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Libertà di educazione: basta rinvii
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da Il Nuovo
Mercoledì, 24 Luglio 2002

Libertà di educazione: basta rinvii


di Stefano Versari*

Intervenire già con la prossima Finanziaria
La strada migliore è la detrazione d’imposta
Un dibattito con troppi ideologismi
E intanto la legge sulla parità resta inapplicata
La legge sull’autonomia scolastica (legge 59/97 Bassanini) afferma che «l’autonomia didattica è finalizzata (...) alla libertà di scelta educativa delle famiglie». Si tratta quindi di un elemento di natura scolastica che fonda un principio di civiltà. La libertà della scuola è possibile solo nella autonomia delle scuole e questa è realizzabile se vi è parità di condizioni di partenza fra le scuole e fra le famiglie che le scelgono. La conseguenza è che gli interventi dello Stato devono essere finalizzati a fornire risposte ai bisogni (il diritto alla libera scelta) e a creare le condizioni perché ogni formazione sociale sia promossa al suo compito, ponendola in grado di rispondere al bisogno educativo del territorio. L’autonomia ha dunque le stesse ragioni di fondo della parità: entrambe, affermando il primato della società sullo Stato, si basano sulla responsabilità e sulla libertà dei soggetti della scuola. La libertà di scelta educativa delle famiglie non costituisce, quindi, problema confessionale ma è problema di libertà civili del paese. Il diritto alla libera scelta educativa è riconosciuto dalla Costituzione dove afferma essere «compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana» (art. 3). La soluzione del problema sta dunque nel legiferare riconoscendo nei fatti la responsabilità educativa della famiglia, la gratuità della scuola dell’obbligo, l’equipollenza di trattamento degli studenti di scuole non statali, stabilendo con ciò il diritto alla libertà di educazione senza condizionamenti culturali ed economici. Si tratta dunque di realizzare il “senza oneri per le famiglie” nella scelta educativa.

CONTRAPPOSIZIONI INESISTENTI - L’arretratezza con cui il dibattito sulla libertà di educazione viene affrontato nel nostro paese deriva da pregiudizi ideologici datati che erigono contrapposizioni inesistenti fra scuola di Stato e scuola non statale. «Non si può esaltare l’idea della scuola di Stato senza descriverne la realtà così come non si può denigrare la realtà della scuola dei preti senza citarne l’idea» osservava nel 1961 il Priore di Barbiana, don Lorenzo Milani, che aggiungeva: «né preti e né laici potranno mai fare nulla di perfettamente puro e sarà dunque meglio lasciare che si perfezionino quanto possano gli uni e gli altri possibilmente senza difficoltà economiche in libera e realmente pari concorrenza». Nel 2000 con la legge 62 il Parlamento italiano ha approvato le “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”. La definimmo “legge truffa”, perché non realizza nei fatti le condizioni per la libera scelta educativa delle famiglie. Occorre dunque legiferare sul tema, dando risposta concreta a questo fondamentale diritto civile delle famiglie italiane. I diversi strumenti per realizzare il diritto di scelta delle famiglie sono riconducibili a due grandi ipotesi:
- finanziamenti diretti alle famiglie, con il metodo del credito d’imposta o del buono scuola (nel programma elettorale dell’attuale maggioranza politica);
- finanziamenti alle scuole, con meccanismi di convenzione oppure sostenendo parte dei costi, in genere quelli degli insegnanti.

Senza entrare in un’analisi accurata e in una valutazione critica dei vari strumenti, non si possono non richiamare due verità elementari:
- i mezzi non sono neutri, ma sottintendono un giudizio di valore sia sul modello di scuola che tramite essi si finisce con il proporre, come sulle priorità ontologiche dei soggetti della scuola;
- il limite oggettivo del finanziamento diretto alla scuola è il prestare il fianco all’accusa di incostituzionalità. Sappiamo che sono accuse pretestuose, ma è urgente eliminare anche i pretesti, senza sacrificare l’essenziale.

PERCHÉ È MEGLIO LA DETRAZIONE DALL’IMPOSTA - Pare opportuno soffermarsi con un breve cenno su di uno strumento che in questi anni non è stato adeguatamente valorizzato e che viceversa potrebbe rappresentare la modalità per una soluzione positiva del problema: è lo strumento fiscale comunemente chiamato credito di imposta, ma che più correttamente si dovrebbe indicare come detrazione dall’imposta. Non è da non confondere con la detrazione dall’imponibile fiscale, che comporta la possibilità di detrarre dal reddito imponibile le spese ammesse a detrazione, con un conseguente risparmio fiscale pari al massimo al proprio scaglione di reddito, quindi il 22% o il 33%. Altro è il meccanismo della detrazione d’imposta. Si tratta, appunto, di una detrazione dall’imposta che una famiglia deve corrispondere allo Stato. In questo caso si versa a saldo la differenza risultante, oppure si espone il credito derivante a rimborso. In sintesi i vantaggi della detrazione dall’imposta sono:
- consente una graduale applicazione, detraendo le spese scolastiche con una progressività definita da un tetto massimo di spesa, da elevarsi annualmente fino al limite del costo medio per alunno della scuola statale di pari livello;
- è facilmente applicabile e può coesistere con l’attuale legge 62/2000 (che richiede comunque a sua volta modifiche sostanziali);
- consente l’eventuale rateizzazione mensile del rimborso ricorrendo al sostituto di imposta;
- non necessita di correttivi o limitazioni legati al variare del reddito, in quanto il meccanismo è bilanciato dalla fiscalità progressiva cui le famiglie sono già soggette. Comporta dunque un beneficio più marcato per i titolari di redditi di ammontare esiguo. Il meccanismo si conforma così al principio di capacità contributiva.

È applicabile allo stesso modo per tutte le famiglie, sia di scuola statale come non statale. Si tratta dunque di uno strumento di per sé intrinsecamente equo. Soprattutto è uno strumento inattaccabile sul piano costituzionale.

BASTA DILAZIONI - Il governo è impegnato su molteplici “fronti” per cercare di realizzare il “contratto” elettorale sottoscritto con gli elettori. Notevoli sono le difficoltà e preoccupanti sono le gravi tensioni sociali che hanno costituito pretesto per rinnovate tragiche azioni terroristiche.

Tutto ciò non può però costituire motivo per dilazionare ulteriormente la soluzione del problema della libertà di scelta educativa. Questo problema chiede urgente soluzione. Ma come? In merito si perpetua un errore di fondo: considerarlo come aspetto delicatissimo di politica scolastica. Viceversa, la libertà di scelta educativa non riguarda tanto la politica scolastica quanto piuttosto i diritti civili. Dunque, la libertà di educazione è un fondamentale diritto della persona che chiede di essere riconosciuto con adeguate politiche sociali, di welfare. Coerentemente con la costruzione di uno Stato non autosufficiente ma finalizzato e strumentale a dare risposta ad esigenze sociali solidali.

Per questo motivo il tema della libertà di scelta non può essere confinato nell’ambito delle competenze di un singolo ministero. Essendo, appunto, tema di welfare, occorre sia affrontato collegialmente dai diversi ministeri competenti, sotto la responsabilità del presidente del Consiglio. In merito alla modalità concreta di intervento, i finanziamenti diretti alle famiglie sono coerenti con una moderna politica di welfare.

In conclusione, occorre realizzare le condizioni perché lo Stato sociale dia risposta al bisogno sociale di libertà di educazione, concretizzando così i condivisibili impegni elettorali assunti da questa maggioranza sul tema. Non è politicamente e socialmente accettabile il ventilato ulteriore rinvio della soluzione del problema. Per questo è necessario che fin dalla prossima Legge Finanziaria per il 2003 si preveda il rimborso delle spese di istruzione sostenute dai genitori, adottando lo strumento della detrazione dall’imposta.

*Presidente del Comitato per la scuola della società civile


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Date: 24 Jul, 2002 on 09:56
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