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COBAS Scuola: Comunicato 3 aprile 2003
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1. COBAS Scuola: Comunicato 3 aprile 2003
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IMPORTANTE SENTENZA IN TOSCANA PER IL PERSONALE ATA EX EE. LL.

I COBAS della Toscana hanno vinto un altro importante ricorso per l'ottenimento dei diritti dei colleghi ATA ex Enti Locali. Il Tribunale di Siena ha infatti emesso, lo scorso 31 marzo 2003, una sentenza che accoglie integralmente le domande presentate al Giudice del Lavoro di Siena.

Presentiamo i ricorsi in tutta Italia per demolire la protervia del Ministero, dell'Aran e dei Sindacati concertativi che hanno "inventato" questo abominevole inquadramento per il personale ATA trasferito dal 1°gennaio 2000 dalle dipendenze degli Enti Locali allo Stato. Alleghiamo il comunicato dello studio legale che ha seguito il ricorso e copia della sentenza.

Per l'Esecutivo Nazionale

Nicola Giua

COMUNICATO DELL’UFFICIO LEGALE ESPOSITO-FERRETTI-GUERCIO DI LIVORNO

Il Tribunale di Siena, Sezione Lavoro, si è definitivamente pronunciato sul ricorso presentato da 21 lavoratori e lavoratrici c.d. ATA ovvero amministrativi, ausiliari e tecnici della scuola. E’ opportuno, data la rilevanza straordinaria della sentenza che di seguito riportiamo, ripercorrere l’iter del ricorso dalla sua attivazione alla sua decisione.

La Confederazione COBAS, ed in particolare i coordinamenti provinciali di Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia e Siena, a seguito del trasferimento del personale ATA dagli enti locali di provenienza (Comuni e provincie) allo Stato, in forza dell’art. 8 della l. 124/99, dei successivi decreti (D.m. 184/99) e dell’accordo Aran-sindacati del 20/7/2000 incorporato poi nel D.m. 5/4/2001, chiese al nostro studio di verificare la fondatezza di un ricorso che restituisse ai lavoratori e alle lavoratrici i diritti perduti a seguito del passaggio di cui sopra.

Dopo una lunga istruttoria ci accorgemmo della illegittimità sia dell’accordo, sia del decreto 5/4/2001, sia dei successivi decreti di inquadramento emessi dai dirigenti scolastici in applicazione del decreto 5/4/2001. Ciò in virtù della violazione dell’art. 8 della l. 124/99.

Su invito della O.S . cominciammo dunque a tenere delle pubbliche assemblee con i ricorrenti per spiegare la fondatezza del ricorso che la Confederazione COBAS ci aveva richiesto di istruire e redigere.

In pochi mesi, dunque, tramite gli incontri organizzati dalla Confederazione Cobas abbiamo fornito direttamente ad ogni singolo lavoratore e lavoratrice tutte le informazione richieste.

I ricorsi sono stati dunque depositati presso i tribunali di Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia e Siena. A Pisa, a Lucca e a Siena si sono già svolte le prime udienze. A Siena, addirittura siamo andati a sentenza.

La particolarità del ricorso presentato risiede nel tentativo di demolire il concetto di temporizzazione, da una parte, riconoscendo l’effettiva anzianità ad ogni singolo lavoratore e lavoratrice, e nella richiesta restitutoria avente ad oggetto ogni singolo diritto non riconosciuto all’indomani del passaggio dall’ente Locale allo Stato.

Ancora più nel dettaglio, nel ricorso si chiede al giudice.

Di riconoscere l’effettiva anzianità maturata alle dipendenze dell’ente Locale (anzianità effettiva e non temporizzazione o allineamento).

Di corrispondere, di conseguenza, ai ricorrenti, tutte le differenze retributive tra quello che avrebbero percepito sulla base del riconoscimento dell’effetttiva anzianità e quanto invece realmente percepito.

Di ordinare al ministero della Pubblica Istruzione (per noi rimane pubblica) di ordinare a sua volta ai dirigenti scolastici di emettere nuovi decreti di inquadramento sulla base dell’effettiva anzianità riconosciuta.

Di corrispondere ai ricorrenti l'indennità integrativa speciale nella misura in godimento al 31/12/99, a decorrere dallƇ/1/00, oltre interessi legali.

Di riconoscere l'indennìtá di qualifica, di rischio, di turno, del compenso per la produttività collettiva, della quota del costo del servizio mensa, della dotazione del vestiario.

Tutte queste domande sono state accolte. I ricorrenti quindi, oltre a percepire una somma di denaro corrispondente ai differenziali tra quanto percepito e quanto dovuto, a partire dall’esecuzione della sentenza percepiranno lo stipendio relativo al gradone corrispondente all’effettiva anzianità maturata e non a quella “temporizzata”. Inoltre godranno di tutte le indennità sopra richiamate, compresa l’integrativa speciale, quella di turno, di mensa, etc.

In buona sostanza i ricorrenti si sono ripresi il maltolto e lo hanno fatto facendo disapplicare un decreto ministeriale e quindi un accordo siglato dall’aran e dai sindacati confederali nonché i singoli decreti di inquadramento firmati dai dirigenti scolastici.

La sentenza è, ovviamente provvisoriamente esecutiva e lo studio si è già attivato per renderla effettiva.

Ci sono ottime prospettive per gli altri ricorsi presentati in Toscana che rimangono diversi dagli altri (presentati in altre regioni e da altri studi) per la complessità delle domande ivi svolte, in quanto il ministero si è difeso nel medesimo modo contro tutti i ricorsi. Sarà nostra cura, dunque, informarvi sugli sviluppi della vicenda.

Dott. Marco Guercio
Avv. Massimiliano Ferretti
Avv. Monica Esposito


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Date: 04 Apr, 2003 on 08:29
COBAS Scuola: Comunicato 3 aprile 2003
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