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CGIL CISL UIL Scuola SNALS: Lettera Unitaria 28 aprile 2003
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1. CGIL CISL UIL Scuola SNALS: Lettera Unitaria 28 aprile 2003
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Preg.mo Dottor Antonio ZUCARO
Direttore Generale per il Personale della Scuola e dell'Amministrazione

e p.c. Preg.mo Dottor Pasquale CAPO
Capo Dipartimento per i servizi nel territorio

MIUR - R O M A


Oggetto: Graduatorie permanenti.

Egr. Direttore Generale,

premesso che l’art. 2 del decreto-legge 255/01, convertito in legge n. 333/01, nel fissare le modalità per i nuovi inserimenti nelle graduatorie permanenti, non ha inteso escludere da tali inserimenti il personale che aveva titolo all’inclusione sulla base di quanto stabilito dal precedente art. 1, lett. b) della stessa legge 333/01; in tal caso, infatti, avrebbe dovuto esplicitamente prevedere tale esclusione, con ciò stabilendo che tutte le abilitazioni e idoneità, conseguite anche ai sensi della legge 124/99, non avrebbero più avuto alcun valore ai fini di tali inserimenti, se non fossero state “spese” entro l’a.s. 2002/03 e che quindi la previsione di cui all’art. 2, comma 1, non possa che essere intesa nel senso che il legislatore, avendo conoscenza che, alla data di approvazione della legge, non vi fossero più sessioni riservate di abilitazione in atto, abbia citato solo gli idonei ai concorsi che, ai sensi della citata legge 124/99, dovevano avere cadenza triennale, e i possessori di diplomi rilasciati dalle scuole di specializzazione che continuano il loro funzionamento.

Tutto ciò premesso, non è giustificabile l’esclusione (che si deduce dalla lettura dell’art. 3 del Decreto Dirigenziale 17.4.2003) del personale comunque in possesso di abilitazione o idoneità all’insegnamento che, per qualsiasi motivo, non risulti già incluso nelle graduatorie permanenti ed intenda oggi farlo. Tanto più che sia la Tabella A, sia la recentissima Tabella A/1 allegate al Decreto suddetto, tra i titoli di accesso, anche per i nuovi inserimenti, oltre che le idoneità e le abilitazioni conseguite a seguito di partecipazione ai concorsi ordinari e i titoli di specializzazione, prevedono espressamente le abilitazioni e le idoneità conseguite, anche a seguito di partecipazione a sessioni riservate.

D’altra parte non sarebbero altrimenti giustificabili il parere del CNPI sull’attribuzione del punteggio di 18 punti, come bonus per l’inserimento nelle graduatorie suddette, per ogni abilitazione o idoneità “comunque possedute”, né tanto meno l’inclusione nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e d’istituto di personale che comunque, se non ancora inserito nelle graduatorie permanenti, non potrebbe giammai maturare il diritto all’immissione in ruolo.

Alla luce di quanto sopra esposto, peraltro fatto presente negli incontri precedenti all’emanazione del D.M. 17.4.2003, le OO.SS. firmatarie della presente nota chiedono di voler chiarire al più presto che hanno titolo ai nuovi inserimenti nelle graduatorie in oggetto tutti coloro i quali siano in possesso di abilitazione o idoneità all'insegnamento comunque conseguite, così come espressamente indicato nella Tabella A/1.

Con l'occasione si ribadisce anche la nostra contrarietà all'esclusione dalle graduatorie suddette del personale docente, già incluso negli elenchi prioritari per l'insegnamento di strumento musicale nella scuola media con o senza il servizio e in possesso dell'abilitazione all'insegnamento di educazione musicale, conseguita anche in data successiva al maggio 1999, così come previsto dall'art. 2 bis del D.L. 3/7/01, n. 255, convertito in legge 333/01.

E' superfluo, infine, aggiungere che la positiva soluzione delle problematiche sollevate eviterebbe un ulteriore contenzioso, peraltro già abbastanza nutrito, in materia.

Si resta in attesa di una convocazione urgente anche in merito all'emananda circolare che raccoglierà le FAQ, così come concordato nei precedenti incontri.

Distinti ossequi.

Roma, 28 aprile 2003


Snals: F. Ricciato
CGIL Scuola: E. Panini
CISL Scuola: D. Colturani
UIL Scuola: M. Di Menna


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Mail: redazione@edscuola.com
Date: 30 Apr, 2003 on 18:43
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