideri, ad ulteriore sostegno di detta conclusione, da un lato, che il rammentato D.M. del 1998 considera anche l’attività di insegnamento svolto prima dell’inizio effettivo dei corsi come tirocinio in servizio di cui tenere conto nel corso dello svolgimento del corso; dall’altro, che una diversa opzione esegetica porterebbe al risultato irragionevole di discriminare la posizione dei docenti che frequentino le SIS e svolgano attività di insegnamento nel biennio legale a seconda dell’inizio più o meno posticipato dei corsi che può essere fissato dalle singole Università nell’esplicazione dell’autonomia, così frustrando, anche sul piano dell’equità, l’esigenza di considerare in modo uguale per tutti i docenti l’insegnamento svolto nel biennio legale come attività apprezzata nel computare i ventiquattro per il tirocinio obbligatorio, anche in servizio, svolto nel biennio legale, che, sommati ai sei punti per il titolo di studio formano il valore aggiunto fino di trenta punti di cui si è fin qui detto”.

Per tutte le ragioni sopra esposte l’ANIEF chiede che i Decreti in oggetto vengano ritirati e che il MIUR provveda a colmare i vuoti normativi sopra evidenziati, rispettando le leggi della Repubblica italiana, le sentenze dei Tribunali della Repubblica italiana, i diritti dei lavoratori della Repubblica italiana.

Nel caso tali procedimenti non siano attuati, l’ANIEF ritiene opportuno adire vie legali contro tali Decreti e per sopperire ai vuoti normativi evidenziati che ledono i diritti di una sola classe di lavoratori e che non consentono l’avvio di un corretto anno scolastico 2003/2004 ma apportano soltanto ulteriore confusione e ulteriori conflitti nel mondo della Scuola italiana.

Napoli, 19/04/2003

Collegio Nazionale di Presidenza


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Mail: redazione@edscuola.com
Date: 21 Apr, 2003 on 11:07
ANIEF: Comunicato Stampa 19 aprile 2003
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