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CGIL CISL UIL SNALS: Lettera Unitaria 6 novembre 2002
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1. CGIL CISL UIL SNALS: Lettera Unitaria 6 novembre 2002
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Al Ministro Moratti
Al dr. Pasquale Capo

Oggetto: interpretazione art. 23, comma 8, CCNL 4 agosto 1995

Le scriventi Organizzazioni sindacali, venute a conoscenza del parere espresso dall’ARAN con nota prot. 5778 del 14 giugno 2002, trasmessa a codesto Ministero e per conoscenza al Ministero dell’Economia, parere con il quale l’Agenzia fornisce il proprio avviso in merito alla assoggettabilità del CIA spettante al personale della scuola al regime di riduzione previsto dal comma 8 dell’articolo 23 del CCNL del 4 agosto 1995, come modificato dall’articolo 49 del CCNL del 26 maggio 1999, esprimono assoluta contrarietà a tale avviso e all’invito che il Ministero dell’Economia – basandosi sul parere espresso dall’ARAN – ha rivolto, con nota prot. 63729 dell’11 settembre 2002 a codesto Ministero, perché provveda a sciogliere la riserva contenuta nella CM n. 118 del 14 aprile 2000, al fine di consentire alle Direzioni provinciali dei Servizi vari di dare corso ad eventuali procedure di recupero.

Le scriventi Organizzazioni, infatti, ritengono che il parere espresso dall’ARAN sia intervenuto unilateralmente su materia contrattuale di tale rilevanza da richiedere l’attivazione della procedura di interpretazione autentica e che come tale non può esplicare alcuna efficacia. Nel merito, inoltre, non risponde a quanto determinato dalla successione delle norme contrattuali. che, alla luce di quanto previsto dall’articolo 7 del CCNL sul secondo biennio 2000-2001, hanno già comunque condotto ad un’interpretazione delle disposizioni contenute nel già citato articolo 23 dal regime di riduzione previsto dal comma 8 di tale articolo tale da escludere dapprima il CIA e quindi la retribuzione professionale dei docenti, in quanto finalizzati alla valorizzazione degli specifici contenuti del profilo professionale di appartenenza e non allo svolgimento di attività complementari.

Sulla base di quanto detto è evidente come la richiesta del Ministero dell’Economia, basata su un parere espresso al di fuori delle procedure previste per l’interpretazione delle norme contrattuali e che in ogni caso non ha tenuto conto dell’evoluzione del quadro normativo, non possa essere presa in considerazione da parte di codesto Ministero, che deve invece dare comunicazione che le note dell’ARAN e del Ministero dell’Economia, costituendo meri atti interni, non possono produrre alcun effetto, nonché dello scioglimento in senso positivo, alla luce di quanto disposto dal richiamato articolo 7, della riserva a suo tempo contenuta nella CM 118/2000.

Si resta comunque a disposizione per ogni confronto in merito.

Roma, 6 novembre 2002


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Mail: redazione@edscuola.com
Date: 07 Nov, 2002 on 20:55
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