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La maestra prevalente batte il tutor
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1. La maestra prevalente batte il tutor
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da ItaliaOggi
Martedì, 20 Settembre 2005

SCUOLA PRIMARIA/ Non è stato ancora firmato il contratto che definisce compiti e compensi.

La maestra prevalente batte il tutor

La maggior parte delle scuole la preferisce per il nuovo anno

La maestra prevalente prende il posto del tutor. È quanto si sta verificando nella maggior parte delle scuole elementari dove era stata introdotta questa figura, nel trascorso anno scolastico. Sebbene non fosse stato ancora stipulato il contratto, che avrebbe dovuto regolare mansioni e retribuzioni dei docenti che avrebbero dovuto assumere i relativi incarichi di tutor.
E siccome la trattativa è stata accantonata, le scuole che hanno anticipato la riforma, senza che ve ne fossero i presupposti, stanno cercando di giustificare questo nuovo tipo di organizzazione, rispolverando la vecchia figura della maestra prevalente, a cui faceva cenno la legge 148/99. Meglio nota come legge dei moduli.

Un docente per due ambiti

In pratica, per introdurre il tutor, l'anno scorso i dirigenti scolastici hanno assegnato alla maestra designata per questo incarico due ambiti, disposti verticalmente nella stessa classe.E ciò ha comportato che la docente designata si è trovata, non di rado, ad operare solo in una classe. Insomma, non più una maestra per ogni ambito, titolare dello stesso ambito in due classi diverse, ma una sola maestra, con due ambiti, che insegna solo in una classe.

La maestra non prevalente

E dunque, invece, di avere tre docenti che insegnano su due classi, si sono avute due docenti (insegnanti prevalenti) in due classi diverse (con 18 ore frontali di insegnamento per ognuna) e una docente (non prevalente) titolare su due classi. Per esempio: l'insegnante Rossi, titolare degli ambiti lettere e matematica nella classe I A; l'insegnante Bianchi, titolare di Lettere e matematica in I B e, infine, l'insegnante Verdi, titolare dell'ambito antropologico in I A e in I B.

Il problema della programmazione

L'effetto è stata la disarticolazione del modulo.

Ma alle insegnanti precedentemente assegnate al modulo stesso è stato imposto di svolgere, comunque, le due ore settimanali di programmazione. Anche se due insegnanti su tre non hanno più potuto insegnare nella stessa classe. In buona sostanza, a fronte della impossibilità di effettuare la programmazione di modulo, espressamente prevista dal contratto di lavoro, è stata imposta la partecipazione ad una sorta di consiglio di interclasse aggiuntivo, non previsto da alcuna norma.

Le scuole dove non c'è il tutor

Tutto questo non è avvenuto, invece, nelle scuole dove i collegi dei docenti hanno ritenuto di non potere avviare la riforma, prima che il contesto normativo giungesse a piena conclusione. Richiamandosi a una serie di disposizioni, che sembrerebbero avvalorare la tesi della non legittimità della nuova figura.

Le ragioni del sì e del no

In buona sostanza vi sarebbero due diversi indirizzi intepretativi. Il primo, che potremmo definire anticipatario, basa la propria tesi sulla necessità di introdurre la riforma anche se la normativa di attuazione ancora non c'è. O per lo meno, ancora non è completa. Tesi peraltro condivisa anche dall'amministrazione centrale (si veda la nota 30 giugno 2004 prot. n. 94/Dip.Ris.-17). Il secondo, invece, argomenta il proprio orientamento di non far partire la riforma, perché, per introdurre la nuova figura del tutor, è necessario prima di tutto definire la prestazione e la retribuzione al tavolo negoziale. Insomma, niente contratto, niente tutor.

Prestazione e retribuzione

Quest'ultima tesi troverebbe fondamento nel fatto che il decreto legislativo 165/2001, nel regolare la contrattualizzazione del rapporto di lavoro, dispone che tutto ciò che riguarda le retribuzioni rientra nelle materie da regolare al tavolo negoziale.

E siccome il rapporto di lavoro è caratterizzato dalla scambio tra prestazione e retribuzione, il cambio di mansioni relativo all'introduzione del tutor deve passare prima per il tavolo negoziale.

Portfolio e privacy

A ciò va aggiunto anche il problema del portfolio: un'altra novità introdotta dalla riforma, la cui redazione rientra tra i compiti del tutor. Sulla questione, peraltro, è intervenuto anche il garante della privacy. L'autorità per la tutela della riservatezza dei cittadini ha spiegato che la redazione del portfolio implica la trattazione dei cosiddetti dati sensibili. E ha raccomandato al ministero dell'istruzione di intervenire tempestivamente con un regolamento, anche per evitare che i docenti possano andare incontro a responsabilità derivanti dalla violazione della legge sulla privacy. Responsabilità che possono essere anche di natura penale. Il potere di emanare questo regolamento, infatti, è di stretta competenza del ministero dell'istruzione.


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Date: 20 Sep, 2005 on 08:28
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