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GILDA Foggia: ANALISI DI UNA BOZZA (di Contratto)
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1. GILDA Foggia: ANALISI DI UNA BOZZA (di Contratto)
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ANALISI DI UNA BOZZA (di Contratto)
di Grazia Perrone

35 pagine fitte fitte delle quali ben 18 di note esplicative e nella quale fa bella mostra di sé (art. 33) l’immancabile riferimento alla definizione di un (…) ”testo coordinato delle disposizioni contrattuali del comparto Scuola succedutesi nel periodo 1994-2002, comprendente anche le disposizioni di cui al presente testo (…)”. Nobile e condivisibile intento di semplificazione burocratica già presente con tanto di termine ultimativo e perentorio (e mai attuato) nel precedente accordo. Sto parlando della bozza di Contratto che circola, da qualche tempo, in rete nella quale - per la prima volta - non compare l’area della dirigenza.

L’art.1 con linguaggio scarno ed essenziale precisa che il contratto è articolato in due distinte aree professionali:

· la funzione docente;
· i servizi generali, tecnici e amministrativi.

Artificio dialettico a parte mi sembra di poter affermare, tuttavia, che - quello attualmente in elaborazione - non solo non è il Contratto di svolta da più parti auspicato ma rappresenta – addirittura – la “quadratura del cerchio” di quelli precedenti. In perfetta e sincronica continuità col passato. Mi spiego meglio.

Confermata la violazione costituzionale e giuridica del passato
Gli articoli n. 2, n. 7 e n. 8 della Bozza in oggetto affinano, perfezionano e rendono irreversibile il meccanismo della discriminazione del dissenso sociale inaugurato con il CCNL del 5 agosto 1995 in forza del disposto normativo formulato nel d.lgs n. 29/93. La bozza contrattuale, infatti, non si limita a ribadire (ART. 7 - COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI) che la delegazione trattante per le OO.SS. è composta (…) ”dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL (…)” escludendo – ancora una volta – i Sindacati non firmatari ma raggiunge l’apice di antidemocraticità laddove impone nuovi limiti regressivi all’indizione delle assemblee in orario di servizio. L’art. 8, infatti, prevede che le assemblee sindacali possono essere indette:

1) dai sindacati rappresentativi,
2) dalla RSU “nel suo complesso”,
3) dalla RSU congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto.

Tradotto in linguaggio quotidiano questo significa che una sola RSU (magari dissenziente dalle altre due) non può convocare l’Assemblea di Istituto per esplicitare le ragioni del proprio dissenso. Le norme sulla rappresentatività hanno già violato – in passato - sia la Costituzione (art.39: “Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso gli uffici centrali o locali secondo le norme di legge”), sia la Legge 300/70 laddove si chiarisce che le OOSS hanno pari dignità giuridica e non possono essere oggetto di discriminazione nell’esercizio della tutela e della rappresentanza di interessi generali e diffusi. E’ eticamente ammissibile – a parer mio - un solo caso di deroga a tale principio di equità giuridica e di rispetto costituzionale, ossia nel caso di individuazione delle sigle aventi diritto di accesso al tavolo delle trattative, al fine di evitare l’affollamento di decine di sigle. Sono, invece, assolutamente inaccettabili tutte quelle norme assunte per garantire il monopolio delle prerogative sindacali ai soli sindacati rappresentativi o alla RSU “nel suo complesso”, negando – di fatto! - i diritti sindacali delle minoranze. A cominciare dalla libertà di espressione.

Nella fattispecie in oggetto è opportuno rammentare che la partecipazione alle assemblee in orario di servizio è un diritto soggettivo inalienabile del singolo che, a questo fine, dispone individualmente di 10 ore annue. Una democrazia vera (e rispettosa del dettato costituzionale che inscrive l’esercizio delle prerogative sindacali nell’ambito delle libertà individuali intangibili) dovrebbe favorire e/o consentire al singolo soggetto la scelta delle assemblee alle quali partecipare in piena libertà e consapevolezza, essendo solo lui il titolare esclusivo delle 10 ore a tal fine previste. E’ a dir poco singolare quella democrazia che impone – ope legis - di ascoltare solo le voci di chi ha formulato a proprio uso e consumo le norme che hanno valore erga omnes e che proibisce – artataménte - di ascoltare le … “campane dissonanti” nonché non firmatarie del CCNL e/o minoritarie. E questo col chiaro intento di preservare – in regime di “monopolio” - il proprio potere, e di impedire che - attraverso la pluralistica diffusione delle idee ed il libero confronto dialettico - si formino opinioni più consapevoli e una più sentita e democratica partecipazione!

Accresciuta l’importanza delle Funzioni obiettivo

L’art. 9, c. 5 della Bozza così recita: (…)” L’espletamento delle funzioni di cui al presente articolo è valutabile ai fini dell’accesso agli incarichi in altre scuole e, più in generale, nell’Amministrazione scolastica, nonché ai fini dell’accesso alla dirigenza scolastica (…)”. Nonostante i dubbi e le critiche che hanno accompagnato la nascita di questo controverso istituto contrattuale, dunque, non solo si persiste nell’errore confermando le Funzioni obiettivo anche per il quadriennio successivo ma … si rilancia facendo il gioco (non si capisce fino a che punto consapevole) dell’ANP la quale non a caso – nel Congresso svoltosi l’otto dicembre 2002 – ha aperto le iscrizioni alle .. “alte professionalità”. Il Contratto in gestazione, insomma, postula la nascita di “nuove figure professionali” il cui ruolo nelle scuole è sempre più screditato e contestato e … vi è già una sigla sindacale pronta ad accoglierla e tutelarla. Curioso … vero?

Sanzioni disciplinari: rafforzato il ruolo del DS
E’ questo il capitolo più “innovativo” ed inquietante della Bozza. Il Contratto scuola rischia di diventare il primo – in Italia – a conferire un potere immenso ai … “datori di lavoro” che dirigeranno le istituzioni scolastiche autonome con il “placet” del sindacalismo confederale. Il tutto in un contesto di confusione normativa e di svilimento sociale, morale ed economico della professione docente tanto frastornata e divisa quanto impossibilitata (qualora - in un sussulto di orgoglio e dignità - lo volesse!) ad esplicitare forme di lotta veramente incisive vincolata com’è al rispetto di norme “liberticide” (in attuazione della Legge 146/90: autoregolamentazione del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali) sottoscritte da confederali e Snals nel CCNL del 26.05.1999.

Come interpretare, altrimenti l’art. 27 - (ex Art. 59 del CCNL del 1995) che – al comma 1 – recita testualmente: (…)”1. Il rimprovero verbale, il rimprovero scritto, la multa e la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni sono inflitti dal dirigente scolastico (…)?”.

Riflessioni conclusive

Il Prof. Antonio Peduzzi nella sua bella intervista rilasciata a Professione Docente ha parlato del progressivo – ed inesorabile – processo di “feudalizzazione” in atto nella scuola pubblica. Processo che non potrà non avere una ulteriore verticalizzazione nel caso in cui questo imput contrattuale fosse assunto a valore di norma cogente. Poiché tale è il significato giuridico di un Contratto sottoscritto in regime privatistico.

Su questi aspetti “oscuri” del Contratto che ho – sinteticamente – esplicitato è necessario accendere i riflettori e aprire – al più presto – un serrato dibattito pubblico. Renza Bertuzzi commentando l’intervista al prof. Peduzzi già citata (Non dimentichiamo le responsabilità di tutti gli attori in gioco".) osservava che fosse giunto il momento di esplicitare (…)”tutte le analisi che aiutino a comprendere la complessità che ci schiaccia (come cittadini e come docenti), purché si tratti proprio di tutte le analisi. Senza dimenticarne nessuna: non è tempo né di oblii, né di occultamenti”. E ammoniva: “E’ tempo di occhi aperti”.

Mai parole sono state più appropriate!


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Date: 19 Feb, 2003 on 19:51
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