Subject | : | ANIEF: Comunicato Stampa 19 aprile 2003 |
Author | : | edscuola redazione@edscuola.com |
Date | : | 21 Apr, 2003 on 11:07 |
Per conoscenza: All’Illustre Presidente della Repubblica Italiana Agli ill. Senatori e ai Deputati, componenti delle rispettive “Commissioni Cultura” del Senato e della Camera Alla dott.ssa Letizia Moratti, Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca All’On. Valentina Aprea, Sottosegretario MIUR Al dott. A. Zucaro, Direttore generale del personale MIUR Al Presidente della CRUI Al responsabile della formazione per la CRUI, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Palermo Ai Magnifici Rettori delle Università italiane, loro sedi Al presidente della CoDiSSIS, Ai Direttori delle SSIS, loro sedi Ai Direttori Scolastici Regionali, loro sedi Al Presidente del CNPI Alle OO.SS., loro sedi Alle testate giornalistiche, loro sedi
considerata la pubblicazione in data 16/04/2003 del Decreto Ministeriale n. 40 firmato dal Ministro Moratti, e in data 17/04/2003 del Decreto Dirigenziale inerente l’apertura e il rinnovo delle Graduatorie Permanenti per l’a.s. 2003/2004, chiede il ritiro dei Decreti in oggetto per palesi violazioni delle leggi della Repubblica Italiana, delle sentenze dei Tribunali della Repubblica Italiana, dei diritti dei Lavoratori della Repubblica Italiana. Nell’analisi delle motivazioni, degli articoli, delle note e delle tabelle di valutazione dei presenti Decreti, risulta evidente che a) l’art. 3, comma 1 del Decreto Dirigenziale del 17/04/2003, “Nuovi inserimenti nella III fascia delle graduatorie permanenti. 1 -Possono presentare domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie permanenti di una sola provincia, secondo i termini e le modalità indicati all'art.10, gli aspiranti che alla data di scadenza per la presentazione delle domande siano in possesso di uno dei titoli di seguito indicati per la medesima classe di concorso o il medesimo posto: [….] c) abilitazione all'insegnamento conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (S. S. I. S.)”, e l’art. 5, comma 1 del Decreto Dirigenziale del 17/04/2003, “Attività didattica di sostegno. 1- Gli aspiranti che alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande siano forniti dello specifico titolo di specializzazione di cui all'articolo 325 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297, ovvero previsto dal decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 26 maggio 1998, emanato di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, possono chiedere i correlati posti di sostegno ad alunni disabili psico-fisici, della vista, dell'udito, per tutti gli ordini e gradi di scuole per i quali siano in possesso di titolo valido per l'insegnamento di materie comuni”, contrastano l’art. 3, comma 2 del Decreto Direttoriale 12 febbraio 2002, concernente termini e modalità per la presentazione delle domande per l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti per il personale docente ed educativo per l'a.s. 2002/2003, e citato nello stesso Decreto del 17/04/2003 come precedente fonte giuridica, “Possono presentare domanda di inserimento anche coloro che alla data di scadenza dei termini previsti dall'art.10 del presente decreto, stiano ancora frequentando i corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento o presso le S.S.I.S., o le sessioni riservate di abilitazione di cui all'O.M.1/2001, purché i corsi si concludano con lo svolgimento degli esami finali entro il 31 maggio 2002. In tal caso gli aspiranti dovranno indicare tale circostanza nel modulo di domanda, ivi compreso l'eventuale conseguimento dell'idoneità all'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare, dichiarando altresì i titoli valutabili. Resta fermo l'ulteriore obbligo di inviare, entro 5 giorni dalla data di espletamento degli esami finali e comunque, tassativamente, entro la data del 31 maggio 2002, la dichiarazione sostitutiva del conseguimento del titolo con il relativo punteggio. Il personale in questione viene inserito, con riserva, nella graduatoria provvisoria, con l'attribuzione, relativamente al titolo di idoneità o di abilitazione, del punteggio minimo previsto dalla tabella allegata (all. A) mentre, nella graduatoria definitiva, consegue il punteggio spettante sulla base della medesima tabella, in relazione alla votazione con la quale ha conseguito l'idoneità o l'abilitazione”, gli articoli 1 e 3 della legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni, “la formazione iniziale è di pari dignità per tutti i docenti e si svolge nelle università presso i corsi di laurea specialistica, il cui accesso è programmato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni. La programmazione degli accessi ai corsi stessi è determinata ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, sulla base della previsione dei posti effettivamente disponibili, per ogni ambito regionale, nelle istituzioni scolastiche” L’Università organizza i corsi SSIS secondo un numero programmato stabilito ogni anno dal MIUR, numero che è ritenuto indispensabile al fine di razionalizzare il rapporto posti disponibili/insegnanti abilitati nella Scuola italiana. b) il Decreto n. 40 del 16/04/2003 che approva la tabella di valutazione A/1 valida per la terza fascia delle graduatorie permanenti secondo il Decreto del 17/04/2003, alla voce A Titoli di accesso alla graduatoria, punto 4, “Per le altre abilitazioni/titoli abilitanti all’insegnamento comunque posseduti e riconosciuti validi per l’ammissione, o idoneità, in aggiunta al punteggio previsto sono attribuiti ulteriori punti 18”, viola l’art. 14, comma 1 del Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1, 2, 6 e 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124, adottato con decreto ministeriale 123 del 27 marzo 2000, registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2000, citato come norma precedente nello stesso Decreto del 17/04/2002, “che affida ad un apposito decreto ministeriale la definizione dei termini e delle modalità per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie permanenti, di aggiornamento del punteggio per nuovi titoli acquisiti e di trasferimento in altra provincia”, la legge 341/90, il D.I.M. n.460, 24/11/1998, la legge 264 del 2 agosto 1999, la legge n.306 del 27/10/2000, gli artt. 7 e 8 del D. I.M. n.268 del 4 giugno 2001, che attuano l’art. 6-ter della 306/2000 e che riconoscono ai soli abilitati attraverso le SSIS il punteggio “aggiuntivo” di 30 punti rispetto alle altre abilitazioni, la sentenza del Consiglio di Stato del 16/11/2002, pubblicata in data 30/12/2002 avente ad oggetto l’impugnativa del MIUR avverso la decisione del TAR del Lazio n. 7121/2002 e le oltre 34 sentenze dei TAR Italiani aventi ad oggetto le stesse decisioni, e la relativa decisione di impedire la cumulabilità del punteggio di servizio prestato eventualmente durante il biennio di formazione presso le SSIS in quanto già inserito nella legittima attribuzione del punteggio aggiuntivo di 30 punti, L’aggiornamento del punteggio in graduatoria permanente, evidentemente, riguarda l’acquisizione di nuovi titoli ritenuti valutabili a fine di attribuzione di punteggio, e non le attribuzioni di punteggi aggiuntivi dati ai titoli di abilitazione senza alcuna giustificazione, senza alcun precedente normativo, in contrasto anzi con le leggi che hanno istituito quei corsi e i loro relativi punteggi finali, e con quei decreti che hanno stabilito nell’anno scolastico precedente una determinata tabella di valutazione definita legittima da tutti i tribunali della Repubblica Italiana, dalle OO. SS. confederali, eccetto per la possibilità per gli abilitati SSIS di cumulare eventualmente il punteggio di servizio coi 30 punti. c) la nota 2 della tabella di valutazione A/1 valida per la terza fascia delle graduatorie permanenti secondo il Decreto del 17/04/2003, come approvata dal Decreto n. 40 del 16/04/2003, “Tale punteggio va assegnato esclusivamente alle abilitazioni direttamente conseguite presso le SSIS con esclusione di quelle dichiarate corrispondenti, ai sensi della Tabella A/2 del D.M. n. 39/1998, alle quali saranno assegnati 18 punti. Gli abilitati SSIS, in alternativa al bonus di 30 punti, con le limitazioni alla valutazione dei servizi di insegnamento di cui alla successiva nota 3), integrati alla valutazione del relativo punteggio di abilitazione, possono optare, se complessivamente più favorevole, derivante dall’attribuzione di 18 punti sommati alla valutazione del servizio prestato durante il periodo di durata convenzionale dei corsi di specializzazione integrati dalla valutazione del relativo punteggio di abilitazione”, viola la sentenza del Consiglio di Stato del 16/11/2002, pubblicata in data 30/12/2002 avente ad oggetto l’impugnativa del MIUR avverso la decisione del TAR del Lazio n. 7121/2002 e le oltre 34 sentenze dei TAR Italiani aventi ad oggetto le stesse decisioni, “Si consideri, ad ulteriore sostegno di detta conclusione, da un lato, che il rammentato d.m. del 1998 considera anche l’attività di insegnamento svolto prima dell’inizio effettivo dei corsi come tirocinio in servizio di cui tenere conto nel corso dello svolgimento del corso; dall’altro, che una diversa opzione esegetica porterebbe al risultato irragionevole di discriminare la posizione dei docenti che frequentino le SIS e svolgano attività di insegnamento nel biennio legale a seconda dell’inizio più o meno posticipato dei corsi che può essere fissato dalle singole Università nell’esplicazione dell’autonomia, così frustrando, anche sul piano dell’equità, l’esigenza di considerare in modo uguale per tutti i docenti l’insegnamento svolto nel biennio legale come attività apprezzata nel computare i ventiquattro per il tirocinio obbligatorio, anche in servizio, svolto nel biennio legale, che, sommati ai sei punti per il titolo di studio formano il valore aggiunto fino di trenta punti di cui si è fin qui detto” La possibilità ammessa dal MIUR per l’abilitato presso la SSIS di rinunciare al punteggio aggiuntivo di 30 punti in cambio del bonus di 18 punti legato al titolo abilitante sommato al servizio eventualmente prestato durante il biennio di formazione presso le SSIS, Alle osservazioni sopra riportate si deve aggiungere: “Pertanto, ove pure il corso SSIS durasse in concreto meno di due anni, il servizio di insegnamento eventualmente prestato durante il biennio di durata curricolare del corso (una parte del quale coincidente con esso; l’altra collocato al di fuori del corso), in ogni caso deve ritenersi improduttivo di punteggio utile ai fini del bagaglio in dotazione del docente. Si tratta, infatti, di servizio di insegnamento sostitutivo o comunque integrativo del tirocinio e, come tale, già compensato (in termini di punteggio) con il riconoscimenti di trenta punti. Si consideri, ad ulteriore sostegno di detta conclusione, da un lato, che il rammentato D.M. del 1998 considera anche l’attività di insegnamento svolto prima dell’inizio effettivo dei corsi come tirocinio in servizio di cui tenere conto nel corso dello svolgimento del corso; dall’altro, che una diversa opzione esegetica porterebbe al risultato irragionevole di discriminare la posizione dei docenti che frequentino le SIS e svolgano attività di insegnamento nel biennio legale a seconda dell’inizio più o meno posticipato dei corsi che può essere fissato dalle singole Università nell’esplicazione dell’autonomia, così frustrando, anche sul piano dell’equità, l’esigenza di considerare in modo uguale per tutti i docenti l’insegnamento svolto nel biennio legale come attività apprezzata nel computare i ventiquattro per il tirocinio obbligatorio, anche in servizio, svolto nel biennio legale, che, sommati ai sei punti per il titolo di studio formano il valore aggiunto fino di trenta punti di cui si è fin qui detto”. Nel caso tali procedimenti non siano attuati, l’ANIEF ritiene opportuno adire vie legali contro tali Decreti e per sopperire ai vuoti normativi evidenziati che ledono i diritti di una sola classe di lavoratori e che non consentono l’avvio di un corretto anno scolastico 2003/2004 ma apportano soltanto ulteriore confusione e ulteriori conflitti nel mondo della Scuola italiana. Napoli, 19/04/2003 Collegio Nazionale di Presidenza http://www.edscuola.it http://www.edscuola.com Mail: redazione@edscuola.com |