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Subject  :  Risolto il problema della registrazione per l'informazione on line
Author  :  edscuola redazione@edscuola.com
Date  :  25 Feb, 2002 on 19:10
da Cittadinionline

Risolto il problema della registrazione per l'informazione on line

25/2/2002 - Definitivamente risolto il problema dell'informazione on line e del presunto obbligo di registrazione che, in seguito alla legge 62/2001 sull'editoria, aveva ingenerato molti equivoci e incertezze nei gestori dei siti. La legge Comunitaria 2001, approvata lo scorso 20 febbraio, all'art. 31 ha chiarito per quali soggetti esiste l'obbligo di registrazione della testata:" (omissis)..l'obbligo di registrazione della testata editoriale telematica si applica esclusivamente alle attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62, o che comunque ne facciano specifica richiesta".
Quindi soltanto gli editori che chiedono di accedere ai rimborsi previsti per l'editoria ricadono nell'obbligo.
Ricordiamo che l'incertezza era nata dall'ambiguità dei contenuti dell'art. 1, cc. 1 e 3 della legge 62:

1. Per «prodotto editoriale», ai fini della presente legge, si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici.

3. Al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all’ articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, è sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dall’articolo 5 della medesima legge n. 47 del 1948.

Quindi non c'è più alcun dubbio che, come si può leggere anche sulla newsletter di Punto-informatico.it (a cui si deve una dura battaglia per ottenere questa interpretazione che libera da obblighi chi non trae guadagno da internet), non c'è obbligo alcuno di registrazione per "chi ha un sito internet o gestisce una newsletter o, ancora, sfrutta interfacce multimediali per propagare informazioni qualsiasi obbligo di registrazione. Finalmente, dunque, si pone la parola fine ad una incertezza che durava da molti mesi".


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