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Diffamazione online: Cassazione ribalta le regole
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1. Diffamazione online: Cassazione ribalta le regole
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da Corriere.it

CRONACHE
Modificate le norme che valgono per la stampa
Diffamazione online: Cassazione ribalta le regole

La Suprema Corte ha stabilito che in questo tipo di cause è competente il tribunale in cui risiede il presunto danneggiato

ROMA - Una sentenza che farà discutere. E' quella con cui la Cassazione ha dettato le regole sui danni, morali e patrimoniali, della diffamazione on-line e stabilisce che su questi, nati da un'offesa lanciata in rete, deve decidere il giudice del luogo in cui la vittima è domiciliata.
A detta della Suprema Corte - che ha sentenziato a seguito di una causa scaturita da un ricorso della Banca del Salento nei confronti del tribunale di Lecce - proprio dove c'è la sede principale degli affari e degli interessi del soggetto danneggiato si verifica il danno e il discredito che nasce dall'offesa alla reputazione.
Così l'ordinanza della terza sezione civile della Suprema Corte ribalta, per la comunicazione in rete, le regole della diffamazione a mezzo stampa che, generalmente, stabiliscono che il giudice naturale per decidere sulla materia è quello del luogo in cui il giornale viene stampato o quello nel quale chi ha diffamato ha la residenza o il domicilio. Regole che però non valgono per la diffamazione on-line e la richiesta dei conseguenti danni.LA SENTENZA - Spiega la Cassazione che quando un soggetto immette un messaggio in rete, utiilizzando uno spazio web, e quindi creando un sito, o utilizzando un cosiddetto newsgroup, che è in buona sostanza un forum a cui possono accedere tutti gli iscritti, la comunicazione che ne deriva va considerata come effettuata verso tutti i possibili visitatori del sito o i partecipanti al gruppo di discussione. L'immissione in rete del messaggio non è però ancora, di per sé, offesa alla reputazione. Questa si avrà solo quando i visitatori entreranno nel sito oppure quando i partecipanti al forum leggeranno il messaggio. Il luogo in cui si verifica l'offesa potrebbe essere, prosegue la Cassazione, individuato come quello in cui il primo visitatore del sito ha letto la notizia ritenuta offensiva. Ma ciò «in astratto diventa di difficilissima se non di impossibile individuazione» contrariamente a quanto avviene in tema di offesa arrecata attraverso la stampa. Quando si tratta di Internet, dice ancora la Suprema Corte, il provider mette a disposizione dell'utilizzatore uno spazio web che viene «Allocato presso un suo server» ma l'inserimento dei dati in questo spazio non dipende «da alcuna ulteriore attività del provider nè di altro soggetto che si trovi presso il provider stesso o presso il server», dipende esclusivamente dall'attività dell'utilizzatore dello spazio web.
Inoltre, per evento dannoso, se si considera la responsabilità in materia di richiesta di risarcimento danni, morali e patrimoniali, non si può considerare il solo fatto illecito in sè. Questo, in assenza di danno, «non da luogo ad alcuna responsabilità». Così poichè il danno risarcibile non si identifica con l'evento illecito generatore del danno, che ne è solo una componente, il luogo in cui è sorta la responsabilità è quello in cui il danno, patrimoniale o morale, che deriva dal fatto illecito si è verificato.

9 maggio 2002


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Date: 09 May, 2002 on 20:35
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