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... Presidi (D.S.) ed Organi collegiali: vediamo anche che cosa dice la Legge ……
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Dirigente sc. Gennaro IASEVOLI
1. ... Presidi (D.S.) ed Organi collegiali: vediamo anche che cosa dice la Legge ……
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….
Diamo una lettura insieme e capiremo:
CONSIGLIO DI STATO
Adunanza della Sezione SECONDA 26 LUGLIO 2000
n. Sezione 1021/2000
<< Oggetto: MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Richiesta di parere sulla permanenza, nel contesto dell'autonomia scolastica e dell'assetto della dirigenza scolastica delle norme di cui all'art. 7, comma 2, lettera h, art. 396, comma 5 e art.459, comma 1 del decreto legislativo n. 297 del 16/4/94
Vista la relazione in data 21/7/2000
pervenuta il 21/7/2000 con cui il Ministero Pubblica istruzione ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul quesito in oggetto. ………OMISSIS…………………………….In tale contesto, gestione del personale assegnato all'ufficio dirigenziale e responsabilità del suo titolare per cattiva gestione di tutte le risorse assegnate rappresentano aspetti connessi di un unico ruolo dinamico affidato al dirigente, il quale in tanto può ritenersi responsabile dei risultati negativi e del mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati in quanto abbia la facoltà di scelta dei propri collaboratori.
OMISSIS
Non a caso l'art. 19, comma 5, del più volte citato decreto 29 assegna al dirigente preposto alla struttura di livello più complesso la competenza a conferire gli incarichi di direzione degli altri uffici dirigenziali in cui si articola la struttura medesima.
La soluzione sin qui prospettata sembrerebbe tuttavia trovare un ostacolo nella dizione, peraltro non perspicua, contenuta negli artt. 25 bis comma 2 secondo periodo del decreto 29 e 16 comma 2 del DPR n. 275/1999 (Regolamento attuativo delle norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59) secondo cui, rispettivamente, gli autonomi poteri di direzione, coordinamento e organizzazione del dirigente scolastico spettano "nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici" e "il dirigente scolastico esercita le funzioni di cui al decreto legislativo n. 59/1998 nel rispetto delle competenze degli organi collegiali".
Le predette norme, nella loro portata apparentemente conservativa delle precedenti competenze degli organi collegiali vanno lette ed interpretate secondo il principio di non contraddizione, di utilità semantica e di coerenza sistematica. Principi che sarebbero violati secondo una lettura pedissequa e frammentata, che non tenga conto del chiaro disposto del più volte citato art. 25 bis comma 5 del decreto 29 (potestà di avvalersi della collaborazione di "docenti individuati" dal dirigente scolastico) e dei nuovi principi in materia di attribuzioni e responsabilità dirigenziali.

La clausola di "rispetto" per le attribuzioni degli organismi collegiali, contenuta in quelle norme, va dunque letta alla luce dei criteri di compatibilità e sussidiarietà, nel senso che le vecchie attribuzioni vanno verificate e limitate con le nuove le quali sono recessive solo in presenza di competenze che non impegnano nelle specifiche funzioni e responsabilità di gestione ed organizzazione spettanti in via esclusiva al dirigente scolastico, il quale, altrimenti, sarebbe chiamato a pagare anche per l'operato di collaboratori scelti da altri soggetti irresponsabili per i cattivi risultati dell'attività gestoria ed amministrativa.

In conclusione, l'esame complessivo della normativa di settore
non porta ad individuare nelle previgenti competenze degli organi collegiali un limite alle nuove attribuzioni della dirigenza, in via di principio onnicomprensive [cfr., sul punto, Ad. Gen., par. 10.6.1999 n. 9/99, sub punto 1 delle considerazioni di diritto].
D'altra parte, le conclusioni cui si e innanzi pervenuti trovano uno specifico referente nel parere di questa stessa Sezione n. 1603/99 del 27. 10. 1999, emesso su analogo quesito dello stesso Ministero P.I. in merito alla permanenza delle competenze che l'art. 10 del ricordato T.U. n. 297 del 1994 affida al consiglio di circolo o di istituto, nonché alla giunta esecutiva in materia di provvedimenti contabili e di gestione (lett. b): acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni, comma 10: la giunta esecutiva predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo; etc.)
In quel parere si è stabilito, in coerenza con le esposte considerazioni,
che "il problema del coordinamento tra l'art. 10 citato e l'art. 25 bis del decreto 29 è risolto sul piano interpretativo considerando prevalente la nuova normativa ex art. 15 disp. PreI. cod. civ.", con la conseguenza che "risultano superate ex lege le competenze" di quegli organi collegiali, che invadano le nuove attribuzioni della dirigenza, ferme restando dunque solo quelle inerenti agli altri aspetti dell'organizzazione e gestione dell'attività didattica. …..OMISSIS………>>

Continuiamo il discorso, saluti Gennaro.

Date: 31 Oct, 2002 on 18:43
Gianfranco
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2. Re:... Presidi (D.S.) ed Organi collegiali: vediamo anche che cosa dice la Legge ……
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Ah, Gennaro, Gennaro... non confondere le acque! Ciò che riporti - attenzione - non è LEGGE, norma cogente, ma un semplice PARERE del Consiglio di Stato! Diciamoci la verità, Gennaro: nell'estate del 2000 si è verificato un vero e proprio "golpe" con la CM 193/2000 che, proprio basandosi su questo PARERE e dando già da allora per certa una riforma degli OO.CC. CHE è ANCORA IN PARLAMENTO (e che dunque non è ancora legge), scippa al Collegio Docenti L'ELEZIONE dei collaboratori e assegna al DS il compito di NOMINARE i medesimi! La verità, caro Gennaro, è che la LEGGE rimane ancora il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo unico), del quale NON è ANCORA STATO ABROGATO O MODIFICATO l'art. 7 lettera h (Il collegio docenti ... h) elegge, in numero di uno nelle scuole fino a 200 alunni, di due nelle scuole fino a 500 alunni, di tre nelle scuole fino a 900 alunni, e di quattro nelle scuole con più di 900 alunni, i docenti incaricati di collaborare col direttore didattico o col preside; uno degli eletti sostituisce il direttore didattico o preside in caso di assenza o impedimento. Nelle scuole di cui all'articolo 6 , le cui sezioni o classi siano tutte finalizzate all'istruzione ed educazione di minori portatori di handicap anche nei casi in cui il numero degli alunni del circolo o istituto sia inferiore a duecento il collegio dei docenti elegge due docenti incaricati di collaborare col direttore didattico o preside).

E poi, perchè non citi anche la CM 205/2000? Lo so che non c'è nel sito dell'ANP (che "casualmente riporta solo la 193), ma esiste, eccome se esiste! Tu la conosci, vero? Sono sicuro di sì.

Saluti.


Gianfranco
«Ben detto» rispose Candido «ma dobbiamo coltivare il nostro giardino»
Voltaire, Candide, 1759

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Date: 01 Nov, 2002 on 01:24
Dirigente sc. Gennaro IASEVOLI
3. Re:... Presidi (D.S.) ed Organi collegiali: vediamo anche che cosa dice la Legge ……
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Gianfranco, sempre molto pronto, fattivo e simpatico, vedi che non sto "legiferando" ma mi sto òimitanto a riprendere brevi passi di disposizioni prassiche operative in vigore. Nel sito P.I. trovi:
<< MANUALE OPERATIVO per la gestione dei processi amministrativo-contabili delle Scuole ai sensi del D.I. 44/2001 (Nuovo Regolamento Contabile). …omissis ….
altro articolo fondamentale è il comma 5 dell’articolo 25 del d. lgs. 165/2001. Stabilisce che, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, il dirigente scolastico può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed è coadiuvato dal direttore dei servizi generali ed amministrativi. Il direttore sovrintende ai servizi amministrativi e generali dell'istituzione scolastica, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati.
In quest’articolo nasce lo staff di presidenza, a cui partecipano, a pieno titolo, più figure professionali: la sinergia e l’interazione tra il dirigente scolastico, il direttore dei servizi generali ed amministrativi ed il docente, che si occupa del pof, garantiscono una programmazione didattico -finanziaria integrata.
Sino all’anno finanziario 2001, la gestione amministrativo-contabile degli istituti e scuole di ogni ordine e grado è stata disciplinata dalle istruzioni contenute nel D.I. 28.05.75, varato subito dopo l’emanazione dei decreti delegati del 1974. La forma d’autonomia strutturata con quel decreto è obsoleta e superata, perché, dal 1975 ad oggi, è cambiato il quadro generale dell’ordinamento amministrativo, come si è visto sopra, che orienta anche il nuovo ordinamento dell’autonomia scolastica.
Il principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato e gestione dall’altro, posto come norma dal comma 2 dell’art. 4 del dlgs. 165/2001, comporta un inevitabile cambiamento delle facoltà amministrative del consiglio di istituto e del capo di istituto, necessariamente preso in considerazione dal nuovo regolamento di contabilità.
Se il consiglio d’istituto (organo politico di indirizzo) è deputato a definire gli obiettivi e i programmi da attuare, al dirigente scolastico spetta la gestione finanziaria, amministrativa della scuola e l’adozione degli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno. Al dirigente sono riconosciuti autonomi poteri di spesa, d’organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, in sintonia con quanto sancito dal comma 2, art. 4, d.lgs 165/2001.
Conseguentemente, lo stesso decreto stabilisce che “i dirigenti sono responsabili della gestione e dei relativi risultati”. Pienamente in questa linea, il nuovo contratto della dirigenza scolastica all’art. 1, comma 3 prevede che il dirigente eserciti le proprie funzioni, con l’autonomia, le competenze e le responsabilità, definite dal d.lgs. 165/01 e dalle altre norme di legge, regolamentari e contrattuali in materia.
In sintesi, il consiglio d’istituto addotta/delibera la pianificazione annuale del pof, con cui fissa gli obiettivi. Delibera anche il programma annuale, vale a dire la pianificazione finanziaria del pof. Il dirigente scolastico raggiunge quegli obiettivi attraverso l’attività gestionale.
Pertanto, si modifica anche l’organizzazione scolastica. L’istituzione scolastica autonoma è un’organizzazione costituita da una molteplicità di variabili interne, che deve necessariamente interagire con un contesto territoriale, a sua volta costituito da una molteplicità di fattori. Da qui discende l’importanza dell’azione collegiale, in altre parole la necessità di coordinare e integrare tutti gli aspetti e i soggetti della scuola. …….. omissis ….. >>.
Ti auguro sinceramente di fare un'ottima esperienza da dirigente scolastico per prossimi ulteriori riscontri, cordialmente Gennaro.
Date: 01 Nov, 2002 on 23:00
Gianfranco
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4. Re:... Presidi (D.S.) ed Organi collegiali: vediamo anche che cosa dice la Legge ……
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Ma sì, ma sì... la scuola dell'autonomia, le nuove competenze e responsabilità del DS, la sinergia... Ma rimane il fatto che la riforma degli OO.CC ancora non c'è e che il l'articolo del Testo Unico che ho citato non è stato abrogato. Diciamo che al Ministero "si sono portati avanti col lavoro", anticipando de facto alcuni aspetti della riforma che ancora non esistono de iure.

Quanto al tuo augurio, ti ringrazio, ma declino: già non mi piace che mi facciano fare l'impiegato, figurati se mi metto a fare il burocrate o, peggio ancora, il manager! Grazie, ma non fa per me.

Saluti.


Gianfranco
«Ben detto» rispose Candido «ma dobbiamo coltivare il nostro giardino»
Voltaire, Candide, 1759

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Date: 01 Nov, 2002 on 23:24
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