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ANP Sicilia: Assemblee sindacali territoriali in orario di servizio
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1. ANP Sicilia: Assemblee sindacali territoriali in orario di servizio
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Assemblee sindacali territoriali in orario di servizio convocate per surrogare manifestazioni, comizi, presidi, cortei, adunate nelle pubbliche piazze o strade: illegittimità.

Caso: La CGIL scuola di Catania il 9/11/04 ha inviato un fax circolare a tutti i dirigenti scolastici della provincia di Catania per convocare tutto il personale docente e ATA dalle ore 10,30 alle ore 13,30 di mercoledì 17 novembre 2004 in Via Coviello 15 davanti ai locali del CSA di Catania. Contestualmente Camera del Lavoro territoriale di Catania, in data 11/11/2004 comunicava al questore di Catania e al Dirigente Digos che mercoledì 17 novembre 2004 sarà effettuato un presidio dalle ore 10,00 alle ore 13,30 dei lavoratori della scuola e degli studenti davanti ai locali del CSA. Alla manifestazione è prevista la presenza di circa 300 persone. La maggior parte dei dirigenti scolastici negava evidentemente l’autorizzazione e la CGIL scuola proponeva ricorso al giudice del lavoro di Catania

Sarà bene, in via preliminare, fissare il preciso ambito di disciplina dell’istituto dell’Assemblea Sindacale, come discendente dalle norme contrattuali applicabili nella specie. Recita, in proposito, l’art. 2 del CCNQ del 7/8/1998 (contratto collettivo nazionale quadro sulle modalita' di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali): << Fatta salva la competenza dei contratti collettivi di comparto o area a definire condizioni di miglior favore nonché quanto previsto in materia dai CCNL vigenti, i dipendenti pubblici hanno diritto di partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali in idonei locali concordati con l'amministrazione, per 10 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.
3. La convocazione, la sede, l'orario, l'ordine del giorno e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono comunicate all'ufficio gestione del personale con preavviso scritto almeno tre giorni prima. Eventuali condizioni eccezionali e motivate che comportassero l'esigenza per l'amministrazione di uno spostamento della data dell'assemblea devono essere da questa comunicate per iscritto entro 48 ore prima alle rappresentanze sindacali promotrici. 4. La rilevazione dei partecipanti e delle ore di partecipazione di ciascuno all'assemblea è effettuata dai responsabili delle singole unità operative e comunicata all'ufficio per la gestione del personale.
5. Nei casi in cui l'attività lavorativa sia articolata in turni, l'assemblea è svolta di norma all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro. Analoga disciplina si applica per gli uffici con servizi continuativi aperti al pubblico.
6. Durante lo svolgimento delle assemblee deve essere garantita la continuità delle prestazioni indispensabili nelle unità operative interessate secondo quanto previsto dai singoli accordi di comparto >>.
A sua volta l’art. 8 del vigente CCNL comparto scuola stabilisce: << 1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con la parte datoriale pubblica, per n. 10 ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione.
2. In ciascuna scuola non possono essere tenute più di due assemblee al mese.
3. Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi sono indette con specifico ordine del giorno:
a) singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi dell'art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali ;
b) dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità dell'art. 8, comma 1, dell' accordo quadro sulla elezione delle RSU del 7 agosto 1998 (cfr. nota n. 6 );
c) dalla RSU congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi dell'art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali (cfr. nota n. 7 ). 4. Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all'assemblea. Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico. 6. Ciascuna assemblea può avere una durata massima di 2 ore se si svolge a livello di singola istituzione scolastica o educativa nell'ambito dello stesso comune. La durata massima delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione integrativa regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio, sempre nei limiti di cui al comma 1 del presente articolo. 7. La convocazione dell'assemblea, la durata, la sede e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali promotori almeno 6 giorni prima, con comunicazione scritta, fonogramma, fax o e-mail, ai dirigenti scolastici delle scuole o istituzioni educative interessate all'assemblea.
La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui è pervenuta, all'albo dell'istituzione scolastica o educativa interessata, comprese le eventuali sezioni staccate o succursali. Alla comunicazione va unito l'ordine del giorno. Nel termine delle successive quarantotto ore, altri organismi sindacali, purché ne abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora concordando un'unica assemblea congiunta o - nei limiti consentiti dalla disponibilità di locali - assemblee separate. La comunicazione definitiva relativa all'assemblea - o alle assemblee - di cui al presente comma va affissa all'albo dell'istituzione prescelta entro il suddetto termine di quarantotto ore, dandone comunicazione alle altre sedi.
8. Contestualmente all'affissione all'albo, il dirigente scolastico ne farà oggetto di avviso, mediante circolare interna, al personale interessato all'assemblea al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma scritta del personale in servizio nell'orario dell'assemblea. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile.
9. Il dirigente scolastico:
a) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente sospende le attività didattiche delle sole classi, o sezioni di scuola dell’infanzia, i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio;
b) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se la partecipazione è totale, stabilirà, con la contrattazione d’istituto, la quota e i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola, al centralino e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale.
10. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali.
11. Per il personale docente, quanto previsto dai commi 1, 3, e 8 si applica anche nel caso di assemblee indette in orario di servizio per attività funzionali all'insegnamento.
12. Per le riunioni di scuola e territoriali indette al di fuori dell'orario di servizio del personale si applica il comma 3 del presente articolo, fermo restando l'obbligo da parte dei soggetti sindacali di concordare con i dirigenti scolastici l'uso dei locali e la tempestiva affissione all'albo da parte del dirigente scolastico della comunicazione riguardante l'assemblea.
13. Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo restano ferme la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art. 2 del CCNQ 7 agosto 1998 (cfr. nota n. 6 ) e le modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali.>>
Come è evidente dalla articolata disciplina contrattuale del diritto di Assemblea si evincono, per quanto qui interessa, i seguenti punti fondamentali:
1) innanzitutto il modello tipico di Assemblea Sindacale è quello che impegna ed interessa i lavoratori della singola istituzione scolastica e che si svolge, durante l’orario di lavoro o al di fuori di esso, all’interno dei locali scolastici. Si tratta, come è noto, di una delle più importanti acquisizioni del moderno movimento sindacale che, proprio al fine di consentire una maggiore compenetrazione tra i problemi del lavoro ed il luogo di lavoro, ha attribuito un preciso diritto alle OO.SS. di utilizzare gli stessi luoghi di lavoro per lo svolgimento delle assemblee. Mentre, contestualmente, ha posto a carico della parte datoriale un articolato sistema di adempimenti volti, da un lato, a rendere disponibili tali locali, facilitando la conoscenza delle Assemblea da parte dei lavoratori e, dall’altro, a verificare che si tratti comunque di locali idonei. A ben vedere l’istituto dell’Assemblea sindacale, come disciplinato nei CCNL, ha un senso solo nel caso in cui tali Assemblee si svolgano all’interno di locali di pertinenza dell’Amministrazione (durante o al di fuori dell’orario di lavoro), essendo evidente che nessuna limitazione, né adempimento da parte del datore di lavoro, è necessario ove tali Assemblea si tengano in altre sedi o luoghi, al limite in luogo pubblico o sotto forma di manifestazione.
1) il diritto di Assemblea, tuttavia, può anche attuarsi non a livello di singola istituzione scolastica ma in modo partecipato ad una pluralità di scuole o a tutte quelle ricadenti in un determinato ambito territoriale. Anche in questo caso, si badi bene, il diritto di assemblea è regolato dalle norme sopra trascritte in modo da consentire la partecipazione dei lavoratori in appositi idonei locali della Istituzione “prescelta” per la celebrazione dell’Assemblea (si veda, in particolare, il comma 7 dell’art. 8 sopra trascritto). In questi casi, infatti, si favorisce la partecipazione dei lavoratori della varie istituzioni scolastiche quando, evidentemente, i temi da trattare riguardino complessivamente i problemi di una intera area territoriale.
Come è evidente, nell’una e nell’altra forma, l’Assemblea Sindacale, come regolata dal contratto, presuppone, appunto, l’utilizzo di idonei locali da concordare con l’Amministrazione, essendo evidente che qualsiasi forma di assembramento in luoghi diversi dai locali scolastici, pur pienamente lecita, esorbita dalla disciplina contrattuale del diritto di Assemblea.
Del resto, sul punto, è chiarissimo il fondamentale art. 20 Stat. Lav. che, al primo comma, recita : << I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Migliori condizioni possono essere stabilite dalla contrattazione collettiva.>>.
Oltre che da ragioni di funzionalità, l’utilizzo di idonei locali, soprattutto quando le Assemblee si svolgano in concomitanza dell’orario di lavoro (e dunque quando formalmente il lavoratore partecipante all’Assemblea è, ad ogni effetto, in servizio, tanto ciò vero che la stessa retribuzione non può subire alcuna decurtazione) è imposto da ragioni di sicurezza, essendo evidente che l’utilizzo del termine “idoneo” grava il datore di lavoro pubblico dell’onere di garantire che l’Assemblea si tenga in condizioni di piena sicurezza per l’incolumità dei lavoratori: ciò che, appunto, è possibile solo all’interno di locali che possiedano tutti i sistemi di sicurezza imposti dalla disciplina imperativa di legge.
In definitiva una Assemblea (rectius manifestazione) che, contrariamente al chiaro disposto contrattuale, si svolgesse in luogo diverso dagli idonei locali scolastici, pur pienamente lecita, resterebbe estranea alla disciplina contrattuale sul diritto di Assemblea e come tale del tutto inidonea a fare scattare gli adempimenti collaborativi del datore di lavoro che, anzi, ove adottati implicherebbero una ingerenza indebita di quest’ultimo nella dinamica sindacale che, come è noto, è fortemente dialettica tra le varie e diverse rappresentanze (senza considerare che, ove il datore di lavoro fosse tenuto a diramare circolari interne per informare i lavoratori di ogni iniziativa sindacale, per es. una manifestazione di protesta dinanzi al Ministero, formalmente definita “Assemblea”, si arriverebbe al paradosso di confondere il diritto di Assemblea con altri diritti – di associazione, manifestazione del pensiero, di sciopero – con grave distorsione degli istituti contrattuali e, in definitiva, con una grave mistificazione delle prerogative delle parti).
E’, comunque, opportuno sottolineare che la circolare interna, prevista dal comma 8 dell’art. 8 del contratto, risponde non ad esigenze di informazione circa l’Assemblea (informazione già garantita dall’affissione all’albo dell’indizione dell’Assemblea e del suo ordine del giorno) quanto, piuttosto, all’esigenza (e necessità) di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma scritta del personale in servizio nell'orario dell'assemblea. Tale dichiarazione, infatti, farà fede ai fini del computo del monte ore individuale.
*** ***
Così ricostruito il quadro essenziale dei riferimenti normativi in materia di diritto di Assemblea, riesce agevole prendere atto della completa estraneità di iniziative che si configurano come presidi e manifestazioni di piazza o di strada o cortei e/o altra tipologia di lotta, rispetto alle assemblee sindacali.
Tali manifestazioni, si ripete, sono del tutto lecite, di indubbio interesse sociale ma, come è evidente, del tutto estranee alla figura contrattuale dell’Assemblea Sindacale in orario di servizio che, peraltro, impone un preciso ordine del giorno e la individuazione e comunicazione della eventuale partecipazione di rappresentanti sindacali estranei alla scuola.
In ogni caso, si ripete, la celebrazione di una manifestazione in luogo pubblico all’aperto è estranea alla figura dell’Assemblea prevista dal contratto e, come tale, del tutto inidonea a fare scattare gli adempimenti posti a carico del datore di lavoro.
Sul punto, il sindacato spesso evita di precisare il luogo di svolgimento dell’”Assemblea”, probabilmente consapevole della assoluta inidoneità di una tale manifestazione ad assumere i caratteri propri dell’Assemblea Sindacale, ma pretende, a sostegno dei suoi assunti, che a conferma della piena legittimità di tale “Assemblea” la stessa riceva l’avallo della Prefettura o della Questura o della Digos.
Ovviamente non dubitiamo affatto che il Sindacato intenda preventivamente informare le autorità che tutelano l’ordine pubblico, ma proprio tale circostanza conferma che si tratta di manifestazione pubblica, svolta in luogo pubblico, essendo notorio che nessuna comunicazione, né tanmeno autorizzazione, è necessaria per quelle riunioni che si svolgono in luogo chiuso, anche aperto a pubblico, quali precisamente le Assemblea Sindacali come previste dalla disciplina contrattuale sopra ampiamente commentata.
I dirigenti scolastici quali rappresentanti legali delle istituzioni scolastiche autonome, secondo le prerogative costituzionali del nuovo titolo V della costituzione, hanno il dovere di tutelare due diritti divergenti: quello degli utenti ad avere garantito il servizio di istruzione nella sua interezza e continuità senza discrasie e interruzioni arbitrarie e quello dei lavoratori di usufruire delle ore di assemblea durante l’orario di servizio. Sono due diritti, ambedue meritevoli di rilievo istituzionale, che vanno esercitati nella piena e puntuale applicazione della legge e delle norme secondarie, contemperando con responsabilità le valutazioni a favore dell’uno e dell’altro.
Una interruzione del servizio, autorizzata in violazione della norma, espone altresì il dirigente scolastico alla censura della Corte dei Conti che legittimamente potrà richiedere un risarcimento al dirigente per mancata erogazione del servizio di insegnamento, caratterizzato come servizio pubblico essenziale.


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Date: 02 Feb, 2005 on 09:13
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