Subject | : | ANIEF Puglia: Lettera 23 marzo 2005 |
Author | : | edscuola redazione@edscuola.com |
Date | : | 23 Mar, 2005 on 10:28 |
Al Dott. Giuseppe Cosentino, Direttore Generale Al Dott. Giuseppe Raieta, Direz. Gen. del Personale MIUR Al Dott. Giampaolo Pilo, Dirigente D. G. Personale MIUR
Oggetto: Richiesta chiarimenti, nel prossimo decreto sull’aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale docente, su emendamenti alla legge 143 del 2004 presenti nella legge 186 del 27 Luglio 2004.
Spett.li Direttori e Dirigenti, in prossimità dell’emanazione del decreto riguardante l’aggiornamento delle graduatorie permanenti degli insegnanti precari, si rende necessario risolvere il nodo interpretativo degli emendamenti alla legge 143 del 2004 presenti nella legge 186 del 2004. Tali emendamenti avrebbero dovuto porre rimedio agli effetti devastanti dell’applicazione retroattiva della legge 143. Di fatto questo non è successo. O meglio è successo solo “a macchia di leopardo” in quelle province i cui CSA hanno applicato, a nostro modo di vedere, correttamente a tali emendamenti. Infatti con la Nota Prot. n. 338 del 29 luglio 2004 e con il DM del 29 luglio 2004, emanati dal MIUR per dare applicazione agli emendamenti di cui sopra, si è data la possibilità ai vari CSA di dare libera interpretazione della legge stessa per quanto concerne la valutazione dei titoli relativi al servizio prestato precedentemente all’anno scolastico 2003-2004 dagli specializzati SSIS. Tali decreti creano e/o giustificano di fatto una disparità di trattamento tra precari specializzati e precari non specializzati nella rielaborazione dei punteggi di servizio precedenti l’anno scolastico 2003-2004, offrendo a vari CSA una libera chiave di lettura di questi emendamenti, consentendo il non riconoscimento di tale servizio anche se prestato in classe di concorso differente da quella a cui si riferisce il corso SSIS frequentato nel relativo biennio ed in cui è previsto il riconoscimento del bonus di 30 punti. Ma l’“Art. 8-nonies, 2° comma” della legge 27 luglio 2004, n. 186 votato dal nostro parlamento per correggere almeno parzialmente il tiro sulla 143, recita: “L’articolo 1, comma 1 del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, si interpreta nel senso che la rideterminazione delle graduatorie permanenti dell’ultimo scaglione previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito con modificazioni dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, è riferita, per quanto concerne i soli titoli di servizio, esclusivamente a quelli prestati a partire dall’anno scolastico 2003-2004.” Non c’è traccia in tale articolo di legge, tuttora in vigore, di disparità di trattamento tra “sissini” e “non-sissini”, come deve essere perché la legge è uguale per tutti i cittadini. E invece così non è stato e ci troviamo di fronte ad una legge dello Stato che viene applicata a Matera, Foggia, Cagliari, ma viene violata a Bari, Lecce, Bologna, Trento, Milano, Reggio Calabria, per citare alcuni casi ormai di pubblico dominio. Questo non deve accadere in uno Stato di Diritto!
L’ANIEF chiede che questa ambiguità applicativa della legge venga risolta in occasione del prossimo aggiornamento delle graduatorie permanenti, attraverso l’emanazione di un decreto chiaro che restituisca quanto dovuto a chi ha lavorato per lo Stato e non ha rubato nulla e che pertanto i servizi prestati precedentemente all’a.s. scolastico 2003-2004 vengano valutati se prestati in classi di concorso differenti da quella a cui, nel relativo biennio, si riferiscono i corsi SSIS frequentati: in osservanza del sopra richiamato “Art. 8-nonies, 2° comma” della legge 27 luglio 2004
Napoli, 23 Marzo 2005 Collegio Nazionale di Presidenza http://www.edscuola.it http://www.edscuola.com Mail: redazione@edscuola.com |