A proposito dei due corsi di specializzazione per le attività di sostegno all’integrazione scolastica degli alunni con disabilità autorizzati dall’Assessorato regionale Siciliano alla Pubblica Istruzione alla Cooperativa “Istituto Walden”, a patti unici in Italia.La Regione siciliana ha autorizzato la Cooperativa Istituto Walden a gestire due corsi di specializzazione, in ottemperanza ad una sentenza del Consiglio di Giustizia amministrativa, fondata sulla normativa del 1995, ormai definitivamente abrogata, potendo ora tali corsi essere gestiti unicamente dalle Università.
La F I S H , che aveva sollevato con nota del 2 Novembre 2006 forti dubbi sulla legittimità di tali corsi e dei conseguenti titoli di specializzazione, ha ricevuto dal Ministero dell’Università la nota prot. n. 2250 del 12/12/06 nella quale, dopo aver fatto la cronistoria della normativa, si concorda con le tesi della F I S H, scrivendo come segue:”Premesso quanto sopra, e come più volte ribadito, si precisa che ogni altra formazione inerente al sostegno ed i relativi titoli finali conseguiti a seguito di corsi non attivati dall’Università, non conferiscono alcun diritto per la loro valutazione, né gli stessi sono spendibili ai fini dell’inserimento negli elenchi di sostegno relativi alle graduatorie permanenti del personale della scuola”.
Anche il Ministero della Pubblica Istruzione, con nota prot. n. 1828 del
12/12/06 conferma la correttezza delle perplessità della FISH,
scrivendo: “Pertanto si condivide l’avviso del Direttore generale (scolastico della Regione siciliana) che la competenza all’attivazione dei corsi per il conseguimento del diploma di specializzazione sul sostegno spetti esclusivamente alle Università, nonostante la recente sentenza del Consiglio di Giustizia amministrativa.”
Anche l’Assessorato alla Pubblica Istruzione della Regione siciliana nella nota di risposta alla FISH ammette: “ Nessuna altra autorizzazione è stata da questo Dipartimento rilasciata, né avrebbe potuto esserlo per le ragioni da codesta Federazione rappresentate.”
Se, quindi, l’Assessorato della Regione siciliana ritiene condivisibili le ragioni della F I S H non avrebbe potuto autorizzare neppure i due corsi di specializzazione, perché carente ormai del potere autorizzatorio in materia. Infatti, dalla Sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa nasce per la Regione siciliana l’obbligazione di autorizzare dei corsi precedentemente negati. Ma, essendo ormai radicalmente mutata la normativa, tale obbligazione non può più essere adempita in “forma specifica”, ma solo per equivalente e, cioè, con l’eventuale risarcimento dei danni, ove dimostrabili.
Si comunica quanto sopra per dovere di informazione all’opinione pubblica ed in particolare a quanti volessero partecipare ai corsi medesimi in qualità di studenti.
Roma, 13/12/06 *Avv. Salvatore Nocera*
Vicepresidente nazionale della FISH
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