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FISH: Legge Finanziaria 2007
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1. FISH: Legge Finanziaria 2007
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La Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap e la Legge Finanziaria per il 2007.

La Federazione Italiana per il Supermento dell’Handicap, dopo anni di attesa, non può che costatare il peggioramento delle condizioni complessive delle persone con disabilità e delle loro famiglie, e notare quanto ancora molte proposte avanzate negli anni rimangano lettera morta o non riescano a decollare.

Da anni chiediamo di:
- attuare la riforma del “sistema di invalidità civile” previsto dall’articolo 24 della Legge 328/2000 (revisione dei criteri di accertamento, semplificazione delle procedure, revisione delle forme vigenti di assistenza economica);
- innalzare le pensioni di invalidità civile, parificandole almeno ai livelli delle cosiddette “pensioni sociali” (516 euro al mese);
- incrementare le risorse per la scuola, rivedendo il rapporto di 1 a 138 per la determinazione degli organici degli insegnanti specializzati;
- incrementare il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali;
- definire i LIVEAS - Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (articolo 22 della Legge 328/2000) e revisionare i Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria e Sociosanitaria, garantendo l’esigibilità concreta del diritto alle prestazioni;
- definire e avviare un dibattito parlamentare sulla cosiddetta “presa in carico”;
- dare continuità e sviluppo ai temi dell’inserimento lavorativo;
- garantire il diritto delle persone con disabilità ad essere coinvolti nelle scelte (Niente su di noi senza di noi), ripristinando, in primo luogo, le occasioni di consultazione e confronto che il precedente Governo aveva completamente azzerato dopo l’inizio della passata Legislatura.

Di recente abbiamo rilanciato le nostre proposte, richiedendo di :
- attuare quanto previsto dall’articolo 41 della Legge 104/1992: costituzione del Comitato Nazionale per le Politiche dell’Handicap;
- definire i LIVEAS (Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali), proponendo in particolare un “livello base” che determini il sistema di presa in carico (saldamente in mano pubblica), in modo da garantire il diritto alla globalità, alla continuità e al coinvolgimento della persona con disabilità e della sua famiglia;
- definire la normativa in materia di concorso alla spesa da parte delle famiglie con disabili: normativa ISE (Indicatore della Situazione Economica);
- recepire i contenuti della Convenzione Internazionale sui Diritti delle Persone con Disabilità, approvata dall'ONU il 25 agosto scorso;
- riprendere i contenuti del Programma d’Azione del Governo 2001/2003 (il documento, frutto della Prima Conferenza Nazionale sull’Handicap del dicembre 1999 a Roma, rimasto completamente disatteso, ma che rappresentava, a parere delle Associazioni, un fondamentale strumento di pianificazione e programmazione delle politiche sociali);
- costituire presso il Ministero della Salute la Commissione “Disabilità e Salute”.

Il Disegno di Legge per la Finanziaria 2007 non contiene alcuna previsione normativa che vada nella direzione delle nostre proposte. Lo stesso “Fondo per le non autosufficienze”, che interessa centinaia di migliaia di famiglie, prevede per il 2007 una dotazione di soli 50 milioni di euro, largamente insufficienti a qualsiasi programmazione.
Riguardo al Fondo per le non autosufficienze, inoltre, non si definisce nulla riguardo alla destinazione; non si è cioè minimamente in grado di capire a cosa serva il Fondo, quali prestazioni saranno finanziate, chi saranno i destinatari, in che modo si potrà accedere alle prestazioni finanziate dal Fondo, quali processi di presa in carico garantiranno il rispetto dei diritti umani e sociali delle persone.
Su tale aspetto la FISH non ha elaborato, per scelta, alcun emendamento, poiché ritiene necessario un ampio confronto che definisca una indicazione normativa ed finanziaria adeguata e sostenibile.

Non diversa è la sensazione sulla parte della finanziaria che tratta della famiglia.

Al contrario la FISH ha elaborato numerosi emendamenti su altri aspetti contenuti nel Disegno di legge, in particolare relativamente al diritto allo studio e alle agevolazioni fiscali. Su queste ultime suggerisce azioni concrete che contemperino la giusta esigenza di contenimento della potenziale elusione fiscale, ma al contempo semplifichino l’accesso ai benefici da parte delle persone che ne hanno effettivamente diritto e necessità.

La FISH poi ritorna su temi cui tiene in modo prioritario, quali l’innalzamento della provvidenze economiche per le persone con gravi disabilità e il finanziamento della Legge 13/1989 per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.

Tema centrale negli emendamenti proposti è quelle delle “invalidità civili”. In questo ambito di suggeriscono alcuni emendamenti a costo zero di semplificazione amministrativa, altri emendamenti di perequazione, altri ancora di interpretazione autentica che favoriscano la corretta applicazione di quanto disposto dal Legislatore.
Ma la proposta di maggiore impatto riguarda i meccanismi di verifica, controllo e ricorso, sui quali FISH propone una profonda revisione che attribuisca le giuste competenze alle Regioni. Al contempo sono responsabilmente previsti alcuni nuovi meccanismi per il controllo quantitativo e qualitativo della spesa che coinvolge il Ministero dell’economia, l’INPS e le Regioni.

Con questo documento la Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap si dimostra, ancora una volta, parte sociale responsabile e propositiva, forte di una conoscenza dei bisogni reali che deriva dal suo quotidiano e diffuso operare su tutto il territorio nazionale.


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2. FISH: Legge Finanziaria 2007 - Emendamenti
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Disegno di Legge relativo alla Finanziaria 2007 – proposte di emendamento della Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap

Emendamento all’articolo 3 (IRPEF), comma 1 lettera c)
Testo
All’articolo 3, comma 1 lettera c), nella parte relativa alla modifica dell’rticolo 12 (Detrazioni per carichi di famiglia alla lettera b) sostituire il periodo “Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 70 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.”, con il periodo: “Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 250 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.”

Motivazione:

Fra le detrazioni per carichi di famiglia prevista una detrazione per i figli pari a 800 euro (a scalare a partire da un reddito di 95.000 euro). La detrazione è aumentata a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le detrazioni sono aumentate di un importo pari a 70 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Relativamente alla detrazione aggiuntiva prevista per i figli portatori di handicap, va ricordato che anche in precedenza era prevista una maggiorazione. Quando vigeva l’analogo regime di detrazione (fino al 31 dicembre 2004) per i figli con handicap era prevista una detrazione di 774,69 euro, contro i 516,46 previsti per gli altri figli. Una maggiorazione di oltre 250 euro contro i 70 previsti ora. Il precedente impegno non ha ragione per non essere mantenuto.

Emendamento ai commi 18 e 19 dell’articolo 5 (Disposizioni in materia di accertamento, e di contrasto all’evasione ed all’elusione fiscale)

Testo:
I commi 18 e 19 dell’articolo 5 (Disposizioni in materia di accertamento, e di contrasto all’evasione ed all’elusione fiscale) sono sostituiti dai seguenti:

“Al fine di agevolare il contribuente nell’accesso alle agevolazioni fiscali e tributarie e migliorare l’efficacia dei controlli antielusivi relativi ai benefici previsti a favore dei veicoli al servizio delle persone con disabilità di cui all’articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, il Ministero dell’Economia è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni volte alla semplificazione amministrativa considerando i seguenti principi:
a) rendere più agevole l’accesso ai benefici in parola, armonizzando le disposizioni intervenute, in particolare prevedendo, sentito il parere del Ministero della Salute, eventuali equipollenze fra le certificazioni di natura sanitaria richieste per fruire dei benefici;
b) rivedere le disposizioni amministrative relative ai benefici a favore delle persone con disabilità mentale e psichica, prevedendo l’equipollenza fra il certificato di handicap di cui all’articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e la titolarità dell’indennità di accompagnamento;
c) prevedere una maggiore efficacia dei controlli antielusivi;
d) precisare le condizioni previste per la cointestazione dei veicoli, al fine di evitare elusioni fiscali e l’uso dei veicoli, che godano di agevolazione, con finalizzazioni diverse da quanto previsto dalla normativa vigente.”

Motivazione:
Si suggerisce la sostituzione dei commi 18 e 19, poiché la stesura attuale fa sorgere le seguenti perplessità.

Il comma 18: sotto il profilo operativo è impraticabile, in modo efficace e sostenibile, il controllo sull’uso esclusivo o prevalente, successivo all’acquisto, di un veicolo a beneficio delle persone con disabilità. Non è possibile prevedere quali possano essere gli strumenti di controllo di tale condizione.
L’uso esclusivo e prevalente, che ognuno auspica, va rafforzato precisando ulteriormente le disposizioni vigenti rendendole al contempo più semplici ma anche più stringenti. La condizione dell’esclusività o della prevalenza è prevista infatti solo per i soggetti con ridotte o impedite capacità motorie, cioè per quelle persone per le quali è già in maggioranza previsto l’obbligo dell’adattamento al veicolo.
Al contrario questa condizione non è prevista per le persone con disabilità sensoriale o mentale o psichica, per i quali non è previsto alcun obbligo di adattare il veicolo.

Il comma 19: va rammentato che la disciplina vigente (Legge 449/1997, articolo 8 e successive modificazioni) prevede stretti limiti temporali (quattro anni solari) fra successive agevolazioni fiscali sui veicoli. Questi limiti possono essere superati in caso di cancellazione dal PRA del veicolo (IVA) o nel caso di perdita di possesso o cancellazione dal PRA (detrazione IRPeF).

Nel caso il soggetto beneficiario ceda, a titolo oneroso o meno, il veicolo prima che siano trascorsi i quattro anni previsti, non potrà accedere nuovamente al beneficio. Pertanto una limitazione esiste ed è molto chiara.
L’ipotesi prevista nel Disegno di legge appare innanzitutto discriminatoria e ingiustificata. A chiunque può accadere di non avere più necessità di un veicolo, oppure di volerne acquistare un altro, senza accedere alle agevolazioni fiscali. Questa indicazione, sanziona la libera scelta di ogni cittadino su un prodotto che gli appartiene.
Inoltre reca, nell’ultima frase, una discriminazione. L’eccezione prevista è consentita solo alle persona con disabilità motoria, quelle per le quali il Legislatore prevede l’adattamento obbligatorio del veicolo. Esclude da quella opportunità le persone con disabilità sensoriale o mentale o psichica che non necessitano di alcun adattamento.
Infine, paradossalmente, l’ultimo periodo è foriero di un aumento di spesa per l’Erario, poiché introduce la possibilità di prescindere dal vincolo dei quattro anni già previsti dalla normativa, nel caso si adatti il veicolo con dispositivi diversi.
Attualmente il mercato degli ausili per la guida e il trasporto è sempre più dinamico e diversificato. Ciò significa che è piuttosto agevole trovare un ausilio diverso da quello utilizzato in precedenza, com’è altrettanto difficoltoso dimostrate che le necessità legate all’handicap non siano effettivamente mutate.

Il testo ora proposto trae origine dalla convinzione che nel chiarire, armonizzare e semplificare la normativa vigente e, ancor più, le disposizioni di natura amministrativa, si raggiungano due obiettivi: rendere più semplice l’accesso ai benefici alle persone effettivamente bisognose e al contempo consentire un più agevole ed efficace controllo antielusivo.
Su questi aspetti si ritiene quindi di delegare il Ministero dell’Economia, fissando i principi cui dovrà attenersi nella stesura del decreto.

Emendamenti all’articolo 66 in materia di istruzione

Testo
“Nell’art 66 comma 1 lettera “a”, dopo le parole “ normativa vigente,” inserire “ ivi compreso il d m n. 141/99”.

Motivazione:
L’emendamento è così motivato: il decreto ministeriale n. 141/99 ha fissato il numero massimo di alunni nelle classi frequentate da alunni con disabilità. Se si innalza tale numero in dette classi, gli insegnanti curricolari avranno ragione di non prendersi cura dell’alunno con disabilità, dovendo badare ad un maggior numero di alunni. Ciò determinerà una maggiore richiesta di ore di sostegno da parte delle famiglie, anche tramite il ricorso alla Magistratura, come sta avvenendo sempre più frequentemente in questi ultimi anni.


Testo
“Nell’art 66 comma 1 lettera “b” , fra le parole “ Regioni,” ed “Ufficio scolastico regionale “, inserire “ Enti locali”.”

Motivazione:
L’emendamento è così motivato: gli Enti locali debbono soddisfare “effettive esigenze “ degli alunni con disabilità, come l’assegnazione di assistenti all’autonomia ed alla comunicazione, di cui all’art 13 comma 3 L.n. 104/92 ed “ il supporto organizzativo “ all’integrazione scolastica, come trasporto, eliminazione barriere architettoniche, ausilii e sussidi didattici, arredo specifico, di cui all’art 139 decreto legislativo n. 112/98.

Testo
Nell’art 66 comma 1 lettera “b”, , alla fine , sostituire le parole “ certificazioni idonee” con “” diagnosi funzionali , profili dinamici funzionali e piani educativi individualizzati, di cui all’art 12 comma 5 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, idonei”


Motivazione:
L’emendamento è così motivato: le certificazioni, sono state di recente normate col DPCM n. 185/06 e concernono solo l’individuazione di handicap , ma non sono in grado di fornire indicazioni circa le “ effettive esigenze” ed “ appropriati interventi formativi “, cosa che invece per lunga prassi avviene tramite le risposte fornite dai Piani educativi individualizzati alle esigenze evidenziate nelle diagnosi funzionali e dei profili dinamici funzionali.

Testo
Nell’art 66, dopo il comma 14, aggiungere il seguente comma: “nell’art 13 comma 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104”, dopo le parole “ insegnanti specializzati” inserire punto fermo e sopprimere tutte le parole restanti sino alla fine del comma.

Motivazione:
L’emendamento è così motivato: la necessità di nominare docenti specializzati nelle “aree disciplinari” , oltre a creare situazioni di ingiustificati arbitri e discriminazioni, costituisce un aggravio di spesa per l’Erario. Infatti accade spesso che, essendo tutti occupati i docenti a tempo indeterminato e determinato in una delle quattro aree disciplinari, occorre nominare altri docenti per la stessa area, anche se sono presenti e disponibili docenti specializzati, presenti in altre aree.

Emendamento all’articolo 68 in materia di istruzione

“Nell’art 68 comma 12 , alla fine, sopprimere il punto fermo ed aggiungere “ ed alle scuole di ogni ordine e grado frequentate da alunni con disabilità certificata”.

Motivazione:
L’emendamento è così motivato: le scuole in oggetto, pur avendo l’obbligo di accettare le iscrizioni di alunni con disabilità pena la perdita della parità, non ricevono contributi specifici , tranne quello minimo forfetario di cui all’art 1 comma 15 L.n. 62/00,per poter assicurare la nomina di insegnanti di sostegno, che sono talora costrette a far pagare ai genitori o a non poter fornire.


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Date: 24 Oct, 2006 on 08:25
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3. FISH: Legge Finanziaria 2007 - Emendamenti 2
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Emendamento “Misure in materia di minorazioni civili e misure a favore delle persone con disabilità”

Introdurre il seguente Titolo “Misure in materia di minorazioni civili e misure a favore delle persone con disabilità” ed introdurre i seguenti articoli.

Articolo 1 “Incremento delle pensioni in favore degli invalidi civili al 100%”
“Il comma 4 dell’articolo 38 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 è sostituito dal seguente:
“ I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.”

Motivazione:
I soggetti con disabilità grave non in grado di produrre reddito, né per sé né per il proprio nucleo familiare, sono gli unici a non fruire di alcun aumento previdenziale. Gli emolumenti sono attualmente attestati sulla cifra di circa 400.000 mensili.
Costoro, non più di 300 mila soggetti, rappresentano la categoria più debole alla quale questo articolo dovrebbe recare beneficio, senza limiti di età, estendendo cioè le disposizioni di favore (innalzamento delle pensioni al minimo ad un milione di lire) introdotte lo scorso anno a favore delle persone ultrasettantennni e degli invalidi con più di sessant’anni. Con l’approvazione dell’emendamento proposto l’innalzamento viene esteso a tutti gli invalidi totali maggiorenni.

Articolo 2 - “Indennità cumulativa per le persone affette da pluriminorazioni”
“Dopo il comma, 1 dell’articolo 2 delle legge 31 dicembre 1991, n. 429 sono aggiunti i seguenti commi:
“2. Alle persone affette da più minorazioni, anche derivanti dalla medesima eziopatogenesi, le quali, singolarmente considerate, darebbero titolo all’indennità prevista dall’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 21 novembre 1988, n. 508, e successive modificazioni ed integrazioni, con decorrenza dal 1° gennaio 2003, spetta un’indennità cumulativa pari al doppio dell’indennità attribuibile ai sensi delle norma citata.
“3. I moduli utilizzati dalle commissioni di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, per la comunicazione del verbale di accertamento degli stati di invalidità civile sono aggiornati, nella parte relativa al giudizio espresso, con l’aggiunta della voce “Persona affetta da gravissime pluriminorazioni”.”

Motivazione:
La legge 429/1991 prevede la cumulabilità delle indennità nel caso una persona disabile sia affetta da più minorazioni gravi. Di fatto però il Legislatore ha limitato questa cumulabilità alle ipotesi in cui il disabile sia sordomuto e cieco, oppure che sia invalido civile e sordomuto oppure cieco.
L’indennità cumulativa prevista consente di assommare le indennità previste nei singoli casi: indennità di accompagnamento per i ciechi civili assoluti, indennità di accompagnamento per gli invalidi civili totali non in grado di deambulare autonomamente o non in grado di svolgere gli atti quotidiani, l’indennità di comunicazione per i sordomuti prelinguali.
Questa misura tenta di compensare le esigenze assistenziali delle persone affette da molteplici gravissime minorazioni. Tuttavia rimangono esclusi dal beneficio quelle persone che sono affette da più minorazioni fisiche e psichiche di notevole gravità. Ad esempio una persona affetta da un gravissima insufficienza mentale e al contempo colpito da una severa insufficienza respiratoria che comporti una ventilazione polmonare meccanica, ha diritto alla sola indennità di accompagnamento. Se fosse sordomuto, invece, si cumulerebbe indennità di accompagnamento (invalido civile) e indennità di comunicazione (sordomuto).
L’emendamento ha l’intento di garantire un ulteriore supporto alle disabilità gravissime che hanno particolare necessità di un forte intervento assistenziale.

Articolo 3 – “Visite di rivedibilità degli stati invalidanti e dell’handicap”

1. Al comma 3 dell’articolo 6 della legge 9 marzo 2006, n. 80 è abrogata la frase “che abbiano dato luogo al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento o di comunicazione”.
2. La rivedibilità delle condizioni relative all’handicap e alle minorazioni civili è prevista dalle relative Commissioni di accertamento strettamente nei casi in cui sia ragionevolmente prevedibile un significativo decorso migliorativo della patologia, affezione o menomazione.
3. Nelle more della revisione, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità, conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura.

Motivazione:
La rivedibilità della situazione sanitaria è una discrezionalità concessa alle Commissioni delle Aziende Usl. In sé non va demonizzata se utilizzata per situazioni davvero evolutive, se vi si ricorre in casi limite, o per ricalibrare interventi e prestazioni. Può rappresentare, da un certo punto di vista una garanzia in più di tutela per qui cittadini che versino in situazioni di gravità non stabilizzata o permanente. La rivedibilità va applicata quando ricorrano le evidenze scientifiche del caso che lascino supporre un’evoluzione nel tempo. Nelle altre ipotesi (alle patologie acclaratamente stabilizzate o già ad un livello di gravità tale da non prevedere miglioramenti) l’applicazione della rivedibilità non trova ragion d’essere.
Si segnala poi un errore di lettura da parte di alcuni soggetti esterni deputati all’attivazione di determinati benefici spettanti agli invalidi permanenti. Per fare un esempio: non è infrequente che un beneficio fiscale venga negato in quanto la rivedibilità - secondo una lettura “profana” – escluderebbe la permanenza dell’invalidità, condizione invece alla base dello stesso rilascio del verbale di handicap o di invalidità o cecità o sordomutismo.
Un’ultima grave questione riguarda la convocazione a visita nel caso di rivedibilità. Molto spesso le visite vengono effettuate dopo la scadenza della data di rivedibilità. Una diffusa e restrittiva interpretazione della normativa vigente, sostiene che i benefici (esempio: permessi lavorativi ex art. 33 della Legge 104/1992) sono sospesi fino al momento della conferma dei requisiti.
La citata la Legge 9 marzo 2006, n. 80 affronta il problema della ripetizione delle visite di accertamento per soggetti che hanno patologie o menomazioni stabilizzate e non reversibili.
La norma sostituisce l’articolo 97 della Legge 388/2000, peraltro mai applicato, con una nuova disposizione che prevede che i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento o di comunicazione siano esonerati da ogni visita medica finalizzata all’accertamento della permanenza della minorazione civile o dell’handicap.
Con un Decreto del Ministro dell’Economia, di concerto con il Ministro della Salute, saranno individuate le patologie e le menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione. Lo stesso Decreto indicherà la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle Commissioni mediche delle Aziende Usl qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare la minorazione.
Quasi superfluo sottolineare che in assenza di quel Decreto il principio espresso dalla norma è difficilmente applicabile. La nuova norma, che pure va giudicata positivamente, lascia perplessi rispetto al vincolo della titolarità dell’indennità di accompagnamento o di comunicazione. Infatti vi sono patologie o menomazioni assolutamente stabilizzate e non reversibili che non danno titolo all’indennità di accompagnamento. Pensiamo ad esempio ad alcune amputazioni.
Il comma sostiene il principio che le agevolazioni previste dalla Legge 80 citata a tutte le patologie stabilizzate e non solo ai casi in cui queste abbiano dato diritto alla concessione dell’indennità di accompagnamento.
In linea generale chi scrive ritiene che l’individuazione – con decreto – delle patologie e le menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione, sarà un’elaborazione piuttosto complessa e lunga, che comunque va sollecitata ed attivata quanto prima.
Nelle more dell’approvazione del decreto è opportuno un richiamo del Ministero della Salute per un più corretto ricorso alla rivedibilità, precisando che questo non deve applicarsi a patologie o menomazioni stabilizzate o non suscettibili di miglioramento.

Articolo 4 – “Incapacità di espressione della volontà e istanze di accertamento”
1. Ai soli fini della presentazione delle istanze di accertamento delle minorazioni civili e dell’handicap, per le persone non in grado di esprimere la volontà è ammessa la presentazione di un certificato medico che attesti la natura della minorazione ed la conseguente incapacità di espressione della volontà.

Motivazione
La questione della incapacità all’espressione della volontà interessa un significativo numero di famiglie che hanno in carico persone con disabilità intellettiva o psichica. Molto spesso, per la difficoltà e il lungo iter delle relative pratiche, non si procede all’interdizione o all’inabilitazione del proprio familiare o alla nomina di un amministratore di sostegno (pur importantissimo istituto di recente introduzione).
Questo è causa di notevoli complicazioni di carattere burocratico che derivano dalla normativa vigente, anche perché l’incapacità all’espressione della volontà (raccolta da un pubblico ufficiale) è ammessa solo nel caso di impedimento fisico e non intellettivo.
L’unica eccezione contemplata dalla normativa riguarda il soggetto interessato non possa o non sappia firmare (DPR 445/2000, art. 4 comma 1).
La normativa vigente lascia insolute le fattispecie relative, ad esempio, alle persone con deterioramento cognitivo o con malattie psichiatriche gravi o a tutte quelle situazioni in cui l’espressione della volontà sia inibita. In linea generale questi soggetti non possono presentare istanza di accertamento di invalidità se prima non è stato nominato un tutore, un curatore o un amministratore di sostegno.
Il comma proposto introduce una possibile soluzione per migliaia di famiglie.

Articolo 5 - “Certificazioni ai fini delle agevolazioni lavorative”
1. Ai fini delle agevolazioni lavorative previste dagli articoli 21 e 33 della legge 5 febbraio 1992 e dall’articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le Commissioni di accertamento delle minorazioni civili e dell’handicap sono autorizzate al rilascio di un certificato provvisorio, al termine della visita di accertamento. Il certificato provvisorio produce effetto fino all’emissione del verbale definitivo da parte della Commissione.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 39 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono estese alle certificazioni relative alle minorazioni civili.

Motivazione
La normativa vigente in materia di agevolazioni lavorative (permessi mensili e congedi biennali retribuiti) pone come condizione ineludibile la presentazione del verbale di handicap con connotazione di gravità (art. 3 comma 3 della Legge 104/1992) e non ammette l’equipollenza di altre certificazioni di invalidità.
L’art. 2, comma 2 del Decreto legge 27 agosto 93 n. 324 (convertito alla Legge 27 ottobre 1993 n. 423) che prevede che qualora la commissione medica non si pronunci entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, l’accertamento può essere effettuato dal medico, in servizio presso la Azienda Usl che assiste il disabile, specialista nella patologia dalla quale è affetta la persona handicappata. L’accertamento produce effetti, ai fini della concessione dei benefici previsti dall'art. 33, sino all'emissione del verbale da parte della commissione medica. Questa eccezione, tuttavia, oltre a comportare comunque una visita (quella specialistica) ulteriore, non risolve tutte le emergenze e la necessità di accedere in tempi rapidi alle agevolazioni lavorative.
L’ipotesi prevista dall’articolo succitato viene estesa alle stesse Commissioni delle Aziende Usl, ammettendo, contestualmente alla visita di accertamento, l’emissione di un certificato provvisorio di handicap grave valido ai soli fini lavorativi.


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Date: 24 Oct, 2006 on 08:27
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4. FISH: Legge Finanziaria 2007 - Emendamenti 3
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Articolo 5 “Certificazioni di invalidità ai fini delle prestazioni protesiche”
1. Il ministero della salute, sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge, provvedere ad emanare un decreto di semplificazione amministrativa relativamente all’articolo 2 del decreto 27 agosto 1999, n. 332, con l’obiettivo di semplificare i procedimenti di individuazione degli aventi diritto alle prestazioni protesiche a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

Motivazione.
Anche tale articolo segue il principio della semplificazione amministrativa e di evitare la prolificazione di momenti accertativi. Il richiamo in questo caso è al DM 332/1999 (c.d. Nomenclatore tariffario) che elenca gli aventi diritto alla fornitura di ortesi, protesi e ausili a carico del Servizio Sanitario Nazionale. L’articolo proposto semplifica il procedimento relativo all’individuazione degli aventi diritto, esulando, nelle fattispecie più evidenti e gravi, dalla certificazione di invalidità.

Articolo 6 “Interpretazione autentica in materia di provvidenze economiche a favore dei minorati civili”

1. All’articolo 14 septies della legge 29 febbraio 1980, n. 33, la locuzione “calcolati agli effetti dell’IRPEF”, riferita ai limiti di reddito previsti per la concessione di talune provvidenze economiche ai minorati civili, va intesa esclusivamente come reddito imponibile ai fini IRPEF. I minorati civili che superino i limiti reddituali fissati dalla normativa vigente, e il cui reddito rientri successivamente entro tale limite, non sono tenuti a sottoporsi a nuova visita di accertamento sanitario al fine di ottenere la concessione delle provvidenze economiche, fatte salve le revisioni precedentemente previste.
3. Il comma 3 dell’articolo 2 della legge 11 ottobre 1990, n. 289, si interpreta nel senso che l’indennità di frequenza viene corrisposta per un numero di ratei pari al numero di mensilità in cui è dimostrata la frequenza stessa.

Motivazione
Come noto per alcune provvidenze economiche il Legislatore ha imposto dei limiti reddituali. La normativa di riferimento non parla di stato di bisogno o stato di necessità ma solo di limiti di reddito. La normativa di riferimento per i limiti reddituali è l’articolo 14 septies della Legge 29 febbraio 1980, n. 33 che recita: “i limiti di reddito […], sono elevati a L. […] annui, calcolati agli effetti dell’IRPEF e rivalutabili annualmente secondo gli indici di valutazione delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, rilevate dall'ISTAT agli effetti della scala mobile sui salari”.
A questo proposito va ricordata la Cassazione Civile - Sez. Lav., nella sentenza n. 11122 del 12 dicembre 1996 ha stabilito che “va preso in considerazione il reddito imponibile agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche al netto degli oneri deducibili e specificamente degli interessi passivi di un mutuo, in considerazione sia dell'elemento letterale del riferimento da parte della legge ad importi “calcolati agli effetti dell’Irpef […] il legislatore ha permesso tale detrazione, è perché riconosce che la contrazione di un mutuo soddisfa bisogni elementari propri della generalità dei cittadini […]”
Su tale aspetto si è espresso anche in Consiglio di Stato con parere n. 2283 del 14 febbraio 1990:
“Il limite di reddito previsto dall’art. 14-septies del D.L. 30 dicembre 1979 n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1989 n. 33, quale requisito per la concessione degli assegni mensili o della pensione sociale, di cui alla legge 30 marzo 1971 n. 118, va determinato con riguardo ai redditi che concorrono a costituire la base imponibile ai fini dell’Irpef. Non vanno pertanto computati i redditi esenti quali gli emolumenti percepiti per la pensione di guerra.”
Come è facile supporre il riferimento per quanto riguarda i limiti in parola è al reddito imponibile e non il reddito complessivo lordo.
Purtuttavia, l’INPS, l’ente incaricato dell’erogazione delle provvidenze economiche, con l’avallo della Ragioneria dello Stato si esprime in tutt’altro senso assumendo il reddito complessivo lordo come riferimento per il limite di reddito e non il reddito imponibile (nella sostanza non vengono fatte paradossalmente valere detrazioni e deduzioni riconosciute alla generalità dei cittadini).
Nel calcolo dei limiti reddituali viene addirittura fatto valere il reddito dalla casa di prima abitazione. Il messaggio INPS 31976 del 21 settembre 2005, infatti, ribadisce ciò che già applica da tempo e cioè che bisogna “considerare il reddito derivante dalla casa di abitazione ai fini dell’accesso al diritto a pensione di invalidità civile. Quanto sopra sulla base della considerazione della distinzione tra deducibilità dei redditi ai fini fiscali e computabilità degli stessi redditi ai fini previdenziali e sul presupposto che laddove il legislatore ha voluto escludere il reddito della casa di abitazione lo ha esplicitamente previsto”.
L’articolo proposto fornisce la definitiva interpretazione autentica in coerenza con l’iniziale previsione normativa.

Articolo 7 - “Istanti minorenni di accertamento di minorazione civile”
1. Le istanze di accertamento relative ai minorenni, possono essere inoltrate sei mesi prima del compimento della maggiore età a cura dei genitori o di chi ne esercita la potestà genitoriale.
2. Ai titolari di dell’indennità di accompagnamento per invalidi civili di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, ovvero dell’indennità di accompagnamento per i ciechi civili di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 406 e alla legge 27 maggio 1970, n. 382, ovvero dell’indennità di comunicazione di cui all’articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, sono riconosciute, al compimento della maggiore età, le provvidenze economiche spettanti ai maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari e fatte salve le verifiche degli altri requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente.

Motivazione
Non esiste una omogenea interpretazione circa la prassi più corretta da adottare, da parte delle Commissioni di accertamento delle Aziende Usl al compimento del diciottesimo anno nei confronti dei cittadini già in possesso di una certificazione di invalidità emessa prima del compimento della maggiore età. Due elementi vanno sottolineati in premessa.
Il primo: non sono al momento previsti automatismi nella concessione di provvidenze economiche riservate ai maggiorenni al momento del compimento della maggiore età dell’interessato. Ciò riveste particolare rilievo per i minorenni già titolari di indennità di accompagnamento (per invalidità civile o cecità) o di indennità di comunicazione (sordomuti). La normativa vigente impedisce di fatto che a costoro possa essere riconosciuta, in automatico, la rispettiva pensione senza che vi sia una loro precisa richiesta di accertamento sanitario e che questo, che si configura come visita di revisione, non rilevi la sussistenza dei requisiti sanitari per l’erogazione delle relative provvidenze economiche.
Il secondo elemento è che l’accertamento, se non legato ad una rivedibilità precedentemente fissata, non può essere attivato d’ufficio dalla Commissione Usl peraltro con le eccezioni poste dal Ministero dell’Economia (in una nota recente ha precisato che la rivedibilità viene attivata dall’ente concessore e le indicazioni dei nominativi sono trasmesse dall’INPS relativamente alle posizioni attive).
In buona parte dei casi questa dovuta visita di accertamento si configura come un inutile ripetizione di momenti accertativi.
Paradossalmente, per fare un esempio, una persona dichiarata invalida e titolare dell’indennità di accompagnamento nel corso del diciassettesimo anno di età deve essere rivista l’anno successivo per verificare se ha diritto anche alla pensione (che spetta peraltro in presenza di un’invalidità pari al 100%).
Sin qui gli aspetti che sono già sufficientemente chiari nella normativa vigente. L’interpretazione che ingenera difficoltà ritiene, rifacendosi ad una analisi strettamente letterale della normativa vigente, che la domanda di accertamento possa essere presentata dall’interessato solo dopo il compimento della maggiore età.
Pertanto, comunemente, gli interessati finiscono per perdere almeno una mensilità delle relative provvidenze economiche, poiché la decorrenza dell’erogazione viene fatta iniziare a partire dal mese successivo dalla presentazione della domanda (DPR 698/1994 art. 5 comma 1). Ma ancora più spesso accade che il cittadino non sia affatto a conoscenza di questo risvolto legislativo e finisca per perdere vari ratei di provvidenze economiche nonché altri benefici non economici.
Tuttavia, lo spirito che informa la normativa relativa alle provvidenze economiche in favore delle persone con disabilità è rivolto a supportarne le esigenze e a compensarne le difficoltà e non, invece, a creare disagio nell’ottenimento di ciò che è un diritto.
L’articolo proposto offre una interpretazione autentica che consenta di ammettere, in tali casi, la presentazione della domanda di accertamento già nel mese precedente il compimento della maggiore età. La presentazione della domanda va effettuata, in tal caso, dal genitore o da legale rappresentate. Così facendo, il cittadino potrà fruire delle provvidenze eventualmente spettantigli già dal primo mese


Articolo 8 - “Rifugiati politici”
1. I cittadini stranieri in possesso dello status di rifugiato politico, in relazione agli articoli 23 e 24 della Convenzione internazionale firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 e ratificata in Italia dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, sono da considerarsi equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti.

Motivazione
L’articolo fornisce una utile interpretazione autentica efficace per la doverosa applicazione della convenzione di Ginevra.

Articolo 9 – “Tempi massimi di accertamento degli stati invalidanti e di concessione ed erogazione delle provvidenze economiche”

1. In attesa dell’emanazione del regolamento di cui al successivo articolo 8, comma 5, al decreto del Presidente della Repubblica, 21 settembre 1994, n. 698 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 1, comma 3, le parole “nove mesi” sono sostituite da “centoventi giorni”;
b) all’articolo 3, comma 1, le parole “tre mesi” sono sostituite da “sessanta giorni”;
c) all’articolo 4, comma 1, le parole “centottanta giorni” sono sostituite da “novanta giorni”.
2. Le regioni hanno facoltà di ridurre ulteriormente i tempi per i procedimenti di propria competenza.

Motivazione
L’articolo, vista l’evoluzione tecnologica, informatica ed amministrativa intervenute negli ultimi anni, modifica i tempi massimi previsti dal DPR citato per la convocazione a visita delle persone con disabilità e per la concessione dei relativi eventuali benefici.

Articolo 10 - (Ricorsi amministrativi)
1. Entro il primo gennaio 2008 le Regioni attivano una Commissione Medica Superiore con competenza esclusiva nella definizione i ricorsi amministrativi avverso i verbali emessi delle Commissioni Mediche operanti presso le Aziende Usl per l’accertamento delle minorazioni civili, dell’handicap ai sensi dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e della disabilità ai sensi del comma 4 dell’articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Le regioni disciplinano altresì le modalità di funzionamento e la composizione delle Commissioni Mediche Superiori. Le regioni hanno inoltre facoltà di istituire presso le singole Aziende Usl, ulteriori commissioni per il riesame dei procedimenti di valutazione degli stati invalidanti e dell’handicap.
2. I ricorsi amministrativi avverso i verbali emessi dalle Commissioni Usl di cui al comma precedente sono presentati dagli interessati entro sessanta giorni dalla notifica dei verbali. La Commissione Medica Superiore, di cui al comma precedente, si pronuncia entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza. Trascorso inutilmente tale termine, i ricorsi si intendono respinti ed è ammessa la tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario. È facoltà delle singole Regioni diminuire il termine massimo di 90 giorni previsto nel presente comma.
3. Nei procedimenti giurisdizionali di cui al presente articolo concernenti gli accertamenti sanitari la legittimazione passiva spetta alle regioni.
4. È abrogato il comma 7 dell’articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295.
5. Con regolamento, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riordinamento dei procedimenti in materia di accertamento dell’invalidità civile, cecità civile e sordomutismo, dell’handicap ai sensi dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e della disabilità ai sensi del comma 4 dell’articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, tenendo conto delle innovazioni introdotte dal presente articolo. Il regolamento provvede altresì ad individuare un modello di verbale di accertamento delle minorazioni civili e dell’handicap. L’abrogazione delle vigenti norme di legge incompatibili con il regolamento di cui al presente comma ha effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso.
6. Le Commissioni di verifica dell’INPS, di cui all’articolo 10 della legge 2 dicembre 2005, n. 248, effettuano esclusivamente controlli periodici a campione relativi alla permanenza nei beneficiari del possesso dei requisiti sanitari prescritti per usufruire dei trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo, segnalando alla regione di competenza sia l’eventuale accertata insussistenza dei requisiti sanitari che la permanenza degli stessi. Nei casi di accertata insussistenza dei requisiti, la regione provvede alla ripetizione di tutti i ratei versati nell’ultimo anno precedente l’accertamento. Il numero e le modalità dei controlli a campione, anche suddivisi per regione, sono definiti annualmente dal Ministero dell’economia sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di concerto con i Ministeri della salute e del lavoro e delle politiche sociali. Ai sensi dell’articolo 42 comma 7 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, i nominativi dei titolari di provvidenze economiche su cui non effettuare le verifiche a campione sono indicati dalle competenti regioni al ministero dell’economia e delle finanze.
7. Sono abrogate le disposizioni previste dal comma 3 dell’articolo 42 della legge 24 novembre 2003, n. 326.
8. Per le finalità del presente articolo, ai fini dell’istituzione delle Commissioni Mediche Superiori regionali, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e i relativi trasferimenti alle regioni.

Motivazione
Negli ultimi tre anni l’intero impianto dei ricorsi contro i verbali emessi dalle Commissioni delle Aziende Usl, e delle verifiche formali e sostanziali sugli stessi verbali, è stato profondamente modificato.
La riforma non è andata nella direzione del trasferimento delle funzioni dallo Stato alle Regioni già previsto, per questi ambiti, dall’articolo 130 del Decreto legislativo 112/1998 ed ora entrato, per altre parti, ampiamente a regime.
È stata innanzitutto (articolo 42 della Legge 326/2003) soppressa l’opportunità per il cittadino di presentare ricorso amministrativo contro i verbali assunti dalle Commissioni delle Aziende Usl. Dal 1 gennaio 2005 è possibile rivolgersi esclusivamente al giudice. È un intervento chiaramente dissuasivo ma non certo di garanzia per il cittadino. È senza dubbio vero che, in precedenza, i ricorsi amministrativi si risolvevano in un nulla di fatto, ma proprio per questo motivo sarebbe stato opportuno modificarne le modalità anziché sopprimerli del tutto.
Profonda modifica ha subìto anche la modalità dell’effettuazione delle verifiche sui medesimi verbali.
Le Commissioni di Verifica del Ministero dell’Economia sono state dapprima integrate con la presenza di un operatore sociale per poter effettuare controlli anche formali sulle certificazioni di handicap, oltre che sull’invalidità.
Successivamente la Legge 2 dicembre 2005, n. 248, ha convertito in legge con modificazione il Decreto legge 30 settembre 2005, n. 203. La norma trasferisce all’INPS le funzioni di verifica attribuite precedentemente al Ministero dell’Economia e le relative risorse finanziarie.
Precedentemente il Ministero dell’Economia verificava tutti i verbali di invalidità civile, di handicap (Legge 104/1992) e di disabilità (Legge 68/1999) attraverso proprie Commissioni Mediche di Verifica presenti su tutto il territorio nazionale.
Nella sostanza tutti i verbali delle Commissioni delle Aziende Usl, prima di essere consegnati al cittadino, dovevano essere approvati dalle Commissioni Mediche di Verifica del Ministero dell’Economia. La Commissione poteva convalidare i verbali, oppure richiedere approfondimenti oppure convocare a nuova visita i cittadini. Inoltre poteva effettuare controlli periodici a campione.
Con la Legge citata tutte queste competenze, assieme a tutto il personale e alle risorse economiche necessarie, sono trasferite all’INPS, l’Istituto cui già è affidata l’erogazione delle provvidenze economiche agli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti.
L’attuale meccanismo di verifica appare ridondante, superfluo, e causa di un ulteriore rallentamento dei tempi di riconoscimento e di eventuale concessione di provvidenze, prestazioni e benefici, oltre che a comportare costi non indifferenti a carico dell’erario.
Va annotato da ultimo come sussistano notevoli dubbi interpretativi rispetto all’abrogazione dei ricorsi amministrativi e cioè se questa abrogazione riguardi esclusivamente i verbali emessi dalle Commissioni delle Aziende Usl oppure anche il rigetto della concessione di provvidenze economiche per altri motivi (es. ricovero a titolo gratuito, limiti reddituali ecc.). In una nota del 14 febbraio 2005 il Ministero dell’economia propende per la prima interpretazione.
Le modificazioni previste sono decisive per rendere maggiormente equo ed efficace l’intero comparto delle provvidenze e dei benefici a favore delle persone con disabilità. Il primo aspetto riguarda la modalità dei ricorsi amministrativi. I ricorsi, opportunamente reintrodotti nel nostro sistema, dovrebbero essere gestiti nell’ambito di ciascuna Regione. In questo ipotetico scenario sono le Regioni a istituire una propria Commissione medica superiore incaricata di esaminare i ricorsi presentati dal cittadino. I tempi di definizione del contenzioso (180 giorni) precedentemente previsti dal DPR 698/1994, dovrebbero essere chiaramente ridotti riformando profondamente lo stesso DPR 698/1994. Ogni Regione avrebbe poi facoltà di disciplinare le modalità di funzionamento della propria Commissione medica superiore e di ridurre ulteriormente i tempi di attesa. Oltre ad una più corretta applicazione dei principi contenuti nel Decreto legislativo 112/1998, i ricorsi saranno essere gestiti con maggiore efficienza ricorrendo a proprio personale.
Il secondo aspetto riguarda le Commissioni di Verifica le cui competenze sono ora trasferite all’INPS. Questo momento di controllo, che si conclude nella stragrande maggioranza dei casi con una conferma dei verbali prodotti dalle Commissioni delle Aziende Usl, comporta un’attesa di 60 giorni. Questo è infatti il termine massimo per poter attivare il silenzio assenso. Si ritiene che tale controllo sia ormai superfluo ed abbia un carattere meramente formale che poco incide sugli ipotetici abusi che debbono essere contrastati con altri strumenti.
Inoltre, l’efficacia, l’efficienza, la correttezza e la competenza delle Commissioni delle Aziende Usl, vanno verificate al di là dei verbali emessi dalle stesse Aziende e dalle Regioni di appartenenza.
La verifica prevista dal DPR 698/1994 viene pertanto abrogata, mantenendo i soli controlli a campione (più efficaci perché liberati dal sovraccarico dei controlli di routine), affidati dal Legislatore a chi ritenga maggiormente qualificato.
Articolo 11 – “Procedure di controllo della spesa in materia di minorazioni civili.”
1. Il ministero dell’economia, di concerto con il ministero della salute, presenta annualmente al Parlamento una relazione contenente:
1) Tempi medi intercorrenti fra la presentazione dell’istanza di accertamento e l’erogazione definitiva delle provvidenze;
2) Tempi medi intercorrenti fra la presentazione dell’istanza di accertamento e la convocazione a visita;
3) Tempi medi intercorrenti fra la conclusione dell’accertamento sanitario e l’erogazione delle provvidenze economiche
4) Numero delle revisioni disposte dalle Commissioni delle Aziende Usl;
5) Costi complessivi per compensi ai membri delle Commissioni delle Aziende Usl;
6) Costi complessivi di funzionamento (risorse non solo umane) Commissioni delle Aziende Usl;
7) Costi complessivi delle Commissioni di Verifica (INPS) per le attività di verifica sui verbali emessi dalle Commissioni delle Aziende Usl;
Costi complessivi delle Commissioni di Verifica (INPS) per le attività di controllo a campione e numero delle provvidenze revocate;
9) Costi complessivi dei ricorsi giurisdizionali ed esiti dei ricorsi giurisdizionali.
10) Ogni altro elemento utile alla definizione quantitativa e qualitativa dei procedimenti di accertamento degli stati invalidanti e dell’handicap, delle verifiche, dei controlli a campione e dei contenziosi giurisdizionali.

Motivazione
Nell’interesse del cittadino e dell’erario è tempo di ricorrere a momenti programmati di raccolta precisa di tutti quei dati necessari a definire costi ed efficacia/efficienza del sistema, in modo da poter attuare le conseguenti politiche.
In tal senso al Ministero dell’economia, di concerto con il Ministero della salute e con quello delle Politiche sociali, viene essere affidato il compito di predisporre annualmente una relazione che contenga i dati utili, suddivisi per Regione, alla programmazione finanziaria, all’ottimizzazione delle risorse, e alla qualità del servizio.
Articolo 12 “Contributi per l’eliminazione barriere architettoniche”
Da inserire nella Tabella del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

“Per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, è autorizzata la spesa di € 50 milioni per l’anno 2005 e € 100 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.”

Motivazione:
La Legge 13/1989 prevede finanziamenti per l’eliminazione delle barriere architettoniche nelle abitazioni delle persone con disabilità. Lo spirito della norma è rivolto a favorire l’autonomia e l’integrazione sociale di queste persone, ma la norma negli anni è stata finanziata in modo discontinuo, tanto da rendere spesso inapplicabili le disposizioni del Parlamento.
In particolare per il 2001 e per gli anni successivi non è ancora stato previsto nessun finanziamento.


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Date: 24 Oct, 2006 on 08:27
FISH: Legge Finanziaria 2007
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