Subject | : | Risolto il problema della registrazione per l'informazione on line |
Author | : | edscuola redazione@edscuola.com |
Date | : | 25 Feb, 2002 on 19:10 |
da Cittadinionline Risolto il problema della registrazione per l'informazione on line 1. Per «prodotto editoriale», ai fini della presente legge, si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici. 3. Al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all’ articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, è sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dall’articolo 5 della medesima legge n. 47 del 1948. Quindi non c'è più alcun dubbio che, come si può leggere anche sulla newsletter di Punto-informatico.it (a cui si deve una dura battaglia per ottenere questa interpretazione che libera da obblighi chi non trae guadagno da internet), non c'è obbligo alcuno di registrazione per "chi ha un sito internet o gestisce una newsletter o, ancora, sfrutta interfacce multimediali per propagare informazioni qualsiasi obbligo di registrazione. Finalmente, dunque, si pone la parola fine ad una incertezza che durava da molti mesi". http://www.edscuola.it http://www.edscuola.com Mail: redazione@edscuola.com |