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Formazione lavoro, passaggio al buio
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1. Formazione lavoro, passaggio al buio
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da Il Sole 24 Ore
2 Settembre 2003

Formazione lavoro, passaggio al buio

Stop ai nuovi contratti di formazione e lavoro e alle riduzioni sui contributi (dal 25 al 50% rispetto alla misura ordinaria). L'entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 30/03, che riforma il mercato del lavoro, comporta un periodo transitorio in cui le aziende dovranno fare i conti con il venir meno degli incentivi. Per i contratti di inserimento, destinati a raccogliere l'eredità di quelli di formazione e lavoro, i datori dovranno infatti attendere gli accordi collettivi che stabiliranno le modalità per definire i piani individuali. Oppure le intese promosse dal ministro del Welfare, che deve convocare le parti sociali trascorsi inutilmente cinque mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo. Tuttavia, anche quando i contratti di inserimento potranno girare a pieno regime, i datori di lavoro non avranno più incentivi per le assunzioni di giovani fino ai 29 anni (si veda anche l'intervista a parte). Ma vediamo che cosa si prevede agli articoli 54 e seguenti del decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri del 31 luglio e ora in attesa di pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale»: - i contratti di formazione e lavoro potranno essere ancora stipulati dalla pubblica amministrazione (lo stabilisce l'articolo 86, comma 9); - per quanto riguarda, invece, il settore privato, i contratti di formazione e lavoro vengono aboliti. Nei contratti di inserimento, in attesa della riforma del sistema degli incentivi all'occupazione, i "vecchi" sgravi continueranno ad applicarsi alle assunzioni di disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni; lavoratori disoccupati con più di 50 anni; lavoratori che intendono riprendere un'attività dopo due anni di inattività; donne residenti in aree geografiche caratterizzate da un alto grado di disoccupazione femminile; persone affette da grave handicap. Va ricordato che già da tempo era stata annunciata l'abolizione della disciplina dei contratti di formazione e lavoro, che è stata bersaglio delle censure dell'Unione europea. La stessa relazione alla prima versione del decreto legislativo, approvata il 6 giugno scorso, precisava che «il contratto di formazione lavoro è sostituito dal contratto di inserimento». Nella versione definitiva del 31 luglio, invece, all'articolo 86, comma 9, è stato precisato che «La vigente disciplina in materia di contratti di formazione e lavoro, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 59, comma 3, trova applicazione esclusivamente nei confronti della pubblica amministrazione». Questa previsione non lascia dubbi sulla definitiva scomparsa, nel settore privato, del contratto di formazione che ha dominato l'ordinamento giuslavoristico per quasi vent'anni. Come è stato evidenziato nei giorni scorsi, però (si veda «Il Sole-24 Ore» del 29 agosto scorso), il contratto di inserimento non potrà essere applicato immediatamente. Inevitabilmente, dunque, si creerà un periodo di "vuoto" nel passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina. Le aziende non potranno, infatti, applicare né l'uno né l'altro istituto contrattuale. Il periodo transitorio, peraltro, potrebbe durare più di nove mesi. L'articolo 55, comma 3, del decreto legislativo in attesa di pubblicazione sulla «Gazzetta» dispone che qualora, entro «cinque mesi» dalla data di entrata in vigore del provvedimento, non sia intervenuta la determinazione da parte del contratto collettivo nazionale di lavoro, il ministro del Welfare convoca le organizzazioni sindacali interessate dei datori e dei lavoratori e le assiste al fine di promuovere l'accordo. E in caso di mancata intesa, entro i «quattro mesi successivi», il ministro individua, in via provvisoria e con proprio decreto, le modalità di definizione dei piani individuali di inserimento. Le pubbliche amministrazioni (si veda la definizione contenuta nel decreto legislativo 165/01) potranno, invece, continuare ad applicare le disposizioni in materia di contratto di formazione e lavoro. Il decreto legislativo non dispone nulla per quanto riguarda i contratti di formazione e lavoro applicati alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni. Su questo aspetto, tuttavia, è ragionevole ritenere che essi conserveranno la loro efficacia fino alla scadenza.

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Date: 02 Sep, 2003 on 08:16
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