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L'apprendistato ricomincia da tre
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1. L'apprendistato ricomincia da tre
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da Il Sole 24 Ore
28 agosto 2003

L'apprendistato ricomincia da tre

È in arrivo, con la riforma Biagi, un restyling anche per i contratti a contenuto formativo. Il decreto attuativo della legge delega 30/03 individua, infatti, tre diverse tipologie di apprendistato: quello per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, quello professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un approfondimento tecnico-professionale, e quello per l'acquisizione di un diploma o percorsi di alta formazione. Anche con l'introduzione di queste nuove tipologie, il decreto fa tuttavia salve le disposizioni in materia di diritto-dovere di istruzione e di formazione, compresi, perciò, i percorsi della cosiddetta «formazione in alternanza» individuati dalla riforma Moratti per il sistema scolastico. Esaminiamo in dettaglio l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione. Tra le caratteristiche e i requisiti della prima tipologia di apprendistato contemplata dal decreto attuativo (articolo 48), si nota che, in primo luogo, con questo contratto possono essere assunti soltanto i giovani che abbiano già compiuto i quindici anni di età. A questo proposito va segnalato che, con l'entrata in vigore della riforma Moratti, il contratto di apprendistato potrebbe diventare l'unica forma di lavoro possibile tra i quindici e i diciotto anni. Ulteriore novità consiste nella possibilità di utilizzare questa forma di apprendistato in tutti i settori di attività, purché sia finalizzata al conseguimento di una qualifica professionale e purché non abbia durata superiore ai tre anni (articolo 48). Il decreto attuativo della legge Biagi fornisce, poi, puntualmente, i criteri per la determinazione della durata del contratto. Infatti, quest'ultima dovrà essere definita in funzione della qualifica da conseguire, del titolo di studio, dei crediti professionali e formativi acquisiti, nonché del bilancio delle competenze realizzato dai servizi pubblici per l'impiego o dai soggetti privati accreditati (ancora all'articolo 48 del decreto). Per ciò che attiene la forma del contratto, il legislatore ha stabilito che dovrà essere scritto e dovrà contenere, necessariamente, l'indicazione della prestazione lavorativa oggetto dell'apprendistato e del piano formativo individuale, nonché l'individuazione della qualifica che potrà essere acquisita dall'apprendista al termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione aziendale ed extra-aziendale. All'atto pratico, la regolamentazione del contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione sarà rimessa alle Regioni e alle Province autonome, d'intesa con il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e il ministero dell'Istruzione, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Infine, per evitare di interferire con le competenze delle regioni in materia di formazione, a livello nazionale, il legislatore ha fissato i seguenti principi fondamentali, ancora previsti all'articolo 48 del decreto di attuazione: - la definizione della qualifica professionale, che avverrà ai sensi della legge 53/03; - la previsione di un monte ore di formazione (sia interna sia esterna all'azienda) che dovrà essere congruo al raggiungimento della qualifica professionale. Tale monte ore sarà definito secondo standard minimi formativi stabiliti ai sensi della legge 53/03; - il rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro per la determinazione delle modalità di erogazione della formazione aziendale; - la presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate. Ciò, a garanzia dell'effettività della formazione fornita all'apprendista. Dall'analisi di questo prima tipologia del contratto di apprendistato, pertanto, emerge la chiara volontà del legislatore di valorizzare la formazione dei giovani lavoratori. Ciò è ulteriormente confermato dal cosiddetto «libretto formativo» del lavoratore, istituito dal ministero del Lavoro e dal Miur. Libretto, in cui verranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e quella continua svolta durante l'arco della vita lavorativa.

GABRIELE FAVA

«Professionalizzante» riservato ai maggiorenni

Accanto all'apprendistato intitolato al diritto-dovere di formazione, ci sono altre due tipologie di apprendistato introdotte dalla riforma Biagi: l'apprendistato professionalizzante e quello per l'acquisizione di un diploma. L'apprendistato professionalizzante. È l'erede delle due precedenti forme contrattuali di tipo formativo, ossia contratto di apprendistato e di formazione e lavoro, e sarà probabilmente la tipologia più utilizzata. Prescinde, infatti, dalla necessità del giovane di completare la scuola dell'obbligo o di conseguire il diploma o alte professionalità. Questo tipo di contratto di apprendistato può invece essere stipulato con qualunque giovane che, completato il percorso scolastico, intende inserirsi in modo definitivo nel lavoro e perciò ha bisogno di conseguire una specifica qualificazione professionale direttamente "sul campo". La possibilità di siglare contratti di apprendistato professionalizzanti è consentita a tutti i datori di lavoro. Sul versante dei giovani da assumere, invece, la sola limitazione di tipo soggettivo prevista è quella relativa all'età che non può essere inferiore a 18 anni né superiore a 29 anni. Viene confermato il limite "numerico": ossia, fatta eccezione per la aziende artigiane, il numero degli apprendisti non può essere superiore al 100% dei lavoratori qualificati e specializzati in forza; se i lavoratori qualificati o specializzati sono inferiori a tre, gli apprendisti non potranno essere più di tre. Il rapporto si instaura direttamente tra le parti (senza più l'obbligo della preventiva autorizzazione o approvazione del progetto). Assume, inoltre, un ruolo determinante il contratto che va obbligatoriamente redatto per iscritto e nel quale si dovranno indicare tutti gli elementi che consentiranno di verificare la correttezza dell'uso del rapporto di apprendistato, in particolare: prestazione oggetto del contratto; piano formativo individuale; eventuale qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione aziendale ed extra aziendale. Il contratto può avere durata massima di sei anni (compresi, se presenti, i periodi di apprendistato svolti nell'ambito della prima tipologia). Spetta, però, ai contratti collettivi stabilire la durata effettiva secondo la professionalità da conseguire. Anche la durata minima passa da 18 mesi a due anni. Gli aspetti formativi verranno regolamentati da Regioni e Province autonome. Il legislatore fissa alcuni criteri generali tra cui il monte ore di formazione "formale" (o teorica), che non potrà essere inferiore a 120 ore annue, da effettuare non solo all'esterno dell'azienda, come previsto fino a oggi, ma anche all'interno. Viene confermato che il contratto di apprendistato è a tempo indeterminato, con facoltà però per il datore di lavoro, di risolvere il rapporto al termine del periodo di apprendistato senza necessità che ci sia giusta causa e giustificato motivo. Giusta causa o giustificato motivo sono invece indispensabili per recedere dal rapporto prima che sia concluso l'apprendistato. Apprendistato per l'acquisizione di un diploma. Del tutto innovativa la terza tipologia di apprendistato per la cui attuazione pratica occorrerà, però, probabilmente più tempo. Questi contratti dovrebbero inserirsi, infatti, nell'ambito della riforma Moratti disposta dalla legge delega 53/03 e più esattamente nella previsione di cui alla lettera g) dell'articolo 2, dove viene prevista, anche per il conseguimento del diploma, il percorso scuola-lavoro e l'apprendistato. Forse è per questa ragione che, dal punto di vista normativo, quasi nulla viene definito salvo l'età mimima (18 anni) e massima (29 anni) per l'instaurazione dei rapporti. Durata e contenuti formativi saranno definiti dalle Regioni in accordo con le Università, le associazioni dei datori di lavoro e le altre strutture formative.

NEVIO BIANCHI


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Date: 28 Aug, 2003 on 09:43
L'apprendistato ricomincia da tre
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