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MPI - Scuola, legge regionale lombarda - Dichiarazioni
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1. MPI - Scuola, legge regionale lombarda - Dichiarazioni
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Dichiarazione del Ministro della Pubblica Istruzione Giuseppe Fioroni

Roma, 29 settembre 2007

Quando si usano toni non all’altezza dell’istituzione che si rappresenta e le parole scavalcano non solo il limite del rispetto dell’altro ma anche la cultura della moderazione, alla quale pur si rivendica di appartenere, ci si commenta da soli. Un Presidente di Regione dovrebbe attenersi ai fatti e non alle dicerie e dovrebbe anche sapere che l’impugnativa portata al Consiglio dei ministri dal Ministro per gli Affari Regionali, da me condivisa ed approvata collegialmente, non blocca la legge della Lombardia ma difende le nostre prerogative costituzionali.

E’ poi singolare che il presidente della Lombardia, dopo aver impugnato due leggi del Parlamento che la Consulta discuterà nel 2008, continui ad adottare provvedimenti come se avesse già ottenuto ragione continuando ad ignorare le leggi dello Stato. Questo comportamento non trova giustificazioni in un atteggiamento dialogante e disponibile che il Governo ha avuto sino alla fine, compresi i ripetuti incontri, non ultimo quello del 25 settembre al Dipartimento degli Affari Regionali.

La cosa che più sorprende è l’accusa, priva di fondamento, di essere nemici della formazione professionale: il Presidente Formigoni sa che il Ministro Fioroni apprezza a tal punto i percorsi triennali della Lombardia da aver aumentato dell’80% i finanziamenti, portando i contributi da 6 a 11 milioni di euro, e da averli inseriti nelle norme per l’obbligo di istruzione, cioè il massimo del riconoscimento.

Allora sarebbe bene non strumentalizzare né depistare i 30 mila ragazzi inseriti in quei percorsi, insieme alle rispettive famiglie ed ai prossimi che verranno, ma far sapere loro che quei corsi potranno proseguire grazie ai finanziamenti di questo governo. Fare, invece, leggi o riforme senza copertura finanziaria, accollandone il costo ad altri, questo sì che è un brutto modo di fare politica.
La scuola, l’istruzione e la formazione non sono né di destra, né di sinistra, né di centro ed il futuro dei ragazzi conta più di qualche exploit fuori luogo, specchio forse della consapevolezza di poter aver torto.


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2. MPI - Scuola, legge regionale lombarda - Dichiarazioni
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Dichiarazione del viceministro della Pubblica Istruzione Mariangela Bastico

Roma, 30 settembre 2007

Per amore della verità e per evitare che il dibattito istituzionale si riduca a un chiacchiericcio su cose non vere o inesatta è necessario informare i cittadini lombardi di quanto segue: la legge lombarda è stata impugnata perché adottata senza tenere conto delle norme generali dell'ordinamento dell'istruzione, in particolare del comma 622 della Legge Finanziaria 2007 e dell'art. 13 della legge 40 del 2 aprile 2007. Da queste norme risulta che l'ordinamento dell'istruzione secondaria superiore è composto dai Licei, dagli Istituti tecnici e dagli Istituti professionali che rilasciano diplomi di istruzione quinquennali. Sino a 16 anni tutti i ragazzi e le ragazze devono stare a scuola oppure possono assolvere l'obbligo d'istruzione in percorsi e progetti, per prevenire la dispersione scolastica, realizzati da strutture formative che rispondano a particolari criteri di qualità e che siano inseriti in un apposito elenco predisposto dal Ministero della Pubblica Istruzione di intesa con le Regioni.

Resta ferma invece la competenza esclusiva delle Regioni nel rilascio delle qualifiche professionali. Le qualifiche, se riguardano percorsi destinati a ragazzi fino a 18 anni, devono rispondere comunque ai livelli essenziali delle prestazioni in materia dei diritti sociali e civili da garantire a tutti i cittadini sul territorio nazionale, che sono di esclusiva competenza dello Stato.

Ma il Presidente Formigoni e i suoi tecnici lo sanno bene, visto che sono stati oggetto di ripetute osservazioni, contro deduzioni, analisi e contro analisi nelle quali, però, la Regione Lombardia non ha dato chiarimenti che superassero queste incongruenze che hanno rilievo costituzionale.

I criteri per l'assegnazione delle risorse statali alle regioni sono di competenza dello Stato, che li deve definire di intesa con il sistema delle Regioni e degli Enti locali. Il Ministro Giuseppe Fioroni ha già definito il provvedimento di riparto dei contributi del Ministero della Pubblica Istruzione per l'anno 2007 da assegnare alla realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale destinati ai giovani che li frequentano nell'ambito del secondo ciclo di istruzione e formazione. In base a questi criteri la regione Lombardia riceverà 11 milioni di euro con un incremento dellྌ% rispetto all'anno precedente.

Come il presidente Formigoni ben sa, il ricorso alla Corte Costituzionale non blocca l'efficacia della legge fino alla sentenza. Quindi, se il Presidente Formigoni è sicuro di avere ragione, applichi pure la sua legge, sempre che abbia le risorse economiche per attuarla. Non vorremmo infatti che questa esasperazione di toni servisse a coprire una legge senza risorse. Il Ministero la sua parte l'ha fatta, aumentando i fondi dellྌ%.


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Date: 01 Oct, 2007 on 15:52
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3. MPI - Legge Regione Lombardia, Lanzillotta e Fioroni
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Legge Regione Lombardia, Lanzillotta e Fioroni: ecco i motivi del ricorso alla Corte Costituzionale

Roma, 02 ottobre 2007

Il ministro per gli Affari Regionali Linda Lanzillotta e il ministro della Pubblica Istruzione Giuseppe Fioroni comunicano quanto segue.
"A seguito di infruttuosi incontri tecnici intervenuti tra il Governo e la Regione Lombardia, in ordine alle questioni riguardanti la legge regionale n. 19/2007 sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione, il Governo ha deliberato all’unanimità, in data 28 settembre scorso, l’impugnativa innanzi alla Corte Costituzionale della legge stessa, in relazione ai seguenti profili:

* le disposizioni della legge regionale sull’obbligo di istruzione confliggono con le vigenti norme generali in materia di istruzione, contenute nell’art. 1, comma 622 della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) e nell’art. 13 della legge 40/2007, ascrivibili ad esclusiva competenza statale. Prescindono, in particolare, dal sistema di accreditamento nazionale delle strutture formative regionali, nelle quali si può assolvere l’obbligo di istruzione, che è diretto a salvaguardare i livelli essenziali di prestazioni;
* la legge regionale prevede, inoltre, l’attribuzione di “risorse finanziarie disponibili”, senza precisarne la provenienza statale o regionale, sulla base di un criterio di quota capitaria che esorbita dalla competenza regionale in materia di diritto allo studio ed invade la competenza esclusiva dello Stato in materia di determinazione dei criteri nazionali di assegnazione delle relative risorse sulla base di atti di programmazione economico-finanziaria nazionali;
* la legge regionale, prefigurando il trasferimento integrale delle scuole statali autonome alla competenza organizzativa e gestionale della Regione, attribuisce alle istituzioni scolastiche medesime il reclutamento e la valutazione del personale, con ciò violando la competenza statale di cui all’art. 117, comma 2, lettera g) della Costituzione, nonché l’attuale assetto della contrattazione collettiva nazionale;
* la legge regionale determina poi unilateralmente il sistema di certificazione dei titoli e la relativa denominazione anche ai fini della prosecuzione degli studi e per l’accesso alle professioni invadendo così la competenza esclusiva statale in materia;
* la legge regionale riconduce il sistema di istruzione e formazione tecnica superiore nell’ambito della sua esclusiva competenza violando la normativa vigente con particolare riferimento alle leggi n.144/99 e n. 40/07".
"Il Governo resta comunque disponibile, come già comunicato alla Regione Lombardia, a proseguire il confronto già avviato ed a ricercare soluzioni utili al superamento dei profili di illegittimità costituzionale rilevati".


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Date: 03 Oct, 2007 on 15:31
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