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CISL: Chiarimenti D.M. Funzione Pubblica.
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1. CISL: Chiarimenti D.M. Funzione Pubblica.
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Con l’Informativa n. 68 del 22 luglio 2002 avente per oggetto “D.M. Funzione Pubblica 29.7.1997, n. 331. Chiarimenti” l’INPDAP - a fronte di alcune difformità interpretative sulla suddetta disposizione che reca norme per la definizione dei criteri e delle modalità applicative delle disposizioni concernenti il trattamento di pensione di anzianità e, in deroga al regime di non cumulabilità, il passaggio al rapporto di lavoro a tempo parziale nei confronti del personale delle amministrazioni pubbliche - detta delucidazioni in materia (anche se a distanza di 5 anni dall’emanazione del decreto 331/97!), nell’ulteriore considerazione che le competenze in merito all’erogazione dei trattamenti pensionistici (già attribuite alle Direzione Provinciali del Tesoro) sono state acquisite dall’Istituto stesso.

I punti salienti dell’Informativa.


Gli interessati che nel corso della prestazione di lavoro a part-time maturino i requisiti per il collocamento a riposo d’ufficio o maturino i 40 anni di anzianità contributiva e che, per esplicite disposizioni di legge, siano trattenuti in servizio continueranno ad avere erogato il trattamento pensionistico in godimento (nella misura prevista dall’articolo 1, comma 185 della legge n. 662/1996 e dal decreto n. 331/1997). Il titolo che dà origine a tale trattamento pensionistico, infatti, rimane in ogni caso quello di anzianità in quanto cristallizzato al servizio maturato alla data di trasformazione del rapporto di lavoro


Per il personale delle amministrazioni pubbliche, ivi compreso il personale docente del comparto scuola, l’Istituto provvederà ad erogare il trattamento pensionistico ridotto in misura inversamente proporzionale alla riduzione dell’orario normale di lavoro (con l’avvertenza che la somma della pensione e della retribuzione non può superare l’ammontare della retribuzione spettante al lavoratore che, a parità di altre condizioni, presta la sua opera a tempo pieno)


Ai fini del diritto del trattamento di quiescenza e di previdenza gli anni di servizio a tempo parziale sono utili per intero


Ai fini della misura dei trattamenti previdenziali (pensionistici e di fine rapporto) gli anni ad orario ridotto vanno ricondotti ad anni interi moltiplicando gli stessi per il coefficiente risultante dal rapporto tra orario settimanale di servizio ridotto ed orario di servizio a tempo pieno; conseguentemente, l’anzianità contributiva ai fini della determinazione dell’ammontare del trattamento previdenziale è pari alla proporzione esistente tra l’orario di lavoro effettivamente svolto e quello full-time


Per la base di calcolo si considerano le retribuzioni previste per la corrispondente posizione di lavoro a tempo pieno


Alla data di cessazione del rapporto di lavoro a part-time si provvederà a determinare un nuovo trattamento pensionistico in base alla complessiva anzianità contributiva maturata dall’iscritto, considerando che il servizio prestato a part-time dalla data di trasformazione inciderà, ai fini della misura, secondo quanto descritto nei punti precedenti (il nuovo provvedimento di pensione dovrà contenere l’annotazione che vengono confermati gli effetti della precedente determinazione fino alla data di cessazione definitiva dal servizio)


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Date: 31 Jul, 2002 on 17:13
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